Contratto affitto a studenti

e fai bene a farlo : ti ricordo che nei confronti del condominio sei tu il responsabile non certo i tuoi conduttori.

Infatti. Per condominio e utenze vorrei gestire tutto io. Poi mi farò rimborsare da loro...
Come in caso di morosità reiterate/latitanze, cosa che dubito per degli studenti, posso sempre "dimenticare" di pagare le bollette...o chiudere il contratto. O quantomeno questo usare questo argomento per far leva sull'abbandono dell'appartamento o sul saldo.
 
secondo me dovresti tener conto di quanto riportato sul preventivo, per l'anno in corso, delle spese condominiali; se viceversa esistono già dei consuntivi dovresti basarti su quello ultimo.

Non dispongo al momento né di preventivo né di consuntivo purtroppo...so solo che non sono presenti morosità. A quanto ne so dovrebbe essere comunque una cifra inferiore a quanto chiederei io...per questo volevo sapere se fosse possibile. Non volevo approfittarmene però anche perchè agli inquilini andava benissimo così...

Io metto anche le utenze nel forfait facendo una stima sui consumi dell'anno precedente, poi conguaglio a fine anno (contratto studenti 6 m. + altri 6 di rinnovo)

Psicologicamente per l'inquilino credevo fosse meglio vedere il canone pulito (inferiore). Come fai se un inquilino va via?
Avessi un bilocale, che ho intenzione di acquistare appena possibile, farei anche io così per ridurre anche l'impegno nella gestione, però con 4 studenti dentro mi torna quasi più comodo gestirle così...
 
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Psicologicamente per l'inquilino credevo fosse meglio vedere il canone pulito (inferiore). Come fai se un inquilino va via?
Avessi un bilocale, che ho intenzione di acquistare appena possibile, farei anche io così per ridurre anche l'impegno nella gestione, però con 4 studenti dentro mi torna quasi più comodo gestirle così...

Ho fatto 3 contratti anche per questa evenienza. Mi sto trovando bene al momento.
 
No..stesso immobile, 3 porzioni diverse. Si può fare.

Strano, l'agenzia immobiliare (che purtroppo ho dovuto contattare per affittare) mi ha detto che non si può. Ed in effetti anche nel web ho trovato che il contratto a stanza è una tipologia libera che rientra nella legge delle locazioni ordinarie.
Il calcolo del canone come l'hai fatto?
Posso contattarti in privato per avere maggiori informazioni?
Grazie mille.
 
Quindi hai affittato 3 immobili....
La legge non mi pare consenta di fare un contratto studenti a stanza...questo è un contratto libero...

Strano, l'agenzia immobiliare (che purtroppo ho dovuto contattare per affittare) mi ha detto che non si può. Ed in effetti anche nel web ho trovato che il contratto a stanza è una tipologia libera che rientra nella legge delle locazioni ordinarie.
Il calcolo del canone come l'hai fatto?
Posso contattarti in privato per avere maggiori informazioni?
Grazie mille.

Certo, scrivimi in privato. Ciao.
 
Non dispongo al momento né di preventivo né di consuntivo purtroppo...so solo che non sono presenti morosità. A quanto ne so dovrebbe essere comunque una cifra inferiore a quanto chiederei io...per questo volevo sapere se fosse possibile. Non volevo approfittarmene però anche perchè agli inquilini andava benissimo così...
scusa, e sulla base di cosa l'amministratore stabilisce le quote condominiali?
che tu voglia chiedere + di quanto stabilito in sede di approvazione di consuntivo, non credo sia lecito.
 
Attenzione, il transitorio non ha l'aliquota agevolata pur essendo a canone concordato. Anch'io credevo il contrario...

I contratti transitori, quello per studenti universitari (con la nuova convezione nazionale 2017, le cui nuove disposizioni per essere applicabili, necessitano di nuovi accordi, ora non solo per studenti universitari, ma anche per studenti di istituti di istruzione superiore) e quello ordinario diverso da quello per studenti, durata da un minimo di 30 giorni (con la nuova convezione nazionale 2017 non è più prevista una durata minima: ciò significa che può avere una durata brevissima, anche solo di un giorno: il confine che separa le locazioni transitorie da quelle turistiche si indebolisce sempre più e si confonde e già ora si profila all’orizzonte il (falso) cavallo di Tro*a per aggirare la tassa Airbnb) a un massimo di diciotto mesi, godono entrambi (fino alla fine dell’anno) dell’aliquota al 10% (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017, risposta 1.1).

