Ma come 50% su 2022?????
Non era 50% sul 2023?!?
Ci si capisce una benemerita verza!
ART. 28.
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)
1. Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e
i consumatori, è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del
presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei
beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia
elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività
di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati
ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.
2. Il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della
quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo
d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media
dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi
d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può
essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura
dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di
chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni
di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il
versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
4. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
5. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma proposta istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per
l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono,
importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.
Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall’articolato costituisce, per l’anno 2023, una misura
nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del
Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia,
un contributo di solidarietà temporaneo.
L’ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, individuato dal comma 1, è
costituito dai soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di
produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita
di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo
definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello
Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.
Il contributo, in ogni caso, non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di
piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché
dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
riferita al codice ATECO 473000.
Ai sensi del comma 2 il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sulla quota del
reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini
IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi
d’imposta precedenti; in ogni caso, è dovuto fino a concorrenza di una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il comma 3 disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un’unica soluzione
entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
Il comma 4 prevede l’indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.
Il comma 5, al fine dell’individuazione della disciplina relativa a riscossione, accertamento e contenzioso
applicabile al contributo, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
RELAZIONE TECNICA
Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in
particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell’eventuale scomputo di perdite
fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest’ultimo
solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre
2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello
dell’anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico.
Per quanto concerne l’annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell’energia,
dell’estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni
periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzatile percentuali di incremento tra il primo semestre
2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per
ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell’estrazione del
petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l’aumento del prezzo del
petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).
Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per
ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.
In particolare:
1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se
negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando l’aliquota del 50% alla differenza tra il valore della base
imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 aumentato del 10%;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il 25% del Patrimonio
netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.
Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa 2.565 milioni di euro con effetto di cassa interamente nel
2023.
Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.