Certificazione energetica per contratti di locazione.

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

Tu fai la registrazione del contratto in via telematica (via web)?
Se sì, devi inserire pure qualche dato riguardante la certificazione energetica (tipo la classe di consumo, chi ha redatto la certificazione energetica, ecc...) o basta scrivere che l'hai consegnata?

Io ho fatto la registrazione telematica. In contratto ho messo quanto segue:

17. CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Il conduttore attesta di avere ricevuto copia conforme
della certificazione energetica N. XXXX, relativa all’immobile locato,
e si impegna a conservarla in buono stato e a restituirla al termine della locazione
o in caso di rinnovo decennale della stessa.

Non penso che l'AdE faccia controlli. Forse il Comune, visto che il certificatore deve depositare copia della certificazione presso il Comune.
 
Il punto è: chi dovrebbe vigilare sull'obbligo di produrre e consegnare all'inquilino la certificazione energetica?
Ciò non mi sembrerebbe compito dell'AdE, ma non mi stupirebbe nemmeno il fatto che sia affidato a loro tale incarico.
Tra l'altro, sarebbe una mossa efficace, in quanto il proprietario, pur controvoglia, correrebbe subito a contattare un certificatore, se la pena fosse appunto l'impossibilità di registrare un contratto di locazione.

L'ente controllore varia da regione a regione. In Piemente l'ARPA, in lombardia una società pubblica che si occupa anche della certificazione.
indagine a campione sulla base dei dati presenti all'ADE
 
L'ente controllore varia da regione a regione. In Piemente l'ARPA, in lombardia una società pubblica che si occupa anche della certificazione.
indagine a campione sulla base dei dati presenti all'ADE

Hai un link da dove hai preso tale news?
 
Hai un link da dove hai preso tale news?

Per la Lombardia, ad esempio:

(qui la competenza è della CESTEC SPA, partecipata al 100% dalla Regione)

La Regione Lombardia con Decreto n. 2055 del 3/3/2009, ha dato avvio al controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici inseriti nel Catasto regionale.
Fra tutti gli edifici certificati nella Regione saranno oggetto di verifica 40 certificati, scelti casualmente, tra quelli presenti nel catasto energetico.
I controlli "sui certificati energetici, sulla conformità dei contributi versati all'Organismo Regionale di Accreditamento e sull'operato dei soggetti certificatori" saranno avviati dall’Organismo Regionale di Accreditamento, la società regionale Cestec S.p.A.
La Regione Lombardia è partita per prima sulla certificazione definendo dal 1 luglio 2008 l'allegazione dall'ACE all'atto di trasferimento dell'immobile.

Di seguito si riporta nel dettaglio la procedura esatta del controllo secondo quanto pubblicato nell'allegato A del Decreto regionale 2055 del 3/3/2009 per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Premessa
In questa fase sperimentale verranno verificati circa 40 attestati di certificazione energetica.
Lo scopo principale dell’operazione è quello di collaudare e, ove possibile, migliorare i meccanismi previsti per lo svolgimento delle operazioni di controllo.
Organizzazione sopralluogo
Gli attestati di certificazione oggetto di verifica saranno individuati in modo casuale.
Identificato l’attestato di certificazione energetica da verificare, Cestec provvederà ad inviare al Proprietario dell'edificio a cui l'ACE è riferito, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avviso di controllo, con indicati i recapiti a cui il Proprietario dovrà far riferimento per concordare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, la data e l’orario più opportuni per il sopralluogo, che dovrà avvenire comunque entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa raccomandata.
Tale comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Soggetto certificatore che ha redatto l’attestato e al Comune dove l’edificio è ubicato.
Contestualmente, Cestec invierà al Comune, la richiesta di acquisire, con riferimento all’edificio oggetto di controllo, in formato cartaceo o digitale:
- la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, qualora presente;
- l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e timbrato per accettazione dal Comune.
Sarà inoltre chiesta all’Agenzia del Territorio la visura catastale e le planimetrie catastali dell’edificio oggetto di controllo.
Qualora si riscontri la mancata disponibilità del Proprietario dell’edificio a concordare il sopralluogo nei termini sopra indicati, Cestec dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio regionale competente, al Comune in cui è ubicato l’edificio e all’Agenzia del Territorio.
La Regione provvederà a trasmettere al Proprietario, ai sensi dell’art. 7 della l.241/90, l’avviso dell’avvio del procedimento per la sospensione e, successivamente, per la revoca dell’attestato di certificazione, informando anche il Comune e il Certificatore.
 
si ma questi controllano se chi ha il certificato lo ha fatto bene non chi non ha il certificato.