Il forfait di spese condominiali credo sia adeguato però ho la certezza dato che l'appartamento è stato acquistato di recente ed ho solo la dichirazione dell'amministratore che non ci sono pendenze nei confronti del condomio, ma non ho l'entità totali.
Ipotizzando spese condominiali annuali a forfait pagate dagli inquilini 1.440€ a fronte di spese condominiali effettive di 1.000€. Devo restituire i 440€? Rischio qualcosa in termini fiscali?

Se sottoscrivi un qualsiasi contratto regolamentato, 3+2, transitorio ordinario o per studenti universitari fuori sede non puoi forfetizzare gli oneri condominiali (se c’è forfetizzazione non ci può essere conguaglio: il conduttore si obbliga a pagare per tutta la durata del rapporto una somma concordemente determinata a titolo di rimborso spese condominiali, a prescindere dall’importo effettivamente sborsato dal locatore) in aggiunta al canone propriamente detto: una pattuizione volta a derogare, in senso sfavorevole del conduttore, rispettivamente all’art.9 della legge 392 del ’78 (non abrogato dall’art.14 della 431) e all’art.4 del Dm 30/12/2002 per il quale deve essere applicata l’inderogabile tabella di riparto degli oneri accessori (Allegato G), è da considerarsi invalida. Il divieto vale anche per un commerciale presidiato dall’art.79 della 392 del ’78.

Strano, l'agenzia immobiliare (che purtroppo ho dovuto contattare per affittare) mi ha detto che non si può. Ed in effetti anche nel web ho trovato che il contratto a stanza è una tipologia libera che rientra nella legge delle locazioni ordinarie.Il calcolo del canone come l'hai fatto?

Ho fatto i conti in base agli accordi. Ho preso la zona e la tipologia di immobile, ho maggiorato il canone massimo del 25% (15% per arredamento e 10% per contratto studenti) come previsto dagli accordi e moltiplicato per i mq dell'appartamento. Il canone risultante è di 820€. A questo, arrivando comunque ad un canone "di mercato" proposto comunque con contratto studenti per la mia zona, vorrei aggiungere le spese condominali che mi assumerei interamente io e affittare a 1.000€ comprensive di oneri condominiali. Escluso utenze, ovviamente. Non saprei come fare a calcolare il canone di una singola stanza perchè non saprei come imputare le metrature.

Il contratto di locazione ad uso abitativo può riguardare non solo l’intera unità immobiliare, ma anche parti di essa. La locazione parziale è sempre ammessa e può riguardare tutte le tipologie contrattuali (4+4, 3+2, transitori, turistici ecc.). E’ solo necessario evidenziare nella planimetria allegata al contratto (soggetta ad imposta di bollo = 1 euro) la porzione di appartamento che si va a locare, e valorizzare la casella MAPPE, PLANIMETRIE E DISEGNI del quadro A del modello RLI e indicare “P” (parziale) nella casella I/P del quadro C.

La nuova convenzione nazionale 2017 prevede espressamente che la locazione possa avere di oggetto una o più porzioni di alloggio con diritto di uso di altre parti dell’unità immobiliare. Il canone dovrà tenere conto di tale condizione: l’accordo di Milano, ad esempio, prevede che nella determinazione delle superfici debba essere calcolata anche una percentuale di quella destinata ad uso comune, pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata, e che nella determinazione degli oneri accessori si debba procedere nello stesso modo. Inoltre, la somma dei canoni di locazione delle singole camere e relativi superfici ad uso comune non può in nessun caso essere superiore al canone di locazione dell’intero appartamento.

Tutti i nuovi modelli contrattuali sono stati modificati in questo senso: A = unità immobiliare; B = una porzione dell’unità immobiliare. Addirittura è lasciato un piccolo spazio per indicare le intese delle parti per disciplinare i rapporti relativamente alle condizioni di parziarietà della locazione
 
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I contratti transitori, quello per studenti universitari (con la nuova convezione nazionale 2017, le cui nuove disposizioni per essere applicabili, necessitano di nuovi accordi, ora non solo per studenti universitari, ma anche per studenti di istituti di istruzione superiore) e quello ordinario diverso da quello per studenti, durata da un minimo di 30 giorni (con la nuova convezione nazionale 2017 non è più prevista una durata minima: ciò significa che può avere una durata brevissima, anche solo di un giorno: il confine che separa le locazioni transitorie da quelle turistiche si indebolisce sempre più e si confonde e già ora si profila all’orizzonte il (falso) cavallo di Tro*a per aggirare la tassa Airbnb) a un massimo di diciotto mesi, godono entrambi (fino alla fine dell’anno) dell’aliquota al 10% (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017, risposta 1.1).

