Benefondi?

ighliz

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Cos'è un benefondi?

:confused: :confused: :confused:
 
Scritto da ighliz
Cos'è un benefondi?

:confused: :confused: :confused:

un insieme di fondi benemeriti.....:D :D :D

scherzi a parte:

Il “benefondi” costituisce un mero uso interbancario di richiedere e dare, attraverso differenti strumenti di comunicazione, conferma circa l’esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni in conto corrente.

Tale istituto si riconduce ad una prassi interna ed informale adottata dagli istituti di credito, e come tale non può essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca, a meno che questa imposizione non discenda da un’apposita regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma (Cass. civ. sez. I, sent. n. 2742 del 10/03/2000).

In linea di principio se può dunque affermarsi che il c.d. “benefondi” costituisce un accertamento informale della banca, tuttavia esso è fonte di affidamento per l’istituto richiedente e può quindi essere causa di responsabilità civile.

Difatti non è escluso – ad esempio - che la banca trattaria, alla quale siano state richieste informazioni relativamente all’esistenza di una provvista sufficiente, possa dare all’istituto richiedente notizie non corrispondenti alla situazione esistente al momento della richiesta, garantendo magari provviste poi verificatesi inadeguate, o, in casi estremi, persino inesistenti.

In questa circostanza la giurisprudenza dominante ha sempre ritenuto di considerare la banca autrice di informazioni – colpose o dolose - non veritiere, responsabile di un illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., e, come tale, obbligata al risarcimento dei danni causati (Cass. civ. sez. I, sent. n. 820 del 07/02/1979; Cass. civ. sez. III, sent. n. 5659 del 09/96/1998).

E’ evidente difatti che l’istituto responsabile sia tenuto a risarcire i danni che alla banca richiedente possano essere derivati in conseguenza del pagamento, o comunque dell’accreditamento al presentatore del titolo, sul non veritiero presupposto della sua copertura.

La responsabilità della banca trattaria sussiste, benchè le false informazioni siano state fornite da un singolo soggetto operante all’interno dell’istituto. Tale situazione si giustifica ritenuto che tra banca e dipendente trova applicazione il disposto di cui all’art. 2049 c.c., il quale difatti sancisce la responsabilità dei padroni e committenti – l’istituto di credito in questa circostanza - in per il danno arrecato dal fatto illecito compiuto dai loro domestici e commessi, da intendersi i dipendenti dell’istituto nell’ipotesi in esame.

Pertanto, nell’ipotesi di informazioni non veritiere tra diversi istituti di credito, la responsabile risponderà di illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c.

* * *

Nulla vieta però che la prassi del “benefondi” venga utilizzata anche tra banca e cliente, laddove quest’ultimo chieda informazioni in ordine alla copertura di assegni versati sul proprio conto corrente e tratti su una diversa banca. In questa ulteriore ipotesi l’istituto che abbia assicurato ad un cliente correntista – e su richiesta di quest’ultimo – l’esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente, nel caso in cui tali notizie poi non risultino rispondenti alla reale situazione esistente al momento della richiesta, è certamente responsabile nei confronti del cliente.

Tuttavia in questa differente fattispecie non si configurerà più una responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì l’istituto di credito risulterà contrattualmente responsabile nei confronti del correntista.

Infatti tra la banca ed il singolo cliente si configura un rapporto di mandato ex art. 1703 c.c., relativamente a tutte le operazioni che l’istituto deve eseguire, in forza del quale la mandataria si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del cliente e ad eseguire l’incarico con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c.

Pertanto la banca sarà contrattualmente responsabile – per le non veritiere informazioni fornite da un dipendente e compiute nell’esercizio delle incombenze a questo dipendente affidate – ai sensi degli artt. 1176 c.c. e 1710 c.c. che impongono l’uso della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e degli incarichi assegnati (Cass. civ., sez. I., sent. n. 8983 del 05/07/2000).

Tuttavia, l’art. 1710 c.c. impone al mandatario semplicemente eseguire il mandato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, mentre alla banca è imposto un obbligo di diligenza molto più rigoroso. Infatti la responsabilità di un istituto di credito deve essere rigidamente valutata, proprio in ragione della particolare attività da questo espletata e relativa alla “raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”, riservata come tale a particolari enti sottoposti a vigilanza ed a controlli rigorosi, secondo quanto disposto dal D.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario).

