Mi permetto di osservare, sul punto, che il riferimento legislativo è il Provvedimento Direttore AdE seguente:
https://www.ediltecnico.it/wp-conte...ento-Entrate-n.-35873-del-3-febbraio-2022.pdf
qui, in particolare, ciò che interessa ai ns. fini sono questi paragrafi:
Modalità di esercizio dell’opzione
4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate
utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato
con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Il suddetto modello è
utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022. La Comunicazione deve essere inviata entro
il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno
diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto
1.3, entro il 16 marzo dell’anno di
scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui
avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le
spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile
2022
Quindi, se mi è stata rifiutata oggi da Poste la cessione fatta nel 2021 e comunicata sempre nel 2021 all'AdE ( quest'ultima risultante dal monitoraggio crediti quale credito ricevuto), non devo fare nessun'altra comunicazione all'AdE e posso liberamente oggi comunicare una nuova cessione a Poste dei 9/10, dopo aver proceduto all'annullamento della precedente, senza attendere la presentazione della dichiarazione redditi 2022 anno d'imposta 2021. Io ragiono così..poi...