Certificazione fiscale dividendi esteri per recupero doppia tassazione

aemme1

Asse(t) Menag(m)ent n°1
Registrato
22/12/04
Messaggi
7.988
Punti reazioni
1.411
Ciao ragazzi, sono alle prese con la richiesta di rimborso dei dividendi da azioni estere (tedesche nello specifico).

Avendo i titoli su diversi conti ho richiesto la certificazione fiscale alle banche e tutte me l'hanno fornita (gratuitamente) tranne degiro che invece finora mi ha sempre rimbalzato perché essendo in regime dichiarativo l'unica documentazione che produce è l'estratto conto. Il problema è che l'agenzia delle entrate tedesca non accetta l'estratto conto di degiro, in quanto non è una certificazione fiscale.

Questa è la seconda volta che faccio la richiesta di rimborso (non la faccio tutti gli anni, ma ogni tre o quattro anni mettendo insieme in una unica richiesta i dividendi percepiti nel frattempo): la volta scorsa avevo dovuto rinunciare a chiedere il rimborso della parte dei dividendi sul ptf di degiro ma adesso vorrei capire se c'è qualcuno che è riuscito ad aggirare/risolvere la questione con degiro o con l'agenzia delle entrate straniera.

:bye:
 
Ciao ragazzi, sono alle prese con la richiesta di rimborso dei dividendi da azioni estere (tedesche nello specifico).

Avendo i titoli su diversi conti ho richiesto la certificazione fiscale alle banche e tutte me l'hanno fornita (gratuitamente) tranne degiro che invece finora mi ha sempre rimbalzato perché essendo in regime dichiarativo l'unica documentazione che produce è l'estratto conto. Il problema è che l'agenzia delle entrate tedesca non accetta l'estratto conto di degiro, in quanto non è una certificazione fiscale.

Questa è la seconda volta che faccio la richiesta di rimborso (non la faccio tutti gli anni, ma ogni tre o quattro anni mettendo insieme in una unica richiesta i dividendi percepiti nel frattempo): la volta scorsa avevo dovuto rinunciare a chiedere il rimborso della parte dei dividendi sul ptf di degiro ma adesso vorrei capire se c'è qualcuno che è riuscito ad aggirare/risolvere la questione con degiro o con l'agenzia delle entrate straniera.

:bye:
ti conviene chiedere su Degiro Vol 3
in ogni caso è normale che l'estratto conto non valga niente. tu le tasse le paghi? se le paghi avrai sicuramente un documento della (o controfirmato dalla o con ricevuta della) nostra agenzie delle entrate che dimostra che hai pagato, se non le paghi è meglio evitare di farti rimborsare

P.S. volevo provarci anch'io (senza avere il problema di degiro). quindi come funziona ti preciso? con la certificazione delle banche vai alla nostra agenzia delle entrate con cui ti fai controfirmare il modulo che poi spedisci in germania?
 
ti conviene chiedere su Degiro Vol 3
in ogni caso è normale che l'estratto conto non valga niente. tu le tasse le paghi? se le paghi avrai sicuramente un documento della (o controfirmato dalla o con ricevuta della) nostra agenzie delle entrate che dimostra che hai pagato, se non le paghi è meglio evitare di farti rimborsare
Sono dividendi, quindi tassati direttamente dalla banca, non vanno dichiarati come plusvalenze
P.S. volevo provarci anch'io (senza avere il problema di degiro). quindi come funziona ti preciso? con la certificazione delle banche vai alla nostra agenzia delle entrate con cui ti fai controfirmare il modulo che poi spedisci in germania?
Sì. L' agenzia delle entrate serve soltanto per la certificazione della residenza fiscale per ogni anno, quindi se la fai come me ogni 4 anni devi farti rilasciare la certificazione fiscale per ognuno dei 4 anni pagando il bollo 4 volte
 
hai scritto il contrario nel messaggio sopra:
se hai una banca sei tassato e ti fa la carta che hai pagato, e puoi chiedere il rimborso
se hai degiro non sei tassato e non ti fa la carta.