Quanto sopra giustificherebbe dunque l’imposizione non di una diligenza ordinaria, bensì di un maggior grado di prudenza e di attenzione richiesto dalla stessa professionalità del servizio espletato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989).

Pertanto, la responsabilità della banca nell’ipotesi di erronee informazioni al cliente, sarà di natura contrattuale e riconducibile al rapporto di mandato, ma verrà valutata in modo assai più rigoroso rispetto agli obblighi imposti al mandatario medio.
 
Traduzione:

Banca A:

"Uhei, ho qui un assegno di un tuo cliente, ci sono i fondi???"

Banca B: "Adesso si, ma quando arriva l'assegno non so..."


:D :D :D
 
Il benefondi non può essere ritenuto "vincolante" tra istituti diversi e comunque nel caso di più assegni benefondati vige la regola cronologica. D'altronde la comunicazione di esistenza fondi ha valore temporale limitato cosicchè se dopo 5 minuti il cliente preleva tutto, l'assegno che arriva dopo 2 giorni non trova più disponibilità! :no:
 
Scritto da maxpop
Il benefondi non può essere ritenuto "vincolante" tra istituti diversi e comunque nel caso di più assegni benefondati vige la regola cronologica. D'altronde la comunicazione di esistenza fondi ha valore temporale limitato cosicchè se dopo 5 minuti il cliente preleva tutto, l'assegno che arriva dopo 2 giorni non trova più disponibilità! :no:

E quindi tutta la storia della responsabilità contrattuale o extracontrattuale è una menata? Nn cè alcuna responsabilità!
 
Scritto da ighliz
E quindi tutta la storia della responsabilità contrattuale o extracontrattuale è una menata? Nn cè alcuna responsabilità!

quello che ho riportato indica chiaramente "colpa o dolo".
la responsabilità c'è se c'è dolo o colpa
 
Scritto da ricpast
quello che ho riportato indica chiaramente "colpa o dolo".
la responsabilità c'è se c'è dolo o colpa

E quindi operativamente come funziona la cosa? Quand'è che c'è illecito?

:confused: :confused:
 
Scritto da ighliz
E quindi operativamente come funziona la cosa? Quand'è che c'è illecito?

:confused: :confused:

Dall'articolo che ho postato (sulla cui validità ho pochi dubbi anche se bisogna ricordare che è pur sempre un'interpretazione della giurisprudenza) e,premettendo che non sono un giurista:

- se tu ti riferisci al rapporto tra banca e cliente (correntista): il fatto che il correntista abbia chiesto alla banca l'esistenza di fondi sufficienti per la copertura di assegni versati nel c/c, ed abbia da essa avuto risposta positiva ma che,successivamente, si riveli informazione sbagliata, allora si PUO' configurare una responsabilità da parte del dipendente della banca che abbia fornito tali erronee informazioni (e quindi responsabilità da parte della banca per cui quel dipendente lavora).
Leggendo l'articolo desumo che tale responsabilità è rilevata nel caso si dimostri (ovviamente) colpa o dolo da parte del dipendente e, INOLTRE, se questi non ha avuto una diligenza superiore a quella standard richiesta normalmente dalla legge: ovvero quella "del buon padre di famiglia".

Questa è la mia opinione e il senso che colgo dalla lettura dell'articolo.

Dare risposte precise su quali fattispecie si configurano come "illecito" è praticamente impossibile.Dire cioè con sicurezza quando effetivamente il dipendente ha tenuto un comportamento illecito e perseguibile nel momento in cui ha fornito una risposta che, all'esame dei fatti, si rivela poi errata è SEMPRE SOGGETTIVO.

Credo chesoddisfare l'onere di dimostrare che la banca/dipendente hanno tenuto un comportamento poco diligente sia tutt'altro che facile.In ogni caso può essere d'aiuto il fatto che la banca, proprio per il ruolo che riveste, sia obbligata a tenere un comportamento PIU' CHE DILIGENTE.

In parole povere: come fai a dimostrare che il dipendente ti ha detto "ok ci sono i fondi" solo perchè questo,magari, gli sembrava di ricordare che i fondi c'erano (credo: comportamento non diligente) e non è andato effetivamente a controllare che i fondi ci fossero al momento della richiesta e tutto lasciava presumere che ci sarebbero stati (credo: comportamento diligente).

La legge è per sua natura garantista.Lo deve essere.
Se tu vuoi tutelare un tuo interesse ti accolli l'onere di dimostrare che c'è stata una responsabilità nel comportamento di chi ha leso quel tuo interesse.
Cosa non sempre semplice e "oggettivabile" spesso solo da documentazione scritta.....
 