Principalmente si. Ma non ricordo dove ho letto, forse in qualche opuscolo in rRgione, che si occupano anche di effetturare controlli a campione (con tutti i limiti del caso)

Secondo l’art. 27 comma 17 sexies della Legge Regionale 24/2006, come modificata dalla Legge Regionale 29.6.2009 n.10, la violazione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa, ed in particolare: “Il locatore che, a decorrere dall’1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000″.

Ispezioni sono realizzate dalla Cestec S.p.A., la quale riscuote e introita, assumendosi le spese per l’organizzazione dei controlli, le relative sanzioni spettanti alla Regione

riqualificazioneenergetica.info » Dal 1° Luglio scatta l’obbligo del certificato energetico per la locazione di edifici in Lombardia ed Emilia Romagna


Comunque in Lombardia è prevista una sanzione amministrativa (credo proporzionale alla superficie della casa)
Si applicherà poi la relativa disiplina legislativa per gli illeciti amministrativi Ad esempio er i controlli alle caldaie la competenza è della Provincia, quindi potrebbe essere qualche ufficio provinciale a occuparsi dei controlli
 
Effettivamente...

In Lombardia se i controlli in sede di stipula contrattuale non li esegue la Cestec spa verranno eseguiti direttamente dalla Provincia o dalla Regione, su questo non ci piove essendo la sanzione di tipo amministrativo.
 
uffa costa il certificato, nn ho + soldi da spendere io cazzzzz, ma perchè continuano a rompere i maroni con spese inutili su spese inutili???:(

cmq io nh ho ancora capito se ti sgamano o no (a livello statistico che % di probabilità c'è), c'è da dire che al mio affittuario sicuramente del certificato nn può fregà de meno.....però nn vorrei incorrere in sanzioni amministrative :'(
 
uffa costa il certificato, nn ho + soldi da spendere io cazzzzz, ma perchè continuano a rompere i maroni con spese inutili su spese inutili???:(

cmq io nh ho ancora capito se ti sgamano o no, c'è da dire che al mio affittuario sicuramente del certificato nn può fregà de meno.....però nn vorrei incorrere in sanzioni amministrative :'(

Mah sulla frequenza e l'incisività dei controlli non saprei. Un po' come le norme che sanzionano la revisione obbligatoria della caldaia e i relativi controlli dell'ente Provincia.

L'Ade non ha però nessuna competenza per controllare la presenza effettiva del certificato dato che l'ACE deve essere semplicemente consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale.
 
L'Ade non ha però nessuna competenza per controllare la presenza effettiva del certificato dato che l'ACE deve essere semplicemente consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale.

In originale o in copia conforme all'originale (con tutti gli annessi e connessi)
 
In Lombardia se i controlli in sede di stipula contrattuale non li esegue la Cestec spa verranno eseguiti direttamente dalla Provincia o dalla Regione, su questo non ci piove essendo la sanzione di tipo amministrativo.

ascolta questo è un balzello bello e buono per chi vuole affittare che non fa che aumentare il costo delle case in affitto ed ha utilità 0.
Per quanto mi riguarda seguo quanto dice la sezione legale di Confedilizia e non faccio il certificato. Vedremo chi ha ragione. Io 300 euro a uno che mi dice che il mio immobile è di classe scadente non glieli do, lo so già da me. Se me lo fa per 50 euro lo posso anche fare, ma non vorrei che poi non me lo fa bene e guarda il caso che una volta fatto il certificato ti vengono a controllare con probabilità più elevata.
 
ascolta questo è un balzello bello e buono per chi vuole affittare che non fa che aumentare il costo delle case in affitto ed ha utilità 0.
Per quanto mi riguarda seguo quanto dice la sezione legale di Confedilizia e non faccio il certificato. Vedremo chi ha ragione. Io 300 euro a uno che mi dice che il mio immobile è di classe scadente non glieli do, lo so già da me. Se me lo fa per 50 euro lo posso anche fare, ma non vorrei che poi non me lo fa bene e guarda il caso che una volta fatto il certificato ti vengono a controllare con probabilità più elevata.