Quindi da quest'anno si può! Solo se a canone concordato però... Ottimo!
 
scusa, e sulla base di cosa l'amministratore stabilisce le quote condominiali?
che tu voglia chiedere + di quanto stabilito in sede di approvazione di consuntivo, non credo sia lecito.

Il problema verte sul fatto che ancora non è stato approvato il preventivo perchè non è stata fatta l'assemblea. Io soo proprietario da qualche mese e non ho in mano né preventivo né consuntivo.

I contratti transitori, quello per studenti universitari (con la nuova convezione nazionale 2017, le cui nuove disposizioni per essere applicabili, necessitano di nuovi accordi, ora non solo per studenti universitari, ma anche per studenti di istituti di istruzione superiore) e quello ordinario diverso da quello per studenti, durata da un minimo di 30 giorni (con la nuova convezione nazionale 2017 non è più prevista una durata minima: ciò significa che può avere una durata brevissima, anche solo di un giorno: il confine che separa le locazioni transitorie da quelle turistiche si indebolisce sempre più e si confonde e già ora si profila all’orizzonte il (falso) cavallo di Tro*a per aggirare la tassa Airbnb) a un massimo di diciotto mesi, godono entrambi (fino alla fine dell’anno) dell’aliquota al 10% (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017, risposta 1.1).

Devono essere rinnovati quindi gli accordi tra le organizzazioni per le pattuizione dei canoni concordati? Qualora non avvenisse in tempi brevi restano validi quelli in essere immagino...

Se sottoscrivi un qualsiasi contratto regolamentato, 3+2, transitorio ordinario o per studenti universitari fuori sede non puoi forfetizzare gli oneri condominiali (se c’è forfetizzazione non ci può essere conguaglio: il conduttore si obbliga a pagare per tutta la durata del rapporto una somma concordemente determinata a titolo di rimborso spese condominiali, a prescindere dall’importo effettivamente sborsato dal locatore) in aggiunta al canone propriamente detto: una pattuizione volta a derogare, in senso sfavorevole del conduttore, rispettivamente all’art.9 della legge 392 del ’78 (non abrogato dall’art.14 della 431) e all’art.4 del Dm 30/12/2002 per il quale deve essere applicata l’inderogabile tabella di riparto degli oneri accessori (Allegato G), è da considerarsi invalida. Il divieto vale anche per un commerciale presidiato dall’art.79 della 392 del ’78.

Quindi posso pattuire canone X + Y di oneri condominali senza conguaglio, escludendo le utenze (queste tutte escluse dal condominio essendo riscaldamento autonomo e acqua con singoli contatori)?


Il contratto di locazione ad uso abitativo può riguardare non solo l’intera unità immobiliare, ma anche parti di essa. La locazione parziale è sempre ammessa e può riguardare tutte le tipologie contrattuali (4+4, 3+2, transitori, turistici ecc.). E’ solo necessario evidenziare nella planimetria allegata al contratto (soggetta ad imposta di bollo = 1 euro) la porzione di appartamento che si va a locare, e valorizzare la casella MAPPE, PLANIMETRIE E DISEGNI del quadro A del modello RLI e indicare “P” (parziale) nella casella I/P del quadro C.

Ciò vale anche per il singolo posto letto?

La nuova convenzione nazionale 2017 prevede espressamente che la locazione possa avere di oggetto una o più porzioni di alloggio con diritto di uso di altre parti dell’unità immobiliare. Il canone dovrà tenere conto di tale condizione: l’accordo di Milano, ad esempio, prevede che nella determinazione delle superfici debba essere calcolata anche una percentuale di quella destinata ad uso comune, pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata, e che nella determinazione degli oneri accessori si debba procedere nello stesso modo. Inoltre, la somma dei canoni di locazione delle singole camere e relativi superfici ad uso comune non può in nessun caso essere superiore al canone di locazione dell’intero appartamento.