Scritto da ricpast
Dall'articolo che ho postato (sulla cui validità ho pochi dubbi anche se bisogna ricordare che è pur sempre un'interpretazione della giurisprudenza) e,premettendo che non sono un giurista:

- se tu ti riferisci al rapporto tra banca e cliente (correntista): il fatto che il correntista abbia chiesto alla banca l'esistenza di fondi sufficienti per la copertura di assegni versati nel c/c, ed abbia da essa avuto risposta positiva ma che,successivamente, si riveli informazione sbagliata, allora si PUO' configurare una responsabilità da parte del dipendente della banca che abbia fornito tali erronee informazioni (e quindi responsabilità da parte della banca per cui quel dipendente lavora).
Leggendo l'articolo desumo che tale responsabilità è rilevata nel caso si dimostri (ovviamente) colpa o dolo da parte del dipendente e, INOLTRE, se questi non ha avuto una diligenza superiore a quella standard richiesta normalmente dalla legge: ovvero quella "del buon padre di famiglia".

Questa è la mia opinione e il senso che colgo dalla lettura dell'articolo.

Dare risposte precise su quali fattispecie si configurano come "illecito" è praticamente impossibile.Dire cioè con sicurezza quando effetivamente il dipendente ha tenuto un comportamento illecito e perseguibile nel momento in cui ha fornito una risposta che, all'esame dei fatti, si rivela poi errata è SEMPRE SOGGETTIVO.

Credo chesoddisfare l'onere di dimostrare che la banca/dipendente hanno tenuto un comportamento poco diligente sia tutt'altro che facile.In ogni caso può essere d'aiuto il fatto che la banca, proprio per il ruolo che riveste, sia obbligata a tenere un comportamento PIU' CHE DILIGENTE.

In parole povere: come fai a dimostrare che il dipendente ti ha detto "ok ci sono i fondi" solo perchè questo,magari, gli sembrava di ricordare che i fondi c'erano (credo: comportamento non diligente) e non è andato effetivamente a controllare che i fondi ci fossero al momento della richiesta e tutto lasciava presumere che ci sarebbero stati (credo: comportamento diligente).

La legge è per sua natura garantista.Lo deve essere.
Se tu vuoi tutelare un tuo interesse ti accolli l'onere di dimostrare che c'è stata una responsabilità nel comportamento di chi ha leso quel tuo interesse.
Cosa non sempre semplice e "oggettivabile" spesso solo da documentazione scritta.....

Ricpast sei molto gentile come al solito.

Io la interpreto così, in maniera molto pragmatica:

Ricevo un assegno in pagamento da un cliente dubbio che opera con la banca A, vado dal direttore della mia filiale della banca B e chiedo il benefondi.

Il direttore B telefona alla banca traente A, mentre la mia sarebbe la banca trattaria) e chiede il benefondi:

caso 1: L'impiegato della banca A verifica e i fondi ci sono. Due minuti dopo il mio cliente si presenta al suo sportello (A) e preleva tutto quello che ha sul conto. L'impiegato gli deve dare i soldi comunque nonostante sappia che c'è un suo assegno in giro che è presentato per l'incasso. Non c'è responsabilità della banca A.

caso 2:L'impiegato della banca A verifica, i fondi non ci sono ma nonostante ciò afferma il contrario: la banca A è responsabile nei miei confronti (dolo).

caso 3:L'impiegato della banca A non verifica perchè crede a memoria che ci siano, ma in realtà il conto è a 0: la banca A è responsabile nei miei confronti (colpa).


Ho capito bene?
 
Scritto da maxpop
Il benefondi non può essere ritenuto "vincolante" tra istituti diversi e comunque nel caso di più assegni benefondati vige la regola cronologica. D'altronde la comunicazione di esistenza fondi ha valore temporale limitato cosicchè se dopo 5 minuti il cliente preleva tutto, l'assegno che arriva dopo 2 giorni non trova più disponibilità! :no:

Una banca seria, a fronte di benefondi, esegue una prenotazione di addebito impedendo al cliente di prelevare la somma.
Rimane il prolblema di eventuali assegni emessi per i quali vale l'ordine di presentazione.
 
Scritto da cgrataro
Una banca seria, a fronte di benefondi, esegue una prenotazione di addebito impedendo al cliente di prelevare la somma.
Rimane il prolblema di eventuali assegni emessi per i quali vale l'ordine di presentazione.

