Lou Cypher
Stairway To Heaven
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Il/la gentile partecipante al forum Ondanomala - nella presumibile veste di venditore/trice di immobili, considerata la foga con la quale prende le difese della categoria - si scaglia con inusitata arroganza contro alcuni foristi colpevoli di aver criticato la modalità del pagamento delle spettanze provvigionali pretese dagli agenti, non all'atto formale della presa di possesso dell'immobile come parrebbe più coerente, ma alla semplice firma dell'atto preliminare di acquisto.
Ecco quanto scrive:
"Caro Langecon quoto tutto Potrai star qui anni a spiegare, ma l'ottusaggine (1) e la presunzione di parecchi scribacchini della sezione immobiliare, regala perle di saggezza che sono degne del bestiario per le giovani marmotte.
Lorsignori - e parlo al plurale - non conoscono minimamente nè la 39/89 nè le successive modifiche.
Quindi per "affare concluso" intendono il rogito...certo se uno rogita dopo 2 anni il mediatore dovrebbe incassare dopo ben 24 mesi....
Non è la sede per dare specifiche tecniche, vero è che tra proposta e accettazione e/o preliminare il contratto è concluso e non lo dice solo il codice civile, ma lo interpretano anche sentenze passate in giudicato e altre cosucce che ne determinano la liceità della forma.
Certo, esistono situazioni gravi di presunti mediatori che infangano la categoria e tutta la mia solidarietà a chi incappa negli *********."
________________________
A volte si rende necessario un atto di umiltà e un'autocritica , come in questa circostanza, attestando che il/la gentile partecipante Ondanomala non ha tutti i torti su quanto obietta nel forum.
Lo scrivente ("già ottuso scribacchino e consulente delle Giovani Marmotte" ), dimostra di non conoscere la legge n. 39/89 e successive modifiche e prende atto che l'edotta categoria - oltre a possedere un'approfondita conoscenza della giurisprudenza non solo nelle specificità che attengono alla raffinata professione - ha una supplementare e sorprendente padronanza del Codice Penale, nonché della sua applicazione, soprattutto negli aspetti attuativi degli artt. 624, 625 e in particolar modo dell' art. 640 (capo II).
Ho avuto modo di assistere ad una telefonata tra due colleghi venditori che stranamente dibattevano sul tema con tali argomentazioni da far impallidire il celebre Perry Mason televisivo.
Va quindi dato atto agli operatori e non di meno, al competente personale addetto alla formazione, dello sforzo finora svolto per fornire al mercato professionisti di eccellente livello, più che idonei all'attuale difficile situazione.
Non si ravvisano pertanto particolari motivazioni sulla base delle quali, tali professionisti non debbano essere compensati anticipatamente all'atto della visita dell'immobile, ovviamente includendo la clausola nel rapporto di visita, che tale anticipo potrebbe essere successivamente restituito….."
N.B.
(1) Nella lingua italiana, la parola "ottusaggine" non esiste. La mancanza di acutezza mentale, non si può tradurre che con "ottusità", a meno di non detenere le rare licenze poetiche di carducciana memoria.
Ecco quanto scrive:
"Caro Langecon quoto tutto Potrai star qui anni a spiegare, ma l'ottusaggine (1) e la presunzione di parecchi scribacchini della sezione immobiliare, regala perle di saggezza che sono degne del bestiario per le giovani marmotte.
Lorsignori - e parlo al plurale - non conoscono minimamente nè la 39/89 nè le successive modifiche.
Quindi per "affare concluso" intendono il rogito...certo se uno rogita dopo 2 anni il mediatore dovrebbe incassare dopo ben 24 mesi....
Non è la sede per dare specifiche tecniche, vero è che tra proposta e accettazione e/o preliminare il contratto è concluso e non lo dice solo il codice civile, ma lo interpretano anche sentenze passate in giudicato e altre cosucce che ne determinano la liceità della forma.
Certo, esistono situazioni gravi di presunti mediatori che infangano la categoria e tutta la mia solidarietà a chi incappa negli *********."
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A volte si rende necessario un atto di umiltà e un'autocritica , come in questa circostanza, attestando che il/la gentile partecipante Ondanomala non ha tutti i torti su quanto obietta nel forum.
Lo scrivente ("già ottuso scribacchino e consulente delle Giovani Marmotte" ), dimostra di non conoscere la legge n. 39/89 e successive modifiche e prende atto che l'edotta categoria - oltre a possedere un'approfondita conoscenza della giurisprudenza non solo nelle specificità che attengono alla raffinata professione - ha una supplementare e sorprendente padronanza del Codice Penale, nonché della sua applicazione, soprattutto negli aspetti attuativi degli artt. 624, 625 e in particolar modo dell' art. 640 (capo II).
Ho avuto modo di assistere ad una telefonata tra due colleghi venditori che stranamente dibattevano sul tema con tali argomentazioni da far impallidire il celebre Perry Mason televisivo.
Va quindi dato atto agli operatori e non di meno, al competente personale addetto alla formazione, dello sforzo finora svolto per fornire al mercato professionisti di eccellente livello, più che idonei all'attuale difficile situazione.
Non si ravvisano pertanto particolari motivazioni sulla base delle quali, tali professionisti non debbano essere compensati anticipatamente all'atto della visita dell'immobile, ovviamente includendo la clausola nel rapporto di visita, che tale anticipo potrebbe essere successivamente restituito….."
N.B.
(1) Nella lingua italiana, la parola "ottusaggine" non esiste. La mancanza di acutezza mentale, non si può tradurre che con "ottusità", a meno di non detenere le rare licenze poetiche di carducciana memoria.