non è tenuta a pagare nemmeno presso lo stesso sportello dove è il conto su cui è tratto l'assegno
Sono un artigiano e per il mio lavoro vengo pagato con assegni. Mi capita spesso di presentarmi allo sportello dove il conto del cliente è appoggiato, ma mi viene negato il pagamento per contanti, nonostante sia disposto a esibire anche due documenti di identità. Questo atteggiamento delle banche mi costringe ad accreditare gli assegni sul mio conto e attendere la disponibilità della somma. Ho intenzione di rivolgermi all' ombudsman bancario per essere risarcito dei danni, ma soprattutto per vedere sancito il mio diritto a riscuotere gli assegni. Ho delle possibilità di vittoria ? G.R., Ancona
Reputiamo che le probabilità di successo in questo caso siano molto poche, visto l' orientamento dell' ombudsman in materia. Il collegio ha più volte rilevato (esempi le decisioni 26 e 3051 del 2006) come sia pacifico, sia in giurisprudenza sia in dottrina, il principio dell' insussistenza di un' obbligazione cambiaria a carico della banca trattaria in favore del portatore di un assegno. In sostanza, la banca è tenuta a eseguire il pagamento di un assegno su ordine e per conto di chi lo ha emesso (che è il suo cliente) e non di chi lo riceve. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell' assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario dello sportello. Ma ammettiamo che la banca, nonostante la legge non glielo imponga, sia disposta a pagare l' assegno. In questo caso, l' identificazione del beneficiario tramite i documenti di riconoscimento previsti dalla legge non è sufficiente. Il collegio, infatti, ha anche rilevato che l' articolo 1992 del Codice civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell' integrità fisica del titolo e alla identificazione del possessore presentatore del titolo di credito o per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio, mentre non è sufficiente il documento di identificazione.
Non mi convince la risposta data al quesito: "Perché la banca non cambia gli assegni allo sportello". Se questa è tenuta a eseguire il pagamento di un assegno su ordine e per conto di chi lo ha emesso (il suo cliente) e non di chi lo riceve, di fatto vi è la mancanza di un diritto del portatore e di un obbligo cambiario dello sportello. È chiaro che l' identificazione è un altro problema che può richiedere regole rigorose. E che si potrebbe, per esempio, risolvere con l' intervento di un notaio. O no ? C.R., Solopaca (Benevento)
Nella risposta citata dal lettore avevamo spiegato l' orientamento dell' Ombusdman in materia. Detto orientamento deriva da numerose sentenze della Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) che obbligano la banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all' importo e alla natura del documento. Vi è anche costante giurisprudenza in materia, che prevede come l' obbligazione a pagare da parte della banca sussista unicamente nei confronti del proprio cliente e non già del portatore, trovando origine nel rapporto di provvista e nella convenzione di assegno. Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, l' identificazione va effettuata per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio. Ciò per adempiere all' obbligazione senza colpa grave (come previsto nell' art. n. 1.992 cc.). L' intervento di un notaio previsto dal lettore può sì essere utile a risolvere la questione, ma va considerata la praticità, vista l' attesa per la disponibilità del professionista e i relativi costi.