Autogrill vol.2

<90% avrai recesso
 
Mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione
superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente
Qualora, a seguito del completamento dell’Offerta, non si verifichino i presupposti
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF o per la Procedura
Congiunta:
(i) potrebbe comunque verificarsi una scarsità di flottante tale da non garantire il
regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Autogrill. In tal caso,
l’Offerente non intende porre in essere alcuna misura volta a ripristinare le
condizioni di flottante minimo per assicurare il regolare andamento delle
negoziazioni delle Azioni Autogrill e Borsa Italiana potrà disporre la sospensione
dalla quotazione e/o il Delisting delle Azioni Autogrill, ai sensi dell’art. 2.5.1
del Regolamento di Borsa; e
(ii) l’Offerente si riserva di proporre all’assemblea degli azionisti di Autogrill la
Fusione per incorporazione di quest’ultima nell’Offerente o in una società non
quotata controllata dall’Offerente; gli azionisti dell’Emittente che non abbiano
votato a favore della delibera di approvazione della Fusione avrebbero il diritto
di recedere per i motivi di cui all’art. 2437 e/o all’art. 2437-quinquies del
Codice Civile, ove ne ricorrano i relativi presupposti. In caso di esercizio del
diritto di recesso, il valore di liquidazione delle Azioni Autogrill oggetto di
recesso sarà determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile,
con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi
precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea
chiamata ad approvare la Fusione. Fermo restando quanto sopra, qualora
l’Offerente raggiunga la soglia del 66,67% del capitale sociale con diritto di voto
di Autogrill ad esito dell’Offerta, la Fusione per incorporazione potrà essere
approvata anche con il solo voto favorevole dell’Offerente. In ogni caso, alla
Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da
parte degli organi competenti delle società eventualmente coinvolte in merito
alla possibile Fusione, né alle modalità di realizzazione della stessa.


a vostro avviso troppo rischioso attendere lunedi per vedere se siamo sotto il 90%?
 
domani la borsa aperta
 
Giusto..
 
alla fine del Periodo di Adesione sarà costituita da n.363.873.582 azioni, rappresentanti il 94,5044% del capitale sociale di Autogrill.


Comunicati Price Sensitive - AUTOGRILL - Borsa Italiana



..anche qui ci avviamo verso lo squeeze :bye:


alla fine, MS le aveva tenute e le ha consegnate ultimo giorno della riapertura per bucare il 90% alla grande, tanto secondo me hanno acquistato sul mercato dall'inizio dell'operazione, tanto non avevano obblighi di prezzo, questo giustificherebbe la quotazione disallineata dell'autogrillo vs Dufry, spesso del 3%/4%
 
DUFRY HA RAGGIUNTO IL 94,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI AUTOGRILL
https://www.1info.it/PORTALE1INFO/P...oneinfo&data=2023&filetype=comunicati&titolo=


Periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita


Il periodo concordato con Borsa Italiana nel corso del quale l'Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e i titolari delle Azioni Residue potranno, mediante la presentazione
di una Richiesta di Vendita, chiedere all’Offerente di acquisire tali azioni avrà inizio alle ore 8:30 (ora
italiana) del 12 giugno 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 30 giugno 2023 (il “Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita”), soggetto a eventuale proroga ai sensi delle leggi e dei
regolamenti applicabili.
Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF agli Azionisti
Richiedenti sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia in data 7 luglio 2023 (la “Data di Pagamento del
Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF”), soggetto a eventuale
proroga ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabil

Delisting delle azioni Autogrill


A norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono i presupposti dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF e l’Offerente porrà in essere la procedura per
l’adempimento di tale obbligo come sopra indicato, le azioni di Autogrill saranno revocate dalla quotazione
sull’Euronext Milan a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, a meno che la Procedura
di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF sia seguita dalla
Procedura Congiunta (nel qual caso il delisting interverrà nei tempi indicati nell’ultimo paragrafo qui di
seguito). In caso di delisting all’esito della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’Art. 108, comma 2, del TUF, i titolari di azioni Autogrill che hanno deciso di non aderire all’Offerta e
non abbiano richiesto all’Offerente di acquistare le loro Azioni Residue nell’ambito della Procedura di
Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di
strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il
proprio investimento.
Nell’eventualità in cui, a seguito dell’esecuzione della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente venga a detenere una partecipazione pari o superiore
al 95% del capitale sociale dell’Emittente e, di conseguenza, venga eseguita la Procedura Congiunta,
Borsa Italiana, a norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle
azioni di Autogrill dalla quotazione e/o il Delisting, tenendo in considerazione i tempi previsti per l’esercizio
del Diritto di Acquisto.
* * * * *
 
Domanda se vi sono opinioni: dando per scontato lo squezee e la fusione obbligata in Dufry la cosa porterebbe alla possibilità del recesso? Grazie se qualcuno riesce a rispondere.
 
Domanda se vi sono opinioni: dando per scontato lo squezee e la fusione obbligata in Dufry la cosa porterebbe alla possibilità del recesso? Grazie se qualcuno riesce a rispondere.
no
 
Domanda se vi sono opinioni: dando per scontato lo squezee e la fusione obbligata in Dufry la cosa porterebbe alla possibilità del recesso? Grazie se qualcuno riesce a rispondere.
Loguru, dai un occhio al recesso su Brembo, anche alle call con base luglio/agosto
 
E ora voglio vedere se le quotazioni di autogrill saliranno ancora in questi giorni, visto il disallineamento di prezzo con dufry :wall: :wall: :wall:
Incredibile, ma sale ancora
Ma come è possibile? :wtf: :wtf: :wtf: :wtf:
E poi dicono che la borsa ha sempre ragione.
Qui sta prendendo una cantonata colossale :o:o:o
Salirà ancora fino al 20 luglio o si adeguerà? Mahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Si ricorda, infine, che, con il provvedimento n. 8959 assunto in data 6 luglio 2023, Borsa Italiana S.p.A. ha
disposto la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Euronext Milan organizzato e gestito
dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 24 luglio 2023, previa sospensione del titolo nelle sedute
del 20 e del 21 luglio 2023


oggi penultimo giorno di quotazione..... peccato averci creduto limitatamente a questa operazione...
 
Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all’Offerente della titolarità di tutte
le Azioni Rimanenti (ivi incluse, per chiarezza, quelle che non siano state oggetto di alcuna Richiesta di
Vendita Relativa alla Procedura Congiunta) e nel pagamento agli azionisti di Autogrill del Corrispettivo per
la Procedura Congiunta sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura
del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, vale a dire il 24
luglio 2023 (la “Data di Esecuzione della Procedura Congiunta”).

Nel comunicato relativo ai risultati
definitivi della Procedura Congiunta, che sarà pubblicato prima della Data di Esecuzione della Procedura
Congiunta, l’Offerente fornirà, tra l’altro, indicazioni in merito alle modalità di messa a disposizione del
Corrispettivo per la Procedura Congiunta a favore degli azionisti titolari di Azioni Rimanenti che non abbiano
presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta
 
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