KREscere KREscere KREscere

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

Ma l'uscita di Tedeschi come la vedete ?
una nave che sta affonda si salvi chi puo, il fondo whiteritch , che vende dopo tanti anni ed in perdita , questo mi fa paura. qui son k.a.z.i adesso , scapano tutti. ma io lo sapevo che andava finire cosi , oramai non ci sono piu speranze .maledetto il giorno che ho comprato kre ,
 
GIOVEDI' 16 giugno - Milano: assemblea K.R. Energy. Ore 15,30. Per bilancio al 31/12/15, nomina collegio sindacale. Presso Starhotels Rosa Grand, piazza Fontana, 3
 
rimbalzo del gatto morto...;)
va via il primo azionista ,va via secondo azionista, perche i due principali azionisti decidono di vendere dopo tanti anni , e in perdita , se le cose sono mese bene nessuno vende , e invece, comprate comprate che domani rimbalza, :'( ***** juda
 
va via il primo azionista ,va via secondo azionista, perche i due principali azionisti decidono di vendere dopo tanti anni , e in perdita , se le cose sono mese bene nessuno vende , e invece, comprate comprate che domani rimbalza, :'( ***** juda

In effetti c'è da meditare su questo :(
 
Tutti spariti,
vendite in aumento, comincio a pensare che lo short di intermonte non è casuale....
 
Mannaggia... Un giorno le notizie sembra che ci facciano volare, il giorno dopo l'esatto contrario.
Domanda: rivedrò mai 0,75?!?!?
 
Speriamo che sia l'ultimo target preso........ che ho dato...........!

Speriamo perche' senno' qua si torna alla base......!

Intermonte?

Dovrebbe essere la Consob a monitorare....... ma ne ha gia' le palle piene con le cause che gli stan facendo gli azionisti dei bancari......

L'organo piu' inutile che esista al mondo............ CONSOB italia........!
 
Mannaggia... Un giorno le notizie sembra che ci facciano volare, il giorno dopo l'esatto contrario.
Domanda: rivedrò mai 0,75?!?!?

0.75........... sarebbe uno dei minimi target che dovrebbe prendere sto skifo di titolo............... perche' i target che gli spettano dovrebbero essere il doppio!

Ma qui fan tutto quel che vogliono....... bast....ardi
 
Speriamo che sia l'ultimo target preso........ che ho dato...........!

Speriamo perche' senno' qua si torna alla base......!

Intermonte?

Dovrebbe essere la Consob a monitorare....... ma ne ha gia' le palle piene con le cause che gli stan facendo gli azionisti dei bancari......

L'organo piu' inutile che esista al mondo............ CONSOB italia........!

Intermonte non si muove mai a caso......:(
 
1. Il fondo c'era solo da 2 anni e come pezza d'appoggio per il recupero della quota Exeufis fallita
2. Tedeschi non ha venduto ha rimesso la propria carica per la prossima assemblea
3. Intermonte SUCKS
4. Usate il congiuntivo
 
06_16_06_2016.jpg


Speriamo non rompa la viola........... :wall:
 
c'è qualcuno che va all'assemblea degli azionisti di oggi? nel sito di kre, sez comunicati e avvisi, c'è una relazione del consiglio sindacale interessante.
 
...........perche' lasciano entrare anche chi ha lo 0,001% del capitale? :eek::eek:
 
cosa dite di questa denuncia al collegio sindacale art 2408 uscito sul sito kr energy....




forza coi com
 
K.R.ENERGY S.p.A.:
Dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Milano 16 giugno 2016 – K.R.Energy S.p.A. comunica che, in data odierna, i consiglieri Serge Umansky
(Presidente), Isabella Perazzoli (consigliere con delega), Irene Umansky (consigliere non esecutivo) e Andrew
Buttler Cassar (consigliere indipendente e componente del comitato controllo e rischi) hanno rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione, con efficacia dalla prima assemblea che sarà
convocata per consentire alla nuova compagine societaria di esprimere un’adeguata rappresentatività
all’interno della società.
La decisione fa seguito alla comunicazione Consob relativa alle partecipazioni rilevanti dalla quale risulta che il
1 giugno 2016 Rise Equity S.p.A. ha acquisito l’intero pacchetto azionario in precedenza detenuto da
Whiteridge Investment Fund Spc, corrispondente al 20,09% del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A..
Il 70% del capitale sociale di Rise Equity S.p.A. è detenuto da Se.R.I. S.p.A., per il tramite della società fiduciaria
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni. Se.R.I. S.p.A. è a sua volta controllata al 50,41% dall’ingegner Vittorio
Civitillo.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società Serge Umansky è titolare di n. 350.000 azioni
ordinarie di K.R.Energy, pari all’1,06% e Isabella Perazzoli è titolare di n. 20.000 azioni ordinarie K.R.Energy, pari
allo 0,06%.
Considerate anche le dimissioni del consigliere Gaetano Tedeschi, comunicate al mercato lo scorso 14 giugno
2016, alla data odierna, risulta che la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione di K.R.Energy
S.p.A. abbia rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla prossima assemblea dei soci da convocarsi in
conformità alla normativa vigente.
 
Relazione del Collegio Sindacale di KR Energy S.p.A. in esito alla denuncia ex art.
2408 cod. civ. presentata dal socio Giovanni Borgini
Premessa
(i) Il giorno 11 maggio 2016 il socio Giovanni Borgini, titolare di una
partecipazione pari al 3,45% del capitale di KR Energia S.p.A. (“KRE” o la “Società”),
ha presentato al Collegio Sindacale denuncia ex art. 2408 cod. civ., qui allegata.
(ii) Il 16 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha trasmesso copia
della denuncia al Consiglio di Amministrazione invitando lo stesso a far pervenire
eventuali osservazioni in forma scritta per dare seguito alla richiesta di
informazioni avanzata dal socio e a convocare una riunione per la discussione sul
merito della denuncia.
(iii) Il 20 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha richiesto alla
Società la documentazione riguardante le operazioni oggetto di denuncia nonché
la convocazione d’urgenza di un Consiglio di Amministrazione per discutere le
questioni attinenti la denuncia.
(iv) Il 23 maggio 2016 la Società ha provveduto a trasmettere la
documentazione richiesta.
(v) Il 24 Maggio 2016 il Collegio Sindacale ha depositato integrazione della
Relazione resa ai sensi dell’art. 2429, commi 1 e 3 cod. civ. e dell’art. 153 TUF per
segnalare agli azionisti la ricezione della denuncia ex art. 2408 cod. civ.
(vi) In pari data copia della denuncia è stata inviata all’Organismo di Vigilanza
per quanto di sua competenza.
(vii) Il 26 maggio 2016 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della
Società, ove uno dei temi all’ordine del giorno è stata la denuncia ex art. 2408 cod.
civ. A riguardo il Collegio Sindacale ha segnalato al Consiglio di Amministrazione,
ferme le attività di indagine attualmente in corso, di svolgere le opportune
valutazioni in ordine al contenuto della denuncia pervenuta e, se del caso ed ove
ritenuto necessario, a porre in essere ogni legittima attività che potesse
eventualmente rimuovere le criticità evidenziate.
(viii) Il 26 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha trasmesso copia della
denuncia a BDO Italia, società che cura la revisione legale, per le osservazioni di
competenza che sono pervenute con nota del 7 giugno 2016.
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(ix) Il 6 giugno 2016 il Collegio Sindacale ha rivolto al Consiglio di Amministrazione
una richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione fornita, a cui ha dato
da ultimo riscontro la Società con comunicazione dell’amministratore delegato del
10 giugno 2016.
(x) Il giorno 10 giugno 2016 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della
Società ove uno dei temi all’ordine del giorno è stato, ancora, la denuncia in
esame; in tale occasione il Collegio Sindacale ha reiterato al Consiglio di
Amministrazione l’invito, ove considerato necessario, a intervenire per eliminare
le problematiche rappresentate nell’esposto.
(xi) In conformità alle previsioni di cui all’art. 2408 cod. civ. il Collegio Sindacale ha
dunque svolto le proprie indagini, il cui esito sottopone all’assemblea dei soci
convocata per il 16 giugno 2016 per l’approvazione del bilancio consolidato e del
bilancio separato al 31 dicembre 2015 nonché per la nomina del Collegio
Sindacale.
(xi) Ai fini delle indagini sollecitate dalla denuncia in argomento, il Collegio
Sindacale ha interagito con il Comitato per il controllo e rischi e con il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L’Organismo di
Vigilanza, come detto, è stato reso edotto della denuncia il 16 maggio 2016.
Punto 1) Cessione di Coser a E.VA S.p.A.
A) La richiesta di indagini
La prima operazione sulla quale il Collegio Sindacale è stato chiamato a indagare è
la cessione di CO.SE.R s.r.l. (“Coser”) a E.VA., Energie Valsabbia S.p.A. (“EVA”). In
proposito il denunciante chiede di accertare:
(i) se sia stato versato integralmente il prezzo di €13.400.000,00 quale
corrispettivo della cessione;
(ii) in caso contrario, quali iniziative abbia assunto il Consiglio di
Amministrazione della Società.
B) La vicenda contrattuale
L’operazione di cessione di Coser, titolare di cinque impianti fotovoltaici, si
inserisce nell’ambito delle scelte strategiche di KRE a favore di settori di attività
ritenuti maggiormente premianti.
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L’operazione è stata oggetto di discussione nei Consigli di Amministrazione del 18
dicembre 2014, del giorno 11 marzo 2015 e soprattutto del 10 aprile 2015 che
approvò la vendita della società alle condizioni poi formalizzate nel contratto
preliminare del 17 aprile 2015.
C) Le indagini svolte dal Collegio Sindacale
(i) Dalla documentazione esaminata risulta che il prezzo complessivo di
€13.400.000,00 per la cessione di Coser sia stato integralmente pagato, come
anche confermato dalla Società incaricata della revisione.
Il contratto di compravendita tuttavia prevedeva la costituzione di un “deposito
cauzionale” di €2.865.000,00 a favore dell’acquirente, di cui (a) €865.000,00 da
restituire al venditore KRE subordinatamente al rilascio del nulla osta di GSE alla
cessione di crediti derivanti dalle tariffe incentivanti; e (b) €2.000.000,00 destinati
a garanzia delle “dichiarazioni e garanzie” del venditore, da restituire secondo una
progressione percentuale, comprensiva di interessi, nell’arco di cinque anni dalla
cessione.
(ii) In occasione dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione
dell’operazione il 10 aprile 2015, l’allora consigliere indipendente Paola Dall’Oco e
il Presidente del Collegio Sindacale segnalarono l’incompletezza dell’informativa
fornita e l’eccesso di rischio che la costituzione del deposito cauzionale poneva a
carico della venditrice: per situazioni analoghe la prassi di mercato avrebbe
suggerito di ricorrere ad un deposito convenzionale (escrow agreement). Inoltre il
contratto prevedeva un’opzione di vendita a favore dell’acquirente (Buy-Back)
degli impianti trasferiti in caso di sospensione della tariffa incentivante da parte
del GSE per il venir meno o per effetto dell’impugnazione del titolo autorizzativo
(DIA) per la gestione degli impianti.
(iii) Successivamente alla conclusione dell’operazione è insorta una controversia
fra le parti per la restituzione dell’importo di €865.000,00. EVA ha infatti eccepito
il mancato rilascio del nulla osta da parte del GSE alla cessione dei crediti derivanti
dalle tariffe incentivanti e ha quindi contestato la restituzione dei fondi. Inoltre,
ha avanzato nei confronti di KRE una richiesta di indennizzo di €460.000,00 in base
al contratto di compravendita, derivante, a suo dire, dalla violazione degli obblighi
di informativa: EVA non sarebbe stata posta tempestivamente a conoscenza
dell’esistenza di una convenzione fra Coser e l’Acquedotto Pugliese in forza della
quale la prima dovrebbe pagare una indennità annuale di €15.000,00 al secondo,
a decorrere dal 2011 fino al 2015 per complessivi €457.689,00 per la quale avrebbe
già pagato €92.000,00, ma di cui non è stata fornita evidenza.
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(iv) In merito a tale controversia il Consiglio di Amministrazione di KRE del 12
maggio 2016, dopo aver valutato il contenuto di una possibile transazione con EVA
secondo i termini rappresentati dall’amministratore delegato, ebbe a delegare
quest’ultimo a “trattare con EVA, Energia Valsabbia S.p.A. al fine di ottenere il
miglior risultato per il recupero del proprio credito (ossia il credito alla restituzione
di €865.000,00), con obbligo di rendiconto e di ratifica ai prossimi consigli di
amministrazione”; rectius, con obbligo di riferire ai prossimi consigli di
amministrazione l’esito della trattativa sull’accordo transattivo per la necessaria
autorizzazione ai fini del perfezionamento dell’accordo .
(v) Durante la riunione del 12 maggio 2016, a commento delle condizioni esposte
dall’amministratore delegato ai fini della transazione con EVA, il Presidente del
Collegio Sindacale rilevò l’incongruenza fra la mancata restituzione di €865.000.00
subordinata, ai sensi del contratto di compravendita, solo al nulla osta del GSE per
il pagamento dei crediti vantati nei suoi confronti, e il “deposito cauzionale” di
€2.000.000,00 costituito a favore dell’acquirente proprio a garanzia di eventuali
indennizzi contrattuali. Il sindaco Paola Dall’Oco pure avvertì che un ritardo
nell’incasso degli importi contestati, in conseguenza di nuove pattuizioni
contrattuali, avrebbe determinato l’obbligo di costituire ulteriori fondi rischi nel
bilancio della Società.
(vi) In esito alla denuncia il Collegio Sindacale ha accertato che l’amministratore
delegato ha concluso ed eseguito un accordo transattivo con EVA il 13 maggio
2016, prima ancora di riferirne al Consiglio di Amministrazione della Società per la
necessaria autorizzazione.
Tale accordo in sintesi prevede:
a) Il pagamento a KRE di €473.850, oltre interessi (€18.437), eseguito il 13
maggio 2016, quale primo importo “svincolato” dagli originari €865.000,00;
b) Il pagamento a EVA da parte di KRE di €92.000,00 “senza nulla riconoscere
e con riserva di espressa ripetizione delle somme all’esito del periodo di
negoziazione” con l’Acquedotto Pugliese;
c) la gestione comune fra EVA e KRE della controversia con l’Acquedotto
Pugliese per risolvere la convenzione con l’ente;
d) il rinvio al 31 luglio 2016 del pagamento da parte di EVA di €391.149,49
quale residua quota degli originari €865.000,00 “ai sensi del Contratto” ossia,
come chiarito dalla Società su espressa richiesta del Collegio Sindacale,
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subordinatamente alla ricezione del nulla osta da parte del GSE rispetto alla
totalità delle cessioni dei crediti prima indicati.
La prima tranche del deposito cauzionale di €200.000,00 (pari al 10% di €
2.000.000) è stata poi pagata da EVA il 26 aprile 2016, sia pure senza
corresponsione degli interessi.
Alla luce di quanto esposto risulta anche sul piano documentale che - alla data di
redazione della presente relazione – la Società, rispetto al corrispettivo pattuito di
€13.400.000,00, deve ancora incassare da EVA:
- €391.149,49 quale quota residua dell’originario deposito di €865.000,00, oltre
interessi contrattuali al 2% anno;
- €40.109,59 quali interessi contrattuali al 2% anno sull’intero importo in
deposito di €2.000.00,00;
- €1.800.000,00, in rate di diverso importo, alle scadenze del 17 aprile 2017,
2018, 2019 e 2020, sempre oltre interessi contrattuali al 2% anno.
Al di là dei rilievi sull’obbligo dell’amministratore delegato di riferire al Consiglio
l’esito del negoziato dell’accordo transattivo secondo i termini approvati nella
delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2016, sul merito
dell’accordo transattivo rimane da spiegare la logica del pagamento di €92.000,00
a EVA, con riserva di ripetizione a conclusione del negoziato con l’Acquedotto
Pugliese se tale importo non risultasse dovuto, considerato che (i) EVA può
contare su un “deposito cauzionale “ di €2.000.000,00 (ora ridotto a
€1.800.000,00) che è stato espressamente costituito a tale scopo; (ii) EVA non ha
ancora fornito a KRE evidenza documentale del pagamento di tale importo
all’Acquedotto Pugliese.
Ad oggi il Consiglio di Amministrazione non è stato aggiornato dall’amministratore
delegato sull’esito della transazione.
Punto 2) KREnergy 11-Ascent
A) La richiesta di indagini
La seconda richiesta di indagini riguarda l’intervenuto acquisto da parte di
KREnergy Undici s.r.l. (“KRE 11”) di due impianti eolici situati nel Comune di
Montefalcone da Ascent Resources Italia s.r.l. (“Ascent”).
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Secondo il comunicato diffuso da KRE il 5 agosto 2015, l’acquisto sarebbe stato
eseguito per il prezzo complessivo di €520.000,00, di cui €320.000,00 sarebbero
già stati pagati e il saldo €200.000,00 da versare, a seguito della rilevazione degli
indici di produzione degli impianti. Nell’accordo sarebbe previsto inoltre il
riconoscimento di un rimborso da parte del venditore se la produzione fosse
risultata inferiore alle performance garantite.
E’ stato chiesto al Collegio Sindacale di verificare:
(i) se il saldo di €200.000,00 sia stato versato, a seguito della rilevazione
degli indici di produzione degli impianti o in data antecedente;
(ii) se si siano verificate le performance garantite e se quindi, in conformità
al contratto, il venditore abbia provveduto al rimborso relativo.
B) La vicenda contrattuale
Dalle verifiche svolte dal Collegio Sindacale risulta che l’operazione conclusa fra
KR 11 e Ascent riguardava due accordi.
(i) Uno formalizzato il giorno 8 maggio 2015 avente ad oggetto l’acquisto di
un impianto eolico definito “Torre T8” al prezzo di €260.000,00, di cui €100.000,00
sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria all’atto di sottoscrizione
dell’accordo preliminare; €60.000,00 dovevano essere versati a titolo di acconto
sul prezzo di acquisto al “closing” e €100.000,00 entro i dodici mesi successivi,
subordinatamente alle prestazioni dell’impianto eolico nell’anno per una potenza
di KWh 160k.
(ii) L’altro, formalizzato il 5 giugno 2015, avente ad oggetto l’acquisto di altri due
impianti eolici definiti “T13” e “T18”, sempre nell’area sita presso il Comune di
Monfalcone, per il quale KRE 11 ha versato una caparra di €100.000,00.
L’acquisto è stato poi concluso il 29 luglio 2015 e KR11 ha versato ad Ascent
l’ulteriore somma di €220.000,00.
C) Le indagini svolte dal Collegio Sindacale
(i) Sull’acquisto dell’impianto “Torre 8”.
KREnergy 11 ha versato complessivamente per questo primo impianto
€160.000,00.
Ad oggi l’acquisto non è stato perfezionato.
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Dai chiarimenti forniti dalla Società tramite l’amministratore delegato, risulta che
il terreno su cui sorge l’impianto è gravato da ipoteca costituita a favore di
Credem, come certificato dalla relazione notarile, che Ascent si impegnava a far
venir meno all’atto della esecuzione del contratto (contratto preliminare cessione
di azienda 8 maggio 2015, art. 4.2). La mancata cancellazione dell’ipoteca avrebbe
determinato il ritardo nel trasferimento dell’impianto.
L’amministratore delegato di KRE ha assicurato che a “a breve si procederà al
perfezionamento dell’acquisto” (Relazione al Collegio Sindacale pag. 8).
Va comunque segnalato che l’importo di €60.000,00, che avrebbe dovuto essere
pagato a titolo di acconto sul prezzo di acquisto al “closing”, ossia alla stipulazione
del contratto definitivo per il trasferimento della proprietà dell’impianto T8, era
stato dapprima imputato ad “acquisto impianto T44” (cioè per l’acquisto di un
quarto impianto) e poi - ha avuto modo di precisare la Società - a titolo di acconto
prezzo per l’impianto T8 “… visti i gravi ritardi sul rilascio della PAS autorizzativa
relativa all’impianto T44” (Relazione al Collegio Sindacale pag. 8).
Tale precisazione tuttavia contrasta con le informazioni contenute nella Relazione
sulla Gestione al 31 dicembre 2015 di KRE (pag. 15) e Nota Integrativa di KR11 al
31 dicembre 2015 (pag.1) dove gli impegni di acquisto sono stati riferiti a quattro
impianti, per i cui ultimi due sono stati versati €160.000,00.
(ii) Sugli impianti T13 e T18
L’acquisto degli impianti T13 e T18è stato concluso e KR 11 ha versato il prezzo
complessivo di €320.000,00 il 29 luglio 2015, ma gli impianti non sono ancora
connessi alla rete del Gestore.
Richiesto di spiegazioni sul ritardo, l’amministratore delegato di KRE ha precisato
che “KREnergy ha già più volte sollecitato ENEL per la formalizzazione degli
accordi, ma quest’ultima non ha ancora ad oggi proceduto all’acquisto delle cabine
elettriche propedeutico agli allacci alla rete elettrica per la messa in funzione degli
impianti” (Relazione al Collegio Sindacale pag. 7).
E’ stato invero accertato che:
(a) Enel doveva ancora realizzare le opere di collegamento degli impianti alla
rete elettrica nazionale per le quali è necessario il previo acquisto da parte di Enel
delle Cabine locali di Trasformazione. Tale acquisto è avvenuto nel marzo del 2016.
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(b) Enel ha quindi fatto rilevare a KRE 11 che non risultavano completate una
serie di opere che permettessero la connessione (opere edili e atti di servitù e
cessione a favore di Enel). In relazione alla richiesta di Enel di completare tali
interventi, ad inizio maggio 2016 Ascent rendeva noto che erano state realizzate e
completate le opere edili, ma che fosse ancora da completare l’attività per il
perfezionamento degli atti di servitù e cessione a favore di ENEL. Atti a tutt’oggi,
non ancora perfezionati.
Non risulta che la società abbia avviato iniziative anche legali nei confronti di
Ascent.
Punto 3) KRE WIND-Ascent
A) La richiesta di indagini
La terza operazione oggetto di richiesta di indagine è la stipulazione di un contratto
di fornitura di pale eoliche, intervenuto fra KRE WIND s.r.l. (“KRE Wind”),
controllata della Società, e Ascent, prodotte da un terzo sub-fornitore
(Greenstrom s.r.l.) per il completamento delle installazioni degli impianti per il
mini eolico in Sicilia avviate direttamente da KRE WIND.
Il denunciante chiede di verificare:
(i) quali importi siano stati versati ad oggi ad Ascent;
(ii) se tali importi siano stati versati in conformità al contratto di fornitura;
(iii) se siano state rispettate le date di consegna e se siano previste penali a
carico di Ascent in caso di ritardo.
B) La vicenda contrattuale
Il contratto di fornitura fra KRE WIND e Ascent si inserisce nell’ambito del progetto
industriale della Società volto a realizzare direttamente impianti eolici in Sicilia,
sostenuti da interventi di finanziamento della Regione Sicilia. Nella specie la
realizzazione degli impianti eolici era stata ipotizzata anche attraverso
finanziamenti agevolati diretti a KRE convertiti in interventi sul capitale della
società controllata KRE WIND.
Per realizzare dunque tali interventi venne stipulato da KRE WIND il predetto
contratto per la fornitura di 30 (successivamente ridotti a 20) aereogeneratori da
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installare in Sicilia. Il contratto venne sottoscritto poi anche da KRE, quale
obbligato in via solidale.
La scelta di Ascent faceva seguito alla valutazione di altre offerte, fra le quali quella
di Northern Power System, società americana specializzata nella produzione di
aereogeneratori, in esito a “adeguata analisi tecnica comparativa delle
caratteristiche e delle performances attese nonché delle condizioni commerciali”
come ebbe a precisare l’amministratore delegato in occasione del Consiglio di
Amministrazione di KREWIND del 31 agosto 2015 che approvò l’operazione.
In quella circostanza furono esposte le condizioni contrattuali riprodotte poi nel
contratto concluso in pari data: prezzo totale di €260.000,00 per aereogeneratore
(per un prezzo complessivo dunque di € 7.8m oltre IVA per 30 aereogeneratori e
di € 5.2m per 20 aereogeneratori), di cui il 30% all’atto della conclusione del
contratto; il 10% alla data di ricevimento dell’avviso di “merce pronta”; il 10%
entro i 90 gg. successivi e il saldo (50%) alla data di installazione e connessione
degli impianti e comunque non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento
dell’avviso di “merce pronta”.
C) Le indagini del Collegio Sindacale
Dalle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale risulta che KRE WIND ha pagato
ad Ascent €3.760.000,00 (€3.400.000,00 oltre IVA) e che siano state consegnate
cinque turbine rispetto alle venti previste, per le quali Ascent ha emesso fattura
come “merce pronta”, qualificazione della merce che legittimava il fornitore a
richiedere una percentuale del 10% sul prezzo della fornitura, oltre all’iniziale 30%,
ed un ulteriore 10% nei novanta giorni successivi.
In particolare, a fronte di cinque impianti consegnati, KRE WIND ha già pagato ad
Ascent il 50% del prezzo (comprensivo di IVA) di ventisei aerogeneratori
(286.000,00 x 50% x 26 = 3.718.000,00) ovvero, in termini più semplici, il 65% del
prezzo dei venti aereogeneratori concordati. Inoltre, KRE WIND ha versato un
ulteriore acconto di €42.000,00 sul “ventisettesimo impianto” ovvero, se si vuole,
il 65.7% per venti generatori quando invece il fornitore ha fatturato come “merce
pronta” 20 impianti e pertanto, sulla base delle pattuizioni contrattuali, KREWIND
avrebbe dovuto pagare la minore somma di €2.860.000,00 rispetto a
€3.760.000,00