Ma è ovvio: con degiro non hai pagato e l'agenzia delle entrate tedesche questo lo sa (degiro è tedesca...) e ti ha detto che dell'estratto conto di degiro non se ne fa niente.
Non puoi pretendere da degiro una prova che hai pagato, perchè degiro non lo sa. se hai dichiarato, dato che sei in regime dichiarativo, dovrai chiedere certificazione del pagamento all'ente a cui hai fatto la dichiarazione. se non hai pagato, ti sconsiglio di chiedere il rimborso (il rimborso la germania te lo da - parziale - a fronte della certificazione fiscale che in italia sei stato tassato per la seconda volta sulla stessa cosa, che di solito è vietato - tra le eccezioni quelle appunto sui dividendi).
sì, credo di aver capito, mi sa che mi ero confuso con le ritenute su dividendi italiani: degiro in effetti riporta la ritenuta ma quindi è quella di origine tedesca, cioè quella alla fonte, non quella fatta da degiro (che nn la fa per dividendi stranieri?). Avendo fatto regolare dichiarazione con l'Unico devo quindi farmi fare la certificazione del pagamento dall'agenzia delle entrate (immagino non è sufficiente copia della dichiarazione e ricevuta del versamento)? Proverò a sentire cosa mi dice l'AdE (ho appuntamento a fine mese per altre faccende)
 
ti conviene chiedere su Degiro Vol 3
in ogni caso è normale che l'estratto conto non valga niente. tu le tasse le paghi? se le paghi avrai sicuramente un documento della (o controfirmato dalla o con ricevuta della) nostra agenzie delle entrate che dimostra che hai pagato, se non le paghi è meglio evitare di farti rimborsare

P.S. volevo provarci anch'io (senza avere il problema di degiro). quindi come funziona ti preciso? con la certificazione delle banche vai alla nostra agenzia delle entrate con cui ti fai controfirmare il modulo che poi spedisci in germania?
se può interessare dall'anno scorso hanno cambiato la procedura per la richesta di rimborso: prima si compilava un form online senza registrazione mentre adesso la registrazione è obbligatoria e bisogna farsi dare appositamente un numero bzst (ilcodice fiscale tedesco). Allego la procedura come mi èstata comunicata dall'agenzia delle entrate dtedesca.
Sempre più complicato... :wall:
 

Allegati

  • leaflet_on_registration_bop.pdf
    1,2 MB · Visite: 17
grazie mille!!!
quindi tu che ci passi prima di me devi (ti faccio fare da cavia...):
- farti fare dall'agenzia delle entrate un certificato che dice che sei italiano per ogni anno in cui hai preso dividendi di cui vuoi chiedere il rimborso (posso farli anche per il passato? ne ho dal 2022... anche l'italia ha cambiato procedura e puoi fartelo rilasciare online :ROFLMAO:???)
- farti fare dalla banca un certificato dei dividendi presi (basta il pdf con il resoconto delle operazioni? credevo di aver capito che l'agenzia tedesca fosse più umana e che si accontentasse di autocertificare compilando il loro foglio...)
- compilare online il loro modulo dopo essere registrati come da tuo allegato

mi sono perso/sbagliato qualcosa?

P.S. quello tedesco mi sembra rimanga ancora il più facile (se posso evitare il giro in posta per la spedizione delle carte non è male), la francia ti mette ancora più i bastoni tra le ruote ed ho rinunciato
1. Devi farti fare dall' Ade la certificazione di residenza fiscale per ogni anno di cui chiedi il rimborso pagando 3,x euro di bollo per ogni certificazione. Puoi richiederlo anche via PEC ma poi te lo spediscono per posta.
2. Devi chiedere alla banca la certificazione del pagamento della doppia tassazione (a me la fanno nel gratis nel giro di 1 o 2 giorni)

In Germania impiegano fino a 20 mesi per evadere la richiesta, infatti io avevo fatto richiesta nel 2022 e mi hanno risposto prima di Natale chiedendo documenti aggiuntivi. Nel mio caso ho 4 anni di rimborsi (dal 2018 al 2022). E adesso inizio a prepararmi per la seconda infornata ( 2023 e 2024)
 
1. Devi farti fare dall' Ade la certificazione di residenza fiscale per ogni anno di cui chiedi il rimborso pagando 3,x euro di bollo per ogni certificazione. Puoi richiederlo anche via PEC ma poi te lo spediscono per posta.
2. Devi chiedere alla banca la certificazione del pagamento della doppia tassazione (a me la fanno nel gratis nel giro di 1 o 2 giorni)

