Oggetto: adeguamento alla nuova normativa in materia di anatocismo - Proposta di modifica unilaterale del contratto di Conto Corrente Arancio
lo scorso 8 aprile è entrata in vigore la legge n. 46/2016 di conversione del decreto legge n. 18/2016, che ha modificato la disciplina degli interessi maturati nell’ambito dei rapporti bancari contenuta nell’art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB).
La nuova disciplina prevede che nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito e negli sconfinamenti:
1. gli interessi sia debitori sia creditori siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
2. gli interessi debitori dovuti dal cliente divengano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e che, nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli stessi siano immediatamente esigibili.
Con riferimento alle sole aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti, il nuovo art. 120, comma 2, del TUB dispone inoltre che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l’addebito sul conto corrente degli interessi a suo debito eventualmente maturati nel momento in cui questi divengono esigibili e che, in questo caso, la somma addebitata sia considerata sorte capitale.
La delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 343 del 3 agosto 2016, di attuazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, prevede inoltre:
* l’applicazione da parte delle banche del nuovo regime agli interessi maturati a far data dal 1° ottobre 2016;
* l’obbligo delle banche di adeguare i contratti in essere alla nuova normativa mediante proposta di modifica unilaterale degli stessi, ai sensi degli articoli 118 e 126-***ies del TUB.
ING BANK ha già provveduto ad adeguare i propri contratti alla nuova normativa.
Ti inviamo pertanto, allegati alla presente, i nuovi termini contrattuali relativi al rapporto di conto corrente in oggetto, in modo che tu possa prendere facilmente visione delle modifiche, precisando che la modifica avrà effetto il 31 dicembre 2016.
Come potrai notare, la nostra Banca ha deciso di riservare ai propri correntisti al dettaglio un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla nuova normativa, così come consentito dall’art. 127 del TUB, rinunciando a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi maturati e, quindi, a chiedere l’autorizzazione preventiva di cui si è detto.
Di conseguenza, gli interessi a tuo debito eventualmente maturati nel corso di ciascun anno saranno addebitati sul conto corrente in oggetto al solo fine del relativo regolamento contabile, ma non saranno mai considerati sorte capitale ai fini del calcolo degli interessi maturati successivamente.
Ti preghiamo inoltre di considerare che le modifiche di cui sopra, non richiedono il tuo esplicito consenso, perché riproducono norme di legge inderogabili.
Qualora, comunque, non condividessi le modifiche proposte, avrai diritto di recedere senza spese dal Contratto entro la data di efficacia della modifica sopra indicata (e cioè entro il 31 dicembre 2016). In questo caso, in fase di liquidazione del rapporto, avrai diritto all'applicazione delle condizioni in essere fino al momento del recesso.