Scusa il ritardo...qualche impegno.
Guarda leggendo le istruzioni del quadro W del 730
sono giunto a conclusioni diverse rispetto a qualche tempo fa, infatti trovo:
"Il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute(IVIE, IVAFE
e imposta sul valore delle cripto-attività). In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio,
va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.
Se ne deduce che le istruzioni del quadro W/RW prevedono
anche per le cripto attivtà la valorizzazione della colonna 16, anche se alcuni commercialisti sostengono il contrario...
Le cripto attivtà
vanno sempre monitorate anche si ti hanno pagato il bollo....
Unica eccezione al monitoraggio è la seguente (Istruzioni quadro W, ma anche circolare ADE sulle CA pag. 72):
".... si ritiene che anche le cripto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi."
Conclusioni: Solo se opera un sostituto d'imposta ai fini IRPEF (il bollo non rileva, caso Binance) si puo ipotizzare per le persone fisiche l'esonero inerente il monitoraggio fiscale (Quadro W/RW).