Che io sappia nessuno.
L'unico problema lo hai con le attivita' che vendono al pubblico. In caso di mancato accordo devi all'inquilino gli ultimi 18 mesi di affitti.
Una legge assurda contro il capitale (come mille altre leggi di questo paese).
INDENNITA' DI AVVIAMENTO
L'inquilino, al termine del contratto di locazione, ha diritto a un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, cioè per quel patrimonio intangibile di capacità di mercato e di rapporto con la clientela che ha saputo instaurare con il suo lavoro.
L'indennità è stabilita rigidamente in
18 mesi di canone (spese escluse), senza che né il proprietario né l'inquilino possano chiedere di più o di meno, e spetta senz'altro agli affittuari.
Tuttavia, se "chiunque" (e cioè non solo il proprietario, ma anche un nuovo inquilino) destina i locali alla stessa attività oppure ad attività incluse nella stessa tabella merceologica (allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375), l'indennità di avviamento viene raddoppiata, e
diventa di 36 mesi di affitto.
L'indennità di avviamento non è dovuta in caso di:
- risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
- risoluzione del contratto per disdetta del conduttore;
- risoluzione del contratto per recesso del conduttore;
- risoluzione del contratto a seguito dell'apertura di procedura fallimentare del proprietario.