Tutti i nuovi modelli contrattuali sono stati modificati in questo senso: A = unità immobiliare; B = una porzione dell’unità immobiliare. Addirittura è lasciato un piccolo spazio per indicare le intese delle parti per disciplinare i rapporti relativamente alle condizioni di parziarietà della locazione

Dove posso trovare la nuova convenzione 2017?

Grazie.
 
Il problema verte sul fatto che ancora non è stato approvato il preventivo perchè non è stata fatta l'assemblea. Io soo proprietario da qualche mese e non ho in mano né preventivo né consuntivo.
e quindi come fai a chiedere tot di spese condominiali?
ti faccio un esempio, la Tabella "A" solitamente riguarda la proprietà, ed è perciò a totale carico del locatore e non del conduttore, te come determini quest'importo da detrarre?

non sarebbe + corretto dire che le spese condominiali verranno conteggiate a dati certi (o quasi) disponibili?
questo perché le osservazioni che ti faccio io, possono benissimo fartele uno dei tuoi conduttori, facendoti passare per il classico scroccone di turno.
 
e quindi come fai a chiedere tot di spese condominiali?
ti faccio un esempio, la Tabella "A" solitamente riguarda la proprietà, ed è perciò a totale carico del locatore e non del conduttore, te come determini quest'importo da detrarre?

non sarebbe + corretto dire che le spese condominiali verranno conteggiate a dati certi (o quasi) disponibili?
questo perché le osservazioni che ti faccio io, possono benissimo fartele uno dei tuoi conduttori, facendoti passare per il classico scroccone di turno.

Certo, infatti ti ringrazio.
Quale sarebbe la tabella A? Io guardavo questa...
http://www.condominioweb.com/img_art/Tabella-oneri-registrata_aggiornata.pdf

Nel condominio non sono stati fatti lavori recentemente, o meglio, i lavori fatti sono a carico del precedente proprietario...le cifra è stata detta a voce dall'amministratore dicendo che potevo fare tranquillamente così. Gli stessi inquilini hanno accettato di buon grado senza contestare nulla...almeno al momento.
 
Certo, infatti ti ringrazio.
Quale sarebbe la tabella A? Io guardavo questa...
http://www.condominioweb.com/img_art/Tabella-oneri-registrata_aggiornata.pdf

Nel condominio non sono stati fatti lavori recentemente, o meglio, i lavori fatti sono a carico del precedente proprietario...le cifra è stata detta a voce dall'amministratore dicendo che potevo fare tranquillamente così. Gli stessi inquilini hanno accettato di buon grado senza contestare nulla...almeno al momento.

quello che hai allegato è la ripartizione delle voci di spesa tra inquilino e proprietario, quindi, con esclusione della voce "portierato" non include le voci che sono di esclusiva competenza (e costo) del proprietario, voci che generalmente riportate in Tabella "A" di un normale regolamento di condominio; quindi è al tuo regolamento di condominio che devi guardare per capire quali voci sono da escludere.

generalmente sono le voci che riguardano il compenso dell'amministratore (in quanto lui amministra un tuo bene non certo il temporaneo possesso che ne fa l'inquilino della tua proprietà), chessò magari avete delle vertenze legali in atto, ed anche qui quelle spese sono di esclusiva competenza del proprietario, altro esempio : l'assicurazione del fabbricato o del condominio in generale : è una tua spesa perché assicuri un tuo bene, e laddove si riceva un indennizzo dall'assicurazione, questo andrà direttamente nelle tue tasche non certo in quelle dell'inquilino.
in definitiva, t'invito a leggerti il tuo regolamento di condominio, dove verso le ultime pagine deve riportarti ste tabelle.

(solitamente il regolamento in parola, viene consegnato dal venditore all'atto del rogito, se così non è avvenuto nel tuo caso, chiedilo all'amministratore, ti può essere utile per cercare di capire come sta gestendo lui le cose). ;)
 
quello che hai allegato è la ripartizione delle voci di spesa tra inquilino e proprietario, quindi, con esclusione della voce "portierato" non include le voci che sono di esclusiva competenza (e costo) del proprietario, voci che generalmente riportate in Tabella "A" di un normale regolamento di condominio; quindi è al tuo regolamento di condominio che devi guardare per capire quali voci sono da escludere.

generalmente sono le voci che riguardano il compenso dell'amministratore (in quanto lui amministra un tuo bene non certo il temporaneo possesso che ne fa l'inquilino della tua proprietà), chessò magari avete delle vertenze legali in atto, ed anche qui quelle spese sono di esclusiva competenza del proprietario, altro esempio : l'assicurazione del fabbricato o del condominio in generale : è una tua spesa perché assicuri un tuo bene, e laddove si riceva un indennizzo dall'assicurazione, questo andrà direttamente nelle tue tasche non certo in quelle dell'inquilino.
in definitiva, t'invito a leggerti il tuo regolamento di condominio, dove verso le ultime pagine deve riportarti ste tabelle.

