acquisto immobile da genitore

No, il caso è un pò più complicato.

Si tratta di una finta vendita tra mia nonna (deceduta) ed un fratello (deceduto) di mia madre.

Mi divertirebbe far girare gli amenicoli a mia cugina (che ha ereditato).
 
Sire ha scritto:
No, il caso è un pò più complicato.

Si tratta di una finta vendita tra mia nonna (deceduta) ed un fratello (deceduto) di mia madre.

Mi divertirebbe far girare gli amenicoli a mia cugina (che ha ereditato).


Dipende in che forma è stato effettuato il trasferimento fra nonna e fratello di tua mamma e in che data si sono susseguiti gli eventi (trasferimento, decessi).
 
cleopatra758 ha scritto:
Concordo con quanti giudicano inutile l'accensione del mutuo : sicuramente è un atto scorretto con fini lucrativi. Trovo invece di scarsa utilità ricorrere a perizie e testimonianze, in quanto di fatto tua sorella potrà sempre invocare, in futuro, la lesione della sua quota di legittima.


Certamente è nelle facoltà della sorella invocare la lesione elle quote di legittima, ma è altrettanto vero che questo poi deve essere dimostrato.

Se viene conservata una copia di perizia asseverata, e ribadisco asseverata, perchè in questo caso diventa una prova testimoniale incontestabile, e se viene effettuata una compravendita onerosa con il pagamento di un corrispettivo certo, la sorella non può dimostrare la lesione della legittima, in quanto tale lesione esiterebbe solo se la compravendita fosse simulata, e quanto sopra esposto dissuaderebbe qualsiasi giudice dal ritenere tale compravendita simulata.

In linea generale va ribadito che la compravendita è una atto che mantiene tutti i propri effetti sia che le parti siano parenti tra di loro sia che non lo siano. Per cui per ottenere lesione della leggittima è necessario dimostrare che si trattò non di compravendita, ma di una "donazione travestita" - in gergo giuridico "donazione indiretta", che essendo a tutti gli effetti una donazione, può essere impuhgnata come lesiva della legittima.

Se non si ricade in questa fattispece, la compravendita non è impugnabile.

Sonoa nch'io comuqne d'accordo che i testimoni all'atto non sono fondamentali. E' fondamantale mantenere inviece copia di assegni, perizia, c/c della mamma con versamentoe degli assegni ecc.

ciao

Vap
 
Se l'atto di compravendita è fatto come si deve la sorella non riuscirà mai a dimostrare che vi è stata lesione di legittima.
 
Vap ha scritto:
In linea generale va ribadito che la compravendita è una atto che mantiene tutti i propri effetti sia che le parti siano parenti tra di loro sia che non lo siano. Per cui per ottenere lesione della leggittima è necessario dimostrare che si trattò non di compravendita, ma di una "donazione travestita" - in gergo giuridico "donazione indiretta", che essendo a tutti gli effetti una donazione, può essere impuhgnata come lesiva della legittima.
Vap

Ed è proprio quando si rientra in questo caso (generalmente causato da compravendite con prezzo pagato in atto senza l'indicazione di assegni) che la compravendita rischia di essere ricondotta ad una donazione e se così fosse in sede legale, l'atto rimane "salvo" solo se il notaio ha avuto l'accortezza di mettere i testimoni.
Nel nostro caso, abbiamo messo tutti i muri possibili, ma ho pensato di precisare anche questo aspetto.
 
Ultima modifica:
Non è però necessario indicare gli estremi degli assegni nell'atto : è sufficiente conservarne copia leggibile.
 
Io sono dell' idea che le cause vadano fatte solo quando ne vale la pena.
 
cleopatra758 ha scritto:
Non è però necessario indicare gli estremi degli assegni nell'atto : è sufficiente conservarne copia leggibile.

Piu' si è precisi in atto piu' rogne si evitano.
 
