Interpretazione

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

nini74

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Art 28 comma 3 della delibera CONSOB n°11522 del 1/7/98 ( modificato dalla delibera 12409/00):

“Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le quotazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiora al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi…”

Come bisogna interpretare l’espressione “mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia delle operazioni”? Un cliente che voglia investire 10 Mln in Covered warrant deve costituire una ulteriore provvista nel C/C? Oppure la sua provvista è chiaramente pari alla cifra che investe ( es:10 Mln )?

Grazie
 
Al momento dell'apertura del contratto (o al 1 gennnaio del 2001, se preesistente) il cliente deve comunicare l'entità del "capitale di riferimento" per w e cw, ed al raggiungimento del 50% di perdita su tale somma l'intermediario deve avvisare prontamente il cliente.

In casi di mancata comunicazione (per i rapporti preesistenti, ovviamente) il capitale di riferimento viene determinato in base all'ammontare degli investimenti in w e cw al 31 12 2000.
 
Scritto da Voltaire
Al momento dell'apertura del contratto (o al 1 gennnaio del 2001, se preesistente) il cliente deve comunicare l'entità del "capitale di riferimento" per w e cw, ed al raggiungimento del 50% di perdita su tale somma l'intermediario deve avvisare prontamente il cliente.

In casi di mancata comunicazione (per i rapporti preesistenti, ovviamente) il capitale di riferimento viene determinato in base all'ammontare degli investimenti in w e cw al 31 12 2000.



Per i CW non mi risulta sia in ogni caso possibile indicare un capitale di riferimento, non prevedendo lo strumento perdite superiori al capitale investito. Il "capitale di riferimento" è sempicemente il controvalore inizialmente impegnato sui CW.Desumo inoltre che ogni investimento fa storia a se, quindi se compro un call e un put e sono in sostanziale pareggio DEVO essere avvertito se una delle due posizioni in cw scende sotto di oltre il 50%.
Sbaglio qualchecosa Voltaire?
 
La normativa riguarda proprio i cw (assieme ai warrant societari) dal 1 gennaio 2001.

L'intermediario deve avvertire quando le perdite raggiungono il 50% sul capital di riferimento, pertanto il calcolo è sul totale e non sulla singola operazione aperta.
 
Scritto da samina
Il "capitale di riferimento" è semplicemente il controvalore inizialmente impegnato sui CW.

Sì, se non è stato comunicato diversamente.
 
x Voltaire e Samina

Grazie mille!!!
 
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