(solitamente il regolamento in parola, viene consegnato dal venditore all'atto del rogito, se così non è avvenuto nel tuo caso, chiedilo all'amministratore, ti può essere utile per cercare di capire come sta gestendo lui le cose). ;)

Ti ringrazio. Ho già provveduto a inviare mail all'amministratore chiedendo informazioni su assemblea, bilancio consuntivo e preventivo dell'ultima annualità disponibile. Teorcamente avrebbe dovuto fare l'assemblea prima dell'estate, ancora non ho visto la convocazione...
 
Quindi da quest'anno si può! Solo se a canone concordato però... Ottimo!

Non solo da quest’anno, anche da prima: è un chiarimento di natura interpretativa, e, quindi, si applica anche retroattivamente. Il canone di locazione ad uso transitorio nei Comuni CIPE - ossia nelle undici aree metropolitane ad alta tensione abitativa identificate dal decreto 30 dicembre 2002 (Bari, Bologna, Catania ecc.), nei Comuni ad esse confinanti e nei Comuni capoluogo di Provincia (se manca l’accordo si applica quello del Comune demograficamente più vicino) - è concordato, tranne in tutte le altre zone in cui l’importo del canone è libero. Mentre nel primo caso la cedolare secca si calcola applicando al 100% del canone annuo l’aliquota ridotta del 10% (per il quadriennio 2014-2017), nel secondo è invece prevista l’aliquota ordinaria del 21%.

Pertanto, chi – su tale tipologia di contratto in Comune CIPE - avesse applicato l’aliquota ordinaria, può recuperare l’eccedenza di cedolare versata al 21% (ad esempio su un canone anno di 7.200 euro, se applico l’aliquota al 10% anziché del 21%, riduco il mio carico fiscale da 1.512 euro a 720 euro, con un risparmio di 792 euro) presentando una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, a patto, però, che non siano scaduti i termini dell’accertamento.

Quindi posso pattuire canone X + Y di oneri condominali senza conguaglio, escludendo le utenze (queste tutte escluse dal condominio essendo riscaldamento autonomo e acqua con singoli contatori)?

Io ho la sensazione che tu stia ancora facendo confusione. Proviamo a riavvolgere il nastro.

Il contratto per studenti universitari fuori sede è un contratto regolamentato (non c’è libertà di contrattazione) in cui non è ammessa la forfetizzazione degli oneri di condominio perchè le parti non sono libere di scegliere la suddivisione delle spese che ritengono più conveniente, ma sono vincolate ad applicare l’apposita tabella di riparto, ossia l’allegato G (da ritenersi inderogabile), richiamato all’art.5 (Oneri accessori) del contratto-tipo allegato al decreto ministeriale del 2002.

Che significa forfetizzare gli oneri di condominio? Significa che le parti pattuiscono che gli oneri siano versati secondo un fisso mensile invariabile, senza considerare il rendiconto annuale predisposto dall’amministratore e il relativo conguaglio: il conduttore si obbliga a pagare per tutta la durata del rapporto una somma concordemente determinata a titolo di rimborso spese condominiali, a prescindere dall’importo effettivamente sborsato dal locatore (che potrebbe anche essere minore).

La forfetizzazione non può prevedere un conguaglio: se c’è conguaglio, non ci può essere forfetizzazione.

Altra cosa – diversa dalla forfetizzazione - è se la procedura standard del contratto stabilisce che il conduttore debba pagare una quota fissa mensile calcolata sul preventivo (che normalmente viene ridefinita o aggiornata ad inizio anno contabile, se previsto contrattualmente) e a fine anno contabile quanto pagato in più o in meno sarà conguagliato a consuntivo.

Questa procedura – a differenza della forfetizzazione – prevede il conguaglio. Quindi, bisogna capire se il conguaglio di cassa di quest’anno c’è già stato o quando ci sarà.