In Germania impiegano fino a 20 mesi per evadere la richiesta, infatti io avevo fatto richiesta nel 2022 e mi hanno risposto prima di Natale chiedendo documenti aggiuntivi. Nel mio caso ho 4 anni di rimborsi (dal 2018 al 2022). E adesso inizio a prepararmi per la seconda infornata ( 2023 e 2024)
Ciao. tu hai una esperienza diretta di rimborsi esteri già ottenuti o ci stai provando per la prima volta? Innanzitutto di cosa stiamo parlando, di dividendi? Dimmi se ti torna quanto segue.
Se sei in amministrato (o in dichiarativo "italiano", ovvero con banca italiana), la banca ti tassa sul netto frontiera, se sei in dichiarativo puro (intermediario estero), ti tassi tu in dichiarazione e lo fai sul lordo frontiera. Giusto?
La tassa estera, che in entrambi i casi hai subito,
- nel dichiarativo puro (l'unica situazione in cui devi dichiarare i dividendi) NON puoi farti riconoscere (per i dividendi no, ma per altri redditi di capitale sì) crediti d'imposta per ovviare alla doppia tassazione;
- nell'amministrato e nel dichiarativo "italiano" dovrebbe valere la stessa cosa

La richiesta al fisco estero si fa solo se ha applicato una aliquota non convenzionale, ovvero una aliquota diversa da quella stabilita negli accordi contro le doppie tassazioni tra Italia e quello stato estero

Cerca, Interpello 111 del 2020 dell'agenzia delle entrate
 
Ciao. tu hai una esperienza diretta di rimborsi esteri già ottenuti o ci stai provando per la prima volta? Innanzitutto di cosa stiamo parlando, di dividendi? Dimmi se ti torna quanto segue.
Se sei in amministrato (o in dichiarativo "italiano", ovvero con banca italiana), la banca ti tassa sul netto frontiera, se sei in dichiarativo puro (intermediario estero), ti tassi tu in dichiarazione e lo fai sul lordo frontiera. Giusto?
La tassa estera, che in entrambi i casi hai subito,
- nel dichiarativo puro (l'unica situazione in cui devi dichiarare i dividendi) NON puoi farti riconoscere (per i dividendi no, ma per altri redditi di capitale sì) crediti d'imposta per ovviare alla doppia tassazione;
- nell'amministrato e nel dichiarativo "italiano" dovrebbe valere la stessa cosa
se leggi anche gli altri post si capisce che si stava parlando di dividendi esteri. Negli anni passati ho già ottenuto il rimborso di quelli in amministrato perché la doppia ritenuta viene applicata direttamente dalla banca/ broker senza dover passare dalla dichiarazione dei redditi. Dopodiché fai richiesta alla agenzia delle entrate estera seguendo la loro procedura.in questo momento mi manca soltanto il rimborso del dividendo di azioni detenute presso intermediari che applicano il regime dichiarativo perché in questo caso la tassazione italiana viene calcolata soltanto presentando la dichiarazione del redditi. Quindi in questo caso l'intermediario non può rilasciare la certificazione perché non può sapere che hai versato l'imposta italiana. L' unica certificazione disponibile è quella scaricabile dal cassetto fiscale, purtroppo però è soltanto una copia del relativo modulo della dichiarazione dell'Unico (redditi pf) e quindi non è parlante. C'è soltanto il codice della nazione di origine del titolo estero e l' importo. Quindi sto aspettando che AdE mi spieghi come procedere in questo caso. Così dovrebbe essere tutto più chiaro anche per te
La richiesta al fisco estero si fa solo se ha applicato una aliquota non convenzionale, ovvero una aliquota diversa da quella stabilita negli accordi contro le doppie tassazioni tra Italia e quello stato estero. Cerca, Interpello 111 del 2020 dell'agenzia delle entrate
Come spiegato sopra ho già ottenuto il rimborso di di alcune normali doppie tassazioni sui dividendi quindi probabilmente ti riferisci a qualcos'altro
 
l'interpello che hai citato non c'entra niente
ci sono fior di protocolli sul sito dell'agenzia delle entrate che ti spiegano come sui dividendi puoi ottenere lo sconto dallo stato estero che riduce le sue pretese al 15%
Schede - Convenzioni contro le doppie imposizioni - Che cos'è - Agenzia delle Entrate
Ciao dj. L’interpello che riportavo è rilevante, in particolare ribadisce che 1) i dividendi non possono andare opzionalmente in tassazione ordinaria e perciò non godono di un credito d’imposta per la ritenuta estera, e 2) l'imponibile per i dividendi esteri è il netto, se c'è un intermediario italiano a fare da sostituto d'imposta anche solo per la riscossione; il lordo, in caso contrario.

