DUFRY HA RAGGIUNTO IL 94,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI AUTOGRILL
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Periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita
Il periodo concordato con Borsa Italiana nel corso del quale l'Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e i titolari delle Azioni Residue potranno, mediante la presentazione
di una Richiesta di Vendita, chiedere all’Offerente di acquisire tali azioni avrà inizio alle ore 8:30 (ora
italiana) del 12 giugno 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 30 giugno 2023 (il “Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita”), soggetto a eventuale proroga ai sensi delle leggi e dei
regolamenti applicabili.
Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF agli Azionisti
Richiedenti sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia in data 7 luglio 2023 (la “Data di Pagamento del
Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF”), soggetto a eventuale
proroga ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabil
Delisting delle azioni Autogrill
A norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono i presupposti dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF e l’Offerente porrà in essere la procedura per
l’adempimento di tale obbligo come sopra indicato, le azioni di Autogrill saranno revocate dalla quotazione
sull’Euronext Milan a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, a meno che la Procedura
di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF sia seguita dalla
Procedura Congiunta (nel qual caso il delisting interverrà nei tempi indicati nell’ultimo paragrafo qui di
seguito). In caso di delisting all’esito della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’Art. 108, comma 2, del TUF, i titolari di azioni Autogrill che hanno deciso di non aderire all’Offerta e
non abbiano richiesto all’Offerente di acquistare le loro Azioni Residue nell’ambito della Procedura di
Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di
strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il
proprio investimento.
Nell’eventualità in cui, a seguito dell’esecuzione della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente venga a detenere una partecipazione pari o superiore
al 95% del capitale sociale dell’Emittente e, di conseguenza, venga eseguita la Procedura Congiunta,
Borsa Italiana, a norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle
azioni di Autogrill dalla quotazione e/o il Delisting, tenendo in considerazione i tempi previsti per l’esercizio
del Diritto di Acquisto.
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