Provo a fartela ancora più semplice. Ad inizio d’anno tu decidi in base al consuntivo dell’anno precedente quanto è la rata mensile e il conduttore è obbligato a pagare ogni mese tale acconto e nulla di più fino al momento del conguaglio, in aggiunta al canone.

Canone e oneri di condominio è bene che viaggino su binari diversi e con l’inciso “salvo conguaglio” in bella evidenza nell’articolo contrattuale riguardante il canone mensile, se non vuoi che l’Amministrazione finanziaria consideri le spese condominiali fisse mensili indicate a contratto come canone: se non è previsto il conguaglio nel corpo contrattuale, alcuni uffici locali sommano i due importi, con ripercussioni in ambito delle imposte indirette (Registro, se dovuto) e dirette (IRPEF, cedolare secca). L’imponibile dei redditi da locazione è normalmente costituito dal solo canone, esclusi gli oneri condominiali.

Ciò vale anche per il singolo posto letto?

No. Con modalità regolare, non puoi affittare “a posto letto”, forma para alberghiera, ossia l’uso esclusivo della superficie di una camera riservata alla collocazione di un letto, nonché in comune con altre persone della rimanente parte della camera di cui è concessa la fruizione, e con l’uso degli spazi comuni, in quanto rientrante tra i contratti atipici.

Puoi invece locare una porzione d’alloggio, ossia l’uso esclusivo di una camera (abitabile), con uno o più letti, e la condivisione degli spazi comuni, scegliendo, a seconda delle condizioni e delle esigenze, una delle tipologie contrattuali previste dalla legge 431, con il beneficio della cedolare secca. La certificazione energetica è necessaria anche per questa tipologia di contratto.

Dove posso trovare la nuova convenzione 2017?

Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Gazzetta Ufficiale
 
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Non solo da quest’anno, anche da prima: è un chiarimento di natura interpretativa, e, quindi, si applica anche retroattivamente. Il canone di locazione ad uso transitorio nei Comuni CIPE - ossia nelle undici aree metropolitane ad alta tensione abitativa identificate dal decreto 30 dicembre 2002 (Bari, Bologna, Catania ecc.), nei Comuni ad esse confinanti e nei Comuni capoluogo di Provincia (se manca l’accordo si applica quello del Comune demograficamente più vicino) - è concordato, tranne in tutte le altre zone in cui l’importo del canone è libero. Mentre nel primo caso la cedolare secca si calcola applicando al 100% del canone annuo l’aliquota ridotta del 10% (per il quadriennio 2014-2017), nel secondo è invece prevista l’aliquota ordinaria del 21%.

Pertanto, chi – su tale tipologia di contratto in Comune CIPE - avesse applicato l’aliquota ordinaria, può recuperare l’eccedenza di cedolare versata al 21% (ad esempio su un canone anno di 7.200 euro, se applico l’aliquota al 10% anziché del 21%, riduco il mio carico fiscale da 1.512 euro a 720 euro, con un risparmio di 792 euro) presentando una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, a patto, però, che non siano scaduti i termini dell’accertamento.



Io ho la sensazione che tu stia ancora facendo confusione. Proviamo a riavvolgere il nastro.

Il contratto per studenti universitari fuori sede è un contratto regolamentato (non c’è libertà di contrattazione) in cui non è ammessa la forfetizzazione degli oneri di condominio perchè le parti non sono libere di scegliere la suddivisione delle spese che ritengono più conveniente, ma sono vincolate ad applicare l’apposita tabella di riparto, ossia l’allegato G (da ritenersi inderogabile), richiamato all’art.5 (Oneri accessori) del contratto-tipo allegato al decreto ministeriale del 2002.

Che significa forfetizzare gli oneri di condominio? Significa che le parti pattuiscono che gli oneri siano versati secondo un fisso mensile invariabile, senza considerare il rendiconto annuale predisposto dall’amministratore e il relativo conguaglio: il conduttore si obbliga a pagare per tutta la durata del rapporto una somma concordemente determinata a titolo di rimborso spese condominiali, a prescindere dall’importo effettivamente sborsato dal locatore (che potrebbe anche essere minore).

La forfetizzazione non può prevedere un conguaglio: se c’è conguaglio, non ci può essere forfetizzazione.