:no:

La prenotazione di addebito c'è... è vero..., ma non è vincolante.
Se il pomeriggio mi arriva un altro assegno sono costretto a pagare quest'ultimo, e non il benefondato.

Se il cliente si presenta e vuole prelevare puo' farlo, anche perchè teoricamente i fondi potrebbero arrivare successivamente tramite bonifico, altro versamento, giroconto ...etc..

Il Benefondi NON E' VINCOLANTE...
 
Volevo solo spendere due parole circa la diligenza "del buon padre di famiglia" che ormai per un bancario è superata da più di una sentenza in quanto il giudice in relazione agli studi svolti, di solito i bancari sono ragionieri, ed al posto ricoperto, ha ritenuto che la diligenza richiesta sia superiore a quella che tradizionalmente era definita con la frase virgolettata di cui sopra.
 
Re: Re: Benefondi?

Scritto da ricpast


Tuttavia, l’art. 1710 c.c. impone al mandatario semplicemente eseguire il mandato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, mentre alla banca è imposto un obbligo di diligenza molto più rigoroso. Infatti la responsabilità di un istituto di credito deve essere rigidamente valutata, proprio in ragione della particolare attività da questo espletata e relativa alla “raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”, riservata come tale a particolari enti sottoposti a vigilanza ed a controlli rigorosi, secondo quanto disposto dal D.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario).

Quanto sopra giustificherebbe dunque l’imposizione non di una diligenza ordinaria, bensì di un maggior grado di prudenza e di attenzione richiesto dalla stessa professionalità del servizio espletato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4642 del 07-11-1989).

Pertanto, la responsabilità della banca nell’ipotesi di erronee informazioni al cliente, sarà di natura contrattuale e riconducibile al rapporto di mandato, ma verrà valutata in modo assai più rigoroso rispetto agli obblighi imposti al mandatario medio.
 
domanda

ma la privacy?

Ho visto in un negozio di pianoforti un cartello che diceva:
prima di incassare il vostro assegno faremo dei controlli con la ns banca.
Ho capito che controllano se ho i soldi! MA NON è possibile.
Se una persona ha i soldi o meno sono affari suoi, quando stacca un assegno sa bene a cosa va incontro.

Nella mia banca ho sentito che qualcuno chiedeva il benefondi, e la sportellista ha detto: posso solo dirti che il conto è aperto", questo era un negozio di pc, e la privacy è stata rispettata ma tra le banche non è così?
E chi mi dice che invece di un'altra banca non sta chiamando il negozio di computer?
 
Re: domanda

Scritto da m-helga
ma la privacy?

Ho visto in un negozio di pianoforti un cartello che diceva:
prima di incassare il vostro assegno faremo dei controlli con la ns banca.
Ho capito che controllano se ho i soldi! MA NON è possibile.
Se una persona ha i soldi o meno sono affari suoi, quando stacca un assegno sa bene a cosa va incontro.

Nella mia banca ho sentito che qualcuno chiedeva il benefondi, e la sportellista ha detto: posso solo dirti che il conto è aperto", questo era un negozio di pc, e la privacy è stata rispettata ma tra le banche non è così?
E chi mi dice che invece di un'altra banca non sta chiamando il negozio di computer?


Nel momento in cui vuoi pagare con assegno non puoi pretendere che il commerciante pensi "se ci sono i soldi sono fatti del cliente".
Ci deve rimettere il negoziante se tu emetti assegni allo scoperto???
Tra banche le informazioni che si richiedono sono abbastanza standard, è vero, ma normalmente ci si accorge se chi chiama è un bancario oppure no...
E poi , nella mia banca, richiamiamo la banca che chiede il benefondi e chiediamo della persona che ha chiamato in precedenza, cosi' evitiamo eventuali problemi.
la privacy???? nel momento in cui dai un assegno hai dichiarato che hai un conto corrente in quella banca, che il tuo numero di conto è quello stampato sull'assegno, e via dicendo....
Altrimenti paghi con carta di credito o in contanti....
Ricordati che in caso di assegno scoperto normalmente ci rimette il negoziante.... solo dopo il protesto, forse, riuscirai a recuperare i tuoi soldi... ma capita raramente!

Ciao :)
 
La questione si fa + complessa.

