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Per la Lombardia, ad esempio:
(qui la competenza è della CESTEC SPA, partecipata al 100% dalla Regione)
La Regione Lombardia con Decreto n. 2055 del 3/3/2009, ha dato avvio al controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici inseriti nel Catasto regionale.
Fra tutti gli edifici certificati nella Regione saranno oggetto di verifica 40 certificati, scelti casualmente, tra quelli presenti nel catasto energetico.
I controlli "sui certificati energetici, sulla conformità dei contributi versati all'Organismo Regionale di Accreditamento e sull'operato dei soggetti certificatori" saranno avviati dall’Organismo Regionale di Accreditamento, la società regionale Cestec S.p.A.
La Regione Lombardia è partita per prima sulla certificazione definendo dal 1 luglio 2008 l'allegazione dall'ACE all'atto di trasferimento dell'immobile.
Di seguito si riporta nel dettaglio la procedura esatta del controllo secondo quanto pubblicato nell'allegato A del Decreto regionale 2055 del 3/3/2009 per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Premessa
In questa fase sperimentale verranno verificati circa 40 attestati di certificazione energetica.
Lo scopo principale dell’operazione è quello di collaudare e, ove possibile, migliorare i meccanismi previsti per lo svolgimento delle operazioni di controllo.
Organizzazione sopralluogo
Gli attestati di certificazione oggetto di verifica saranno individuati in modo casuale.
Identificato l’attestato di certificazione energetica da verificare, Cestec provvederà ad inviare al Proprietario dell'edificio a cui l'ACE è riferito, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avviso di controllo, con indicati i recapiti a cui il Proprietario dovrà far riferimento per concordare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, la data e l’orario più opportuni per il sopralluogo, che dovrà avvenire comunque entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa raccomandata.
Tale comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Soggetto certificatore che ha redatto l’attestato e al Comune dove l’edificio è ubicato.
Contestualmente, Cestec invierà al Comune, la richiesta di acquisire, con riferimento all’edificio oggetto di controllo, in formato cartaceo o digitale:
- la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, qualora presente;
- l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e timbrato per accettazione dal Comune.
Sarà inoltre chiesta all’Agenzia del Territorio la visura catastale e le planimetrie catastali dell’edificio oggetto di controllo.
Qualora si riscontri la mancata disponibilità del Proprietario dell’edificio a concordare il sopralluogo nei termini sopra indicati, Cestec dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio regionale competente, al Comune in cui è ubicato l’edificio e all’Agenzia del Territorio.
La Regione provvederà a trasmettere al Proprietario, ai sensi dell’art. 7 della l.241/90, l’avviso dell’avvio del procedimento per la sospensione e, successivamente, per la revoca dell’attestato di certificazione, informando anche il Comune e il Certificatore.