Fondi pensione ed espatrio

kisono

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Un lavoratore può mantenere il TFR in azienda oppure spostarlo in un fondo pensione. Il principale vantaggio del fondo pensione è la tassazione agevolata (15%). Mettiamo che questo lavoratore decida di espatriare:

Caso A) Il TFR resta in azienda:
Al termine del rapporto di lavoro il TFR viene liquidato pagando l'aliquota marginale irpef media degli ultimi 5 anni (che immagino terrà conto di tutti le detrazioni di cui si riesce ad usufruire);

Caso B) Il TFR viene spostato in un fondo pensione:
Si può richiedere la liquidazione del fondo pensione per... inoccupazione?
Si continuerebbe ad usufruire della tassazione agevolata del 15%, oppure si pagherebbe il 23%?
La liquidazione sarebbe immediata o bisognerebbe aspettare del tempo?
 
Ciao, ti rispondo per quello che ho capito io della materia.

Caso A) Il TFR resta in azienda:
Al termine del rapporto di lavoro il TFR viene liquidato pagando l'aliquota marginale irpef media degli ultimi 5 anni (che immagino terrà conto di tutti le detrazioni di cui si riesce ad usufruire);
Il TFR si compone di due componenti: la rivalutazione degli accantonamenti, che è liquidata per intero perché ogni anno si paga imposta sostitutiva del 17% (comma 3 dell’articolo 11 d.lgs. 47/2000) e la posizione è già netta; e la somma degli accantonamenti, per la quale si applica la tassazione separata, definita dal 19 TUIR. Dovrebbe essere, ma chiedo conferma a più esperti, pari all'aliquota MEDIA di tassazione (il TUIR non dice esplicitamente tassazione ordinaria ai fini irpef, ma direi di sì) dei cinque anni precedenti a quello in cui si risolve il rapporto di lavoro.

Caso B) Il TFR viene spostato in un fondo pensione:
Si può richiedere la liquidazione del fondo pensione per... inoccupazione?
Si continuerebbe ad usufruire della tassazione agevolata del 15%, oppure si pagherebbe il 23%?
Non sono sicuro che l'espatrio sia considerabile inoccupazione. In ogni caso, l'articolo 14, comma 2, del dlgs 252/05 prevede che i regolamenti e gli statuti dei fondi disciplino il rimborso parziale al 50% nei casi di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi e rimborso totale a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Non so come venga determinata, al momento della risoluzione del contratto, quanto sia il tempo atteso di inoccupazione.
Dovrebbe trovare applicazione il comma 4 e quindi tassazione al 15%.

La liquidazione sarebbe immediata o bisognerebbe aspettare del tempo?
Per il TFR dovrebbero valere le previsioni dei CCNL; per i dipendenti pubblici non prima di 12/24 mesi (art. 3, c. 2, dl 79/97).
Per i fondi pensione direi dipende dai rispettivi regolamenti.
 
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