In questo caso vi sono certezze piuttosto che con opinioni.
Premesso che chiunque può fare causa a chiunque (basta avere soldi da buttare); e che gli eredi possono contestare la riduzione della legittima solo se questa vi è stata effetivamente;
In questo caso la madre vende al figlio a prezzo di mercato; tale prezzo è dimostrato da perizia (500 euro pensono non impoveriscono nessuno) e la transazione è regolare (assegni dati ed incassati) la legittima non viene intaccata perchè per la mamma vendere a y o al figlio era ininfluente dato che ha venduto a prezzo di mercato; sarebbe diverso se vale 100 e figlio paga 50. (riduzione in questo caso di legittima).
 
leo66 ha scritto:
In questo caso vi sono certezze piuttosto che con opinioni.
Premesso che chiunque può fare causa a chiunque (basta avere soldi da buttare); e che gli eredi possono contestare la riduzione della legittima solo se questa vi è stata effetivamente;
In questo caso la madre vende al figlio a prezzo di mercato; tale prezzo è dimostrato da perizia (500 euro pensono non impoveriscono nessuno) e la transazione è regolare (assegni dati ed incassati) la legittima non viene intaccata perchè per la mamma vendere a y o al figlio era ininfluente dato che ha venduto a prezzo di mercato; sarebbe diverso se vale 100 e figlio paga 50. (riduzione in questo caso di legittima).


Sto ragazzo l'abbiamo blindato.... :yes: :clap: :clap:

comunque riflettendoci quante ca****e ha visto fare e far fare dai notai.... :wall:
 
forse c'e un'unico problema: deve dichiarare tutto il valore, anche se basterebbe dichiarare il valore catastale, ai sensi della cosiddetta "valutazione automatica" e quindi pagare più tassa di registro, che normalmente avrebbe potuto risparmiare.
Mi pare lampante che deve dichiarare il valore intero, che ne dite?
 
se l'acquisto fosse al valore catastale potrebbero sorgere problemi alla morte della madre?
 
ilgattoelavolpe ha scritto:
forse c'e un'unico problema: deve dichiarare tutto il valore, anche se basterebbe dichiarare il valore catastale, ai sensi della cosiddetta "valutazione automatica" e quindi pagare più tassa di registro, che normalmente avrebbe potuto risparmiare.
Mi pare lampante che deve dichiarare il valore intero, che ne dite?


Fortunatamente (vedremo in futuro se sarà vera fortuna :D ) con la nuova legislazione introdotta con la nuova finanziaria si puo' dichiarare il valore pagato o di mercato ed essere tassati sul valore catastale ottenendo inoltre uno sconto del 20% sulla parcella del notaio.
 
nazram ha scritto:
se l'acquisto fosse al valore catastale potrebbero sorgere problemi alla morte della madre?

c'è il riscio che diventi una donaziome con conseguente lesione della legittima anche con pagamento in assegni certificato ,al valore catastale?

ciao
 
nazram ha scritto:
c'è il riscio che diventi una donaziome con conseguente lesione della legittima anche con pagamento in assegni certificato ,al valore catastale?

ciao


Stare sul valore catastale si rischia la rescissione (art.1448 del C.C.), visto che siamo in presenza di pagamento vero e proprio con tanto di assegni e cio', grazie alla legislazione come dicevo sopra, non comporta ad aggravio di spese da parte dell'acquirente, tanto vale stare sui prezzi di mercato.
 
Per evitare possibiità di azione di rivalsa degli eredi è INDISPENSABILE acquistare a valore di mercato.
La differenza tra valore catastale e valore di mercato spesso è notevole; dichiarando il valore catastale un domani si potrebbe dire "la mamma ha venduto la casa a te che valeva 100 a 50" (possibile riduzione della legittima,); comperando a prezzo di mercato (sotenuto da perizia da tecnico abilitato) con assegni dati ed incassati risulta una noirmalissima compravendita tra persone oneste.
 
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