Purtroppo c'è e in caso di contestazione dubito sia conveniente intraprendere le vie legali per accertare la legittimità delle norme (anche se ci sono vari problemi di costituzionalità nel riparto di funzioni tra Stato\Regioni. Insomma il solito pastrocchio)

Ognuno si regoli secondo i propri convincimenti. Ma recentemente la normativa ha risentito di due interventi in materia, che devono però coordinarsi con la normativa regionale

In Gazzetta le novità per la certificazione energetica (marzo 2011)

Infatti empre in tema di balzelli:

Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:

“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

Questa è la normativa della Lombardia

A decorrere dal 1° luglio 2010, la Regione ha previsto, in caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari con contratto stipulato o rinnovato (in modo espresso o tacito) successivamente a tale data, l’obbligo di dotazione e consegna (all’atto della stipula, “in copia dichiarata conforme all’originale”) dell’attestato di certificazione energetica.
Per i locatori che, a decorrere dalla predetta data, non adempiono ai descritti obblighi è prevista una sanzione che va dai 2.500 ai 10mila euro.
La Regione ha anche stabilito che la Giunta dovrà dettare disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice si prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati” alla relativa “locazione”. In caso di inadempimento il “titolare dell’annuncio” incorrerà in una sanzione amministrativa variabile dai 1.000 ai 5.000 euro.
 
Ultima modifica:
per il Piemonte , grazie

Purtroppo c'è e in caso di contestazione dubito sia conveniente intraprendere le vie legali per accertare la legittimità delle norme (anche se ci sono vari problemi di costituzionalità nel riparto di funzioni tra Stato\Regioni. Insomma il solito pastrocchio)

Ognuno si regoli secondo i propri convincimenti. Ma recentemente la normativa ha risentito di due interventi in materia, che devono però coordinarsi con la normativa regionale

In Gazzetta le novità per la certificazione energetica (marzo 2011)

Infatti empre in tema di balzelli:

Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:

“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

Questa è la normativa della Lombardia

A decorrere dal 1° luglio 2010, la Regione ha previsto, in caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari con contratto stipulato o rinnovato (in modo espresso o tacito) successivamente a tale data, l’obbligo di dotazione e consegna (all’atto della stipula, “in copia dichiarata conforme all’originale”) dell’attestato di certificazione energetica.
Per i locatori che, a decorrere dalla predetta data, non adempiono ai descritti obblighi è prevista una sanzione che va dai 2.500 ai 10mila euro.
La Regione ha anche stabilito che la Giunta dovrà dettare disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice si prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati” alla relativa “locazione”. In caso di inadempimento il “titolare dell’annuncio” incorrerà in una sanzione amministrativa variabile dai 1.000 ai 5.000 euro.

Per favore mi sai dire per il Piemonte ?
grazie e scusatemi ma sono un neofita
 
Per favore mi sai dire per il Piemonte ?
grazie e scusatemi ma sono un neofita

PIEMONTE
(art. 5, comma 3, e art. 20, comma 13, L.R. 28 maggio 2007, n. 13, nonché art. 5.2, delibera 4 agosto 2009, n. 43-11965)
A decorrere dal 1° ottobre 2009, la Regione ha previsto che, nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
Per i locatori che non adempiono è prevista una sanzione che va dai 500 ai 5mila euro, “graduata sulla base della superficie utile dell'edificio”.
Occorre precisare, tuttavia, che sono esonerati dall’obbligo di certificazione energetica “gli edifici concessi in locazione abitativa” con “contratti convenzionati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431”.

CONFEDILIZIA
 
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