Ma questo non è sufficiente alla tesi che lo stato estero NON ti rimborsa le tasse pagate. Provo a darti altri argomenti.

  1. Nei modelli di rimborso dell’AdE cui tu fai cenno, che però vanno letti a specchio perché sono rivolti allo straniero che ha subito ritenute italiane, si richiede sì il rimborso ma della differenza tra il dovuto (secondo l’aliquota convenzionale) e l’effettivamente trattenuto (vd ultime tre colonne del modulo da compilare con Imposta pagata in Italia, Imposta dovuta, Rimborso richiesto).
  2. Nelle istruzioni 730/2023 p. 118 si legge: Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere.
  3. Sul sito del MEF si legge ancora più chiaramente in cosa consisterebbe il rimborso: In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente può richiedere il rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito nelle convenzioni
  4. Si parlava in particolare della Germania? Sul sito del fisco tedesco c’è scritto che il rimborso segue le regole del trattato bilaterale: Non-resident recipients (creditors) of these payments may obtain full or partial exemption from capital income tax in accordance with an applicable double taxation agreement. Ora, l’art. 10 della convenzione permette alla Germania di tassare il dividendo verso l’Italia, fissandone però l’aliquota al 15%: c.1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. c.2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
  5. Dato che l’intermediario italiano tassa il netto frontiera, se la tassa estera fosse rimborsabile, tu a conti fatti sui dividendi esteri saresti tassato in Italia meno del 26%! Ricevendo invece un credito di imposta che non è totale ma fino a concorrenza della tassa italiana, tu alla fine vieni tassato esattamente il 26%.
  6. Ancora un altro esempio? Il famoso form W8-BEN degli USA serve appunto a far sapere agli americani che tu NON sei un residente US e che quindi devono applicarti l’aliquota del 15% e non la regolare aliquota USA del 30%. Da dove viene fuori quel 15%? Dalla convenzione ITA-USA contro le doppie imposizioni (art. 10), appunto. Se, mettiamo, non compili il form e ti tassano al 30%, il rimborso che potrai richiedere è di metà della ritenuta subita.
  7. Per una prospettiva di cosa veramente significa l’eliminazione della doppia tassazione, riporto un estratto da Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero - parte 1

L’istituto del credito di imposta costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -TUIR.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:

  • produzione di un reddito estero;
  • pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
  • concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:
  • inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
  • superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.


Quindi, il rimborso dallo stato estero no, il credito d’imposta no (i dividendi potrebbe ottenerlo solo se potessero opzionalmente andare a tassazione ordinaria come ad es. l’interesse da cc estero), ma forse una strada alternativa è stata aperta di recente (settembre 2022) con la sentenza 25698/2022 della Corte di Cassazione che, udite udite, legittima quantomeno il credito d’imposta anche per i dividendi (ancora una volta, non il rimborso dallo stato estero). Per cui, se si attua la sentenza, si potrebbe richiedere il credito d’imposta passato mai riconosciuto, attraverso richiesta di rimborso all’AdE (ripeto, lo stato estero non c’entra niente).

Tassazione dei dividendi esteri e regime delle relative imposte pagate all'estero
Redditi corrisposti da una partnership estera: si apre la strada del credito d’imposta (sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022) | PwC TLS Blog

@aemme1 naturalmente se tu un rimborso dalla Germania lo hai già ottenuto, alzo le mani. Tuttavia sei sicuro, una volta fatti i conti per bene, che hai ottenuto il rimborso di tutta la trattenuta estera e non solo della parte eccedente il 15%?
 
Ciao dj. L’interpello che riportavo è rilevante, in particolare ribadisce che 1) i dividendi non possono andare opzionalmente in tassazione ordinaria e perciò non godono di un credito d’imposta per la ritenuta estera, e 2) l'imponibile per i dividendi esteri è il netto, se c'è un intermediario italiano a fare da sostituto d'imposta anche solo per la riscossione; il lordo, in caso contrario.

Ma questo non è sufficiente alla tesi che lo stato estero NON ti rimborsa le tasse pagate. Provo a darti altri argomenti.

  1. Nei modelli di rimborso dell’AdE cui tu fai cenno, che però vanno letti a specchio perché sono rivolti allo straniero che ha subito ritenute italiane, si richiede sì il rimborso ma della differenza tra il dovuto (secondo l’aliquota convenzionale) e l’effettivamente trattenuto (vd ultime tre colonne del modulo da compilare con Imposta pagata in Italia, Imposta dovuta, Rimborso richiesto).
  2. Nelle istruzioni 730/2023 p. 118 si legge: Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere.
  3. Sul sito del MEF si legge ancora più chiaramente in cosa consisterebbe il rimborso: In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente può richiedere il rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito nelle convenzioni
  4. Si parlava in particolare della Germania? Sul sito del fisco tedesco c’è scritto che il rimborso segue le regole del trattato bilaterale: Non-resident recipients (creditors) of these payments may obtain full or partial exemption from capital income tax in accordance with an applicable double taxation agreement. Ora, l’art. 10 della convenzione permette alla Germania di tassare il dividendo verso l’Italia, fissandone però l’aliquota al 15%: c.1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. c.2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
  5. Dato che l’intermediario italiano tassa il netto frontiera, se la tassa estera fosse rimborsabile, tu a conti fatti sui dividendi esteri saresti tassato in Italia meno del 26%! Ricevendo invece un credito di imposta che non è totale ma fino a concorrenza della tassa italiana, tu alla fine vieni tassato esattamente il 26%.
  6. Ancora un altro esempio? Il famoso form W8-BEN degli USA serve appunto a far sapere agli americani che tu NON sei un residente US e che quindi devono applicarti l’aliquota del 15% e non la regolare aliquota USA del 30%. Da dove viene fuori quel 15%? Dalla convenzione ITA-USA contro le doppie imposizioni (art. 10), appunto. Se, mettiamo, non compili il form e ti tassano al 30%, il rimborso che potrai richiedere è di metà della ritenuta subita.
  7. Per una prospettiva di cosa veramente significa l’eliminazione della doppia tassazione, riporto un estratto da Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero - parte 1

L’istituto del credito di imposta costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -TUIR.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:

  • produzione di un reddito estero;
  • pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
  • concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:
  • inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
  • superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.


Quindi, il rimborso dallo stato estero no, il credito d’imposta no (i dividendi potrebbe ottenerlo solo se potessero opzionalmente andare a tassazione ordinaria come ad es. l’interesse da cc estero), ma forse una strada alternativa è stata aperta di recente (settembre 2022) con la sentenza 25698/2022 della Corte di Cassazione che, udite udite, legittima quantomeno il credito d’imposta anche per i dividendi (ancora una volta, non il rimborso dallo stato estero). Per cui, se si attua la sentenza, si potrebbe richiedere il credito d’imposta passato mai riconosciuto, attraverso richiesta di rimborso all’AdE (ripeto, lo stato estero non c’entra niente).

Tassazione dei dividendi esteri e regime delle relative imposte pagate all'estero
Redditi corrisposti da una partnership estera: si apre la strada del credito d’imposta (sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022) | PwC TLS Blog

@aemme1 naturalmente se tu un rimborso dalla Germania lo hai già ottenuto, alzo le mani. Tuttavia sei sicuro, una volta fatti i conti per bene, che hai ottenuto il rimborso di tutta la trattenuta estera e non solo della parte eccedente il 15%?
Ovviamente il rimborso è della parte eccedente il 15% (come previsto dalla convenzione)
 
Ovviamente il rimborso è della parte eccedente il 15% (come previsto dalla convenzione)
ah ecco, tutto questo sforzo! non ci siamo capiti all'inizio. quindi ti torna tutto quello che ho riportato, giusto per non fuorviare chi lo leggerà in futuro? grazie.
 
ah ecco, tutto questo sforzo! non ci siamo capiti all'inizio. quindi ti torna tutto quello che ho riportato, giusto per non fuorviare chi lo leggerà in futuro? grazie.
Non lo so perché il tuo discorso verte sul credito di imposta dei redditi mentre io mi riferisco al capital gain sui dividendi:
Quale aliquota di ritenuta fiscale si applica al reddito da dividendi del mio conto? | DEGIRO

NB: La parte eccedente il 15% nel mio caso sono svariate centinaia di euro all'anno, la procedura di rimborso l'ho spiegata sopra nel post #5 e #6
 
Indietro