Immobile donato, perdo agevolazioni prima casa?

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Ciao a tutti,
alcuni anni fa mi è stato donato un immobile sito in località Scandicci da mio padre e mia madre.
Oggi vorrei trasferirmi con mia moglie a Firenze e abbiamo trovato la casa che desideriamo. Vorremmo comprarla, ci chiedevamo se abbiamo diritto ad acquistarla con agevolazione prima casa.

Visto che la legge dice:

1) di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;

2) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

3) di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.

1) Il comune è diverso --> OK
2) La casa di mia proprietà non l'ho acquistata usufruendo di agevolazioni. Semplicemente non l'ho acquistata. --> OK?
3) andremo a vivere a firenze e spostermo la residenza, ovviamente --> OK


Che dite? Sbaglio qualcosa?
 
Da quello che ho capito cercando in rete il problema è regolamentato dalla
Circolare Agenzia delle Entrate N. 38/E 12 agosto 2005, Pag. 30.

dice:
"...l’applicazione in misura fissa dell’imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti derivanti da successione o donazione (art. 69, comma 3, legge 342 del 2000) “… non preclude la possibilità in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra “casa di abitazione non di lusso”, di fruire dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa (…), per la diversità dei
presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.
Detta interpretazione va confermata anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 13 della legge n. 383 del 2001, con la precisazione, tuttavia, che qualora l’acquirente dell’immobile a titolo gratuito abbia versato l’imposta di registro in misura agevolata, l’agevolazione non può essere ulteriormente accordata.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che riceva in donazione da un estraneo una casa di abitazione non di lusso, per la quale fruisca dell’agevolazione “prima casa” di cui all’articolo 1 della tariffa, parte prima, punto 5 (imposta di registro del 3 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa). In tal caso, il donatario non potrà fruire nuovamente del regime
agevolato neanche nel caso di compravendita di altra casa di abitazione, ciò in quanto i presupposti che legittimano il regime di favore nei due acquisti (donazione e compravendita) sono gli stessi."

Quindi, essendo l'immobile in altro comune se trasferisco la residenza e non ho versato l'imposta di registro in misura agevolata (nella misura fissa di € 168,00) all'atto della donazione, posso vedere accordate le agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto.
 
Ciao a tutti,
alcuni anni fa mi è stato donato un immobile sito in località Scandicci da mio padre e mia madre.
Oggi vorrei trasferirmi con mia moglie a Firenze e abbiamo trovato la casa che desideriamo. Vorremmo comprarla, ci chiedevamo se abbiamo diritto ad acquistarla con agevolazione prima casa.

Visto che la legge dice:

1) di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;

2) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

3) di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.

1) Il comune è diverso --> OK
2) La casa di mia proprietà non l'ho acquistata usufruendo di agevolazioni. Semplicemente non l'ho acquistata. --> OK?
3) andremo a vivere a firenze e spostermo la residenza, ovviamente --> OK


Che dite? Sbaglio qualcosa?

No, non la perdi
Al di fuori del comune dove possiedi il bene donato puoi acquistare tranquillamente
 
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