Art 28 comma 3 della delibera CONSOB n°11522 del 1/7/98 ( modificato dalla delibera 12409/00):
“Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le quotazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiora al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi…”
Come bisogna interpretare l’espressione “mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia delle operazioni”? Un cliente che voglia investire 10 Mln in Covered warrant deve costituire una ulteriore provvista nel C/C? Oppure la sua provvista è chiaramente pari alla cifra che investe ( es:10 Mln )?
Grazie
“Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le quotazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiora al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi…”
Come bisogna interpretare l’espressione “mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia delle operazioni”? Un cliente che voglia investire 10 Mln in Covered warrant deve costituire una ulteriore provvista nel C/C? Oppure la sua provvista è chiaramente pari alla cifra che investe ( es:10 Mln )?
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