Secondo me nessuna banca può impedire a un proprio cliente di essere protestato, perlomeno se uno nn è mai andato in rosso in precedenza. Una volta ke hai il blocchetto degli assegni in mano e nn sei mai stato protestato, nn credo te lo possano + togliere, al max nn te ne danno +.


Per quanto riguarda il negoziante, può nn accettare un assegno in pagamento? O essendo un mezzo di pagamento deve per forza accettarlo?
 
Scritto da ighliz

Per quanto riguarda il negoziante, può nn accettare un assegno in pagamento? O essendo un mezzo di pagamento deve per forza accettarlo?

certo che può rifiutarsi!
Non è che qualsiasi mezzo di pagamento sia non-rifiutabile proprio per la sua natura di "mezzo di pagamento".

Mi pare che ti stai facendo un pò troppi problemi....
Prova a spiegare il problema concreto e vediamo.

Se tu consideri un calcio nel sedere un "mezzo di pagamento" allora deve per forza accettarlo??;) ;) :D :D
 
Scritto da ighliz
La questione si fa + complessa.

Secondo me nessuna banca può impedire a un proprio cliente di essere protestato, perlomeno se uno nn è mai andato in rosso in precedenza. Una volta ke hai il blocchetto degli assegni in mano e nn sei mai stato protestato, nn credo te lo possano + togliere, al max nn te ne danno +.


Per quanto riguarda il negoziante, può nn accettare un assegno in pagamento? O essendo un mezzo di pagamento deve per forza accettarlo?

per legge l'unico mezzo di pagamento che il creditore è obbligato ad accettare è la moneta legale (l'unico ad avere potere liberatorio); è vero che l'assegno è uno strumento di pagamento, ma tu lo accetteresti da uno sconosciuto?
per poi dover scoprire che:
nella migliore delle ipotesi si tratta di un assegno scoperto; nella peggiore, l'assegno era un'abile contraffazione per cui non solo non c'erano i fondi ma non c'era neanche il conto corrente (e forse nemmeno la banca);
se fosse obbligatorio accettare gli assegni in pagamento, per i <<mariuoli>> sarebbe troppo semplice
ciao;)
 
Scritto da ighliz
La questione si fa + complessa.

Secondo me nessuna banca può impedire a un proprio cliente di essere protestato, perlomeno se uno nn è mai andato in rosso in precedenza. Una volta ke hai il blocchetto degli assegni in mano e nn sei mai stato protestato, nn credo te lo possano + togliere, al max nn te ne danno +.


Per quanto riguarda il negoziante, può nn accettare un assegno in pagamento? O essendo un mezzo di pagamento deve per forza accettarlo?

Posso mandare una raccomandata e richiedere la restituzione di tutti gli assegni ancora in possesso...

Il negoziante puo' rifiutare l'assegno, in quanto non garantisce l'esistenza dei fondi...
 
Re: Re: domanda

premetto che pago solo con carta di credito e neanche con il bancomat (da quando me l'hanno clonato ho potuto appurare che con la carta sono + tutelata)
comunque la mia banca
da il libretto di assegni
senza
numero di conto .

Sarebbe meglio che si accettassero le carte di credito e non gli assegni.

Se si è protestati non si puo' fare più nulla, non un prestito, non un bancomat non un c/c!

Io resto dell'idea che il negoziante (che è un imprenditore, ha un rischio di impresa da sopportare, e poi mica sono tutti disonesti?
quando sono entrata nel negozio mi sono sentita a disagio, magari ai disgraziati questo non succede...)
Scritto da Apache71
Nel momento in cui vuoi pagare con assegno non puoi pretendere che il commerciante pensi "se ci sono i soldi sono fatti del cliente".
Ci deve rimettere il negoziante se tu emetti assegni allo scoperto???
Tra banche le informazioni che si richiedono sono abbastanza standard, è vero, ma normalmente ci si accorge se chi chiama è un bancario oppure no...
E poi , nella mia banca, richiamiamo la banca che chiede il benefondi e chiediamo della persona che ha chiamato in precedenza, cosi' evitiamo eventuali problemi.
la privacy???? nel momento in cui dai un assegno hai dichiarato che hai un conto corrente in quella banca, che il tuo numero di conto è quello stampato sull'assegno, e via dicendo....
Altrimenti paghi con carta di credito o in contanti....
Ricordati che in caso di assegno scoperto normalmente ci rimette il negoziante.... solo dopo il protesto, forse, riuscirai a recuperare i tuoi soldi... ma capita raramente!

Ciao :)
 
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