114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.