Altra cosa – diversa dalla forfetizzazione - è se la procedura standard del contratto stabilisce che il conduttore debba pagare una quota fissa mensile calcolata sul preventivo (che normalmente viene ridefinita o aggiornata ad inizio anno contabile, se previsto contrattualmente) e a fine anno contabile quanto pagato in più o in meno sarà conguagliato a consuntivo.

Questa procedura – a differenza della forfetizzazione – prevede il conguaglio. Quindi, bisogna capire se il conguaglio di cassa di quest’anno c’è già stato o quando ci sarà.

Provo a fartela ancora più semplice. Ad inizio d’anno tu decidi in base al consuntivo dell’anno precedente quanto è la rata mensile e il conduttore è obbligato a pagare ogni mese tale acconto e nulla di più fino al momento del conguaglio, in aggiunta al canone.

Canone e oneri di condominio è bene che viaggino su binari diversi e con l’inciso “salvo conguaglio” in bella evidenza nell’articolo contrattuale riguardante il canone mensile, se non vuoi che l’Amministrazione finanziaria consideri le spese condominiali fisse mensili indicate a contratto come canone: se non è previsto il conguaglio nel corpo contrattuale, alcuni uffici locali sommano i due importi, con ripercussioni in ambito delle imposte indirette (Registro, se dovuto) e dirette (IRPEF, cedolare secca). L’imponibile dei redditi da locazione è normalmente costituito dal solo canone, esclusi gli oneri condominiali.



No. Con modalità regolare, non puoi affittare “a posto letto”, forma para alberghiera, ossia l’uso esclusivo della superficie di una camera riservata alla collocazione di un letto, nonché in comune con altre persone della rimanente parte della camera di cui è concessa la fruizione, e con l’uso degli spazi comuni, in quanto rientrante tra i contratti atipici.

Puoi invece locare una porzione d’alloggio, ossia l’uso esclusivo di una camera (abitabile), con uno o più letti, e la condivisione degli spazi comuni, scegliendo, a seconda delle condizioni e delle esigenze, una delle tipologie contrattuali previste dalla legge 431, con il beneficio della cedolare secca. La certificazione energetica è necessaria anche per questa tipologia di contratto.



Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Gazzetta Ufficiale

Ti vedo preparato buscopan...;)

Quando facevo pratica in uno studio legale consulente della Confedilizia ero aggiornato quasi quanto te....ora ho perso un po' di forma...ma conto di recuperare (per interessi personali).

Complimenti
 
Il contratto per studenti universitari fuori sede è un contratto regolamentato (non c’è libertà di contrattazione) in cui non è ammessa la forfetizzazione degli oneri di condominio perchè le parti non sono libere di scegliere la suddivisione delle spese che ritengono più conveniente, ma sono vincolate ad applicare l’apposita tabella di riparto, ossia l’allegato G (da ritenersi inderogabile), richiamato all’art.5 (Oneri accessori) del contratto-tipo allegato al decreto ministeriale del 2002.

Che significa forfetizzare gli oneri di condominio? Significa che le parti pattuiscono che gli oneri siano versati secondo un fisso mensile invariabile, senza considerare il rendiconto annuale predisposto dall’amministratore e il relativo conguaglio: il conduttore si obbliga a pagare per tutta la durata del rapporto una somma concordemente determinata a titolo di rimborso spese condominiali, a prescindere dall’importo effettivamente sborsato dal locatore (che potrebbe anche essere minore).

La forfetizzazione non può prevedere un conguaglio: se c’è conguaglio, non ci può essere forfetizzazione.

Altra cosa – diversa dalla forfetizzazione - è se la procedura standard del contratto stabilisce che il conduttore debba pagare una quota fissa mensile calcolata sul preventivo (che normalmente viene ridefinita o aggiornata ad inizio anno contabile, se previsto contrattualmente) e a fine anno contabile quanto pagato in più o in meno sarà conguagliato a consuntivo.

Questa procedura – a differenza della forfetizzazione – prevede il conguaglio. Quindi, bisogna capire se il conguaglio di cassa di quest’anno c’è già stato o quando ci sarà.

Provo a fartela ancora più semplice. Ad inizio d’anno tu decidi in base al consuntivo dell’anno precedente quanto è la rata mensile e il conduttore è obbligato a pagare ogni mese tale acconto e nulla di più fino al momento del conguaglio, in aggiunta al canone.

Ma se le spese condominiali ordinarie sono sempre le stesse non si può forfettizzare? Le utenze sono fortettizzabili?
 
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