cassettista
Nuovo Utente
- Registrato
- 2/5/05
- Messaggi
- 443
- Punti reazioni
- 14
Da Repubblica:
Titoli, Bersani all'Abi:
no alle commissioni di trasferimento
di Antonella Donati
Niente più spese per chi decide di trasferire i titoli da un istituto all'altro o di chiudere il conto. E una nota del ministrero chiarisce tutti i dubbi
Stop alle commissioni per il trasferimento titoli da banca a banca. La legge Bersani non lo consente e le banche sono tenute ad adeguarsi immediatamente. Il ministro l'aveva annunciata, e il 21 febbraio è arrivata la nota con l'"interpretazione autentica" delle norme. La nota è stata inviata all'Abi per richiamare all'ordine le banche che ancora non si sono adeguate.
I contratti interessati - Nella nota della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero, si precisa che la norma che consente al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità, si applica a tutti i contratti che non hanno una durata predeterminata, ma per i quali c'è sempre la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. In particolare, il diritto di chiudere il contratto gratis si applica a: conti correnti; deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli); depositi in genere (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito); aperture di credito; bancomat; carte di credito.
Per i titoli trasferimento e gratis e semmai rimborso di spese documentate - Per il conto titoli in particolare la nota non lascia spazio ai dubbi: il divieto di applicare spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto, come il trasferimento dei titoli presso un altro intermediario. In questo campo l'unica richiesta ammissibile è quella di un rimborso delle spese eventualmente sostenute non per il trasferimento in sé, ma se è stato richiesto l'intervento di un soggetto terzo. Per questo però le spese devono essere documentate e la possibilità di applicarle deve essere prevista dal contratto e dalla documentazione di trasparenza allegata.
Niente più alibi per le banche - Le banche, dunque, non hanno più alibi. Non è più possibile richiedere, come accaduto finora, fino a 50 euro per titolo da trasferire, anche se i titoli sono ormai da anni dematerializzati e in gestione presso la Monte Titoli. E in questo caso, ovviamente, il chiarimento ha un valore anche per quanto accaduto in passato. In pratica fin dal 4 agosto scorso le banche si sarebbero dovute adeguare, dato che l'articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nella sua formulazione originaria, portava il riferimento alle condizioni contrattuali dei soli conti correnti bancari, mentre la legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto un ambito di applicazione della disposizione più ampio e riferito a tutti i "contratti di durata".
Le richieste di rimborso - Sulla questione, d'altra parte, era intervenuto anche l'Antitrust per bloccare una circolare dell'Abi che, ad agosto, aveva limitato la portata della legge ai soli conti correnti. L'Abi aveva fatto marcia indietro, ma le banche avevano continuato a pretendere le commissioni. Per questo c'erano già state richieste di rimborso, e la posizione dell'Ombudsman, l'organismo di tutela dei clienti bancari, era sempre stata quella di dar ragione ai clienti e torto alle banche. Per cui, chi ha pagato, farà bene a chiedere il risarcimento alla banca rivolgendosi all'Ufficio reclami e poi, in mancanza di risposta, direttamente all'Ombudsman.
PS: anche sul sito dell'ADUC c'è un post che conferma la notizia
Titoli, Bersani all'Abi:
no alle commissioni di trasferimento
di Antonella Donati
Niente più spese per chi decide di trasferire i titoli da un istituto all'altro o di chiudere il conto. E una nota del ministrero chiarisce tutti i dubbi
Stop alle commissioni per il trasferimento titoli da banca a banca. La legge Bersani non lo consente e le banche sono tenute ad adeguarsi immediatamente. Il ministro l'aveva annunciata, e il 21 febbraio è arrivata la nota con l'"interpretazione autentica" delle norme. La nota è stata inviata all'Abi per richiamare all'ordine le banche che ancora non si sono adeguate.
I contratti interessati - Nella nota della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero, si precisa che la norma che consente al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità, si applica a tutti i contratti che non hanno una durata predeterminata, ma per i quali c'è sempre la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. In particolare, il diritto di chiudere il contratto gratis si applica a: conti correnti; deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli); depositi in genere (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito); aperture di credito; bancomat; carte di credito.
Per i titoli trasferimento e gratis e semmai rimborso di spese documentate - Per il conto titoli in particolare la nota non lascia spazio ai dubbi: il divieto di applicare spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto, come il trasferimento dei titoli presso un altro intermediario. In questo campo l'unica richiesta ammissibile è quella di un rimborso delle spese eventualmente sostenute non per il trasferimento in sé, ma se è stato richiesto l'intervento di un soggetto terzo. Per questo però le spese devono essere documentate e la possibilità di applicarle deve essere prevista dal contratto e dalla documentazione di trasparenza allegata.
Niente più alibi per le banche - Le banche, dunque, non hanno più alibi. Non è più possibile richiedere, come accaduto finora, fino a 50 euro per titolo da trasferire, anche se i titoli sono ormai da anni dematerializzati e in gestione presso la Monte Titoli. E in questo caso, ovviamente, il chiarimento ha un valore anche per quanto accaduto in passato. In pratica fin dal 4 agosto scorso le banche si sarebbero dovute adeguare, dato che l'articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nella sua formulazione originaria, portava il riferimento alle condizioni contrattuali dei soli conti correnti bancari, mentre la legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto un ambito di applicazione della disposizione più ampio e riferito a tutti i "contratti di durata".
Le richieste di rimborso - Sulla questione, d'altra parte, era intervenuto anche l'Antitrust per bloccare una circolare dell'Abi che, ad agosto, aveva limitato la portata della legge ai soli conti correnti. L'Abi aveva fatto marcia indietro, ma le banche avevano continuato a pretendere le commissioni. Per questo c'erano già state richieste di rimborso, e la posizione dell'Ombudsman, l'organismo di tutela dei clienti bancari, era sempre stata quella di dar ragione ai clienti e torto alle banche. Per cui, chi ha pagato, farà bene a chiedere il risarcimento alla banca rivolgendosi all'Ufficio reclami e poi, in mancanza di risposta, direttamente all'Ombudsman.
PS: anche sul sito dell'ADUC c'è un post che conferma la notizia