Ciao dj. L’interpello che riportavo
è rilevante, in particolare ribadisce che 1) i dividendi non possono andare opzionalmente in tassazione ordinaria e perciò non godono di un credito d’imposta per la ritenuta estera, e 2) l'imponibile per i dividendi esteri è il netto, se c'è un intermediario italiano a fare da sostituto d'imposta anche solo per la riscossione; il lordo, in caso contrario.
Ma questo non è sufficiente alla tesi che lo stato estero NON ti rimborsa le tasse pagate. Provo a darti altri argomenti.
- Nei modelli di rimborso dell’AdE cui tu fai cenno, che però vanno letti a specchio perché sono rivolti allo straniero che ha subito ritenute italiane, si richiede sì il rimborso ma della differenza tra il dovuto (secondo l’aliquota convenzionale) e l’effettivamente trattenuto (vd ultime tre colonne del modulo da compilare con Imposta pagata in Italia, Imposta dovuta, Rimborso richiesto).
- Nelle istruzioni 730/2023 p. 118 si legge: Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere.
- Sul sito del MEF si legge ancora più chiaramente in cosa consisterebbe il rimborso: In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente può richiedere il rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito nelle convenzioni
- Si parlava in particolare della Germania? Sul sito del fisco tedesco c’è scritto che il rimborso segue le regole del trattato bilaterale: Non-resident recipients (creditors) of these payments may obtain full or partial exemption from capital income tax in accordance with an applicable double taxation agreement. Ora, l’art. 10 della convenzione permette alla Germania di tassare il dividendo verso l’Italia, fissandone però l’aliquota al 15%: c.1 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. c.2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
- Dato che l’intermediario italiano tassa il netto frontiera, se la tassa estera fosse rimborsabile, tu a conti fatti sui dividendi esteri saresti tassato in Italia meno del 26%! Ricevendo invece un credito di imposta che non è totale ma fino a concorrenza della tassa italiana, tu alla fine vieni tassato esattamente il 26%.
- Ancora un altro esempio? Il famoso form W8-BEN degli USA serve appunto a far sapere agli americani che tu NON sei un residente US e che quindi devono applicarti l’aliquota del 15% e non la regolare aliquota USA del 30%. Da dove viene fuori quel 15%? Dalla convenzione ITA-USA contro le doppie imposizioni (art. 10), appunto. Se, mettiamo, non compili il form e ti tassano al 30%, il rimborso che potrai richiedere è di metà della ritenuta subita.
- Per una prospettiva di cosa veramente significa l’eliminazione della doppia tassazione, riporto un estratto da Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero - parte 1
L’istituto del credito
di imposta costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -TUIR.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:
- produzione di un reddito estero;
- pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
- concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:
- inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
- superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.
Quindi, il rimborso dallo stato estero no, il credito d’imposta no (i dividendi potrebbe ottenerlo solo se potessero opzionalmente andare a tassazione ordinaria come ad es. l’interesse da cc estero), ma forse una strada alternativa è stata aperta di recente (settembre 2022) con la sentenza 25698/2022 della Corte di Cassazione che, udite udite, legittima quantomeno il credito d’imposta anche per i dividendi (ancora una volta,
non il rimborso dallo stato estero). Per cui, se si attua la sentenza, si potrebbe richiedere il credito d’imposta passato mai riconosciuto, attraverso richiesta di rimborso all’AdE (ripeto,
lo stato estero non c’entra niente).
Tassazione dei dividendi esteri e regime delle relative imposte pagate all'estero
Redditi corrisposti da una partnership estera: si apre la strada del credito d’imposta (sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022) | PwC TLS Blog
@aemme1 naturalmente se tu un rimborso dalla Germania lo hai già ottenuto, alzo le mani. Tuttavia sei sicuro, una volta fatti i conti per bene, che hai ottenuto il rimborso di
tutta la trattenuta estera e non solo della parte eccedente il 15%?