qui si fa un po' di confusione
la consob il prezzo non lo decide quasi mai, da quando hanno messo la famosa forchettina con la soglia del 70% di adesioni: se si supera la soglia, prezzo uguale all'opa precedente, stop - E si supera quasi sempre.
Se superi il 90% DEL CAP SOC l'opa ha successo e vai in residuale
Se superi il 95% DEL CAP SOC squeeze-out e le azioni te le portano via a forza, se ti va bene ad un prezzo uguale all'opa (prima decideva il giudice, se ho capito bene la nuova normativa adesso non più) ma due mesi dopo con azioni bloccate
le percentuali di adesioni non c'entrano una fava, se non per il predetto 70%
L'unica cosa interessante di sta ciofeca è che con uno sputo la porti dove vuoi, per cui a prezzi vicini all'opa interessa, non tanto per il rendimento ma per una puntata alla roulette
La normativa è cambiata da 6 mesi.
Aggiornati....
...e per uno che si firma infomarket e dispensa certezze direi che è d'obbligo....
art. 108 comma 3 adesso la soglia è al 90 e non più al 70% di adesioni.
Ed un'altra novità rilevante è che è sempre la consob a stabilire il prezzo di squeeze-out (e non più il tribunale) salvo il superamento del 90% di adesioni...cosa assai improbabile su offerte così risicate.
Nell'ultima residuale che ho seguito, jolly hotel opata ad uno stratosferico prezzo di 25 euro (con premio enorme sulla media a 12 mesi), la cosonb stabilì un prezzo superiore a 25.60 pagati a dicembre in piena crisi dei mercati...
Su acqua pia marcia da 0.33 offerti stabilì prima 55 e poi 52 dopo ricorso
Anche su ericsson andò molto bene e potrei citare molti altri casi.
INFORMARSI PRIMA DI SPARARE SENTENZE. GRAZIE
Art. 108
(Obbligo di acquisto)
1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha
l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie
di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del
novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione
superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più
categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata
raggiunta la soglia del novanta per cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione
ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria,
il corrispettivo è
pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria,
l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.
4.
Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob,
tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale
offerta precedente. (n.d.r. ed in base a criteri patrimoniali e reddituali come da regolamento attuativo. In caso di scarsi volumi di contrattazione e di scarse percentuali di adeisoni all'opa usualmente il prezzo medio ed il prezzo offerto vengono pesati solo al 10 o 20% rispetto al 60-70% del valore reale dell'azienda)
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione
ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo
assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli
sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri
generali definiti da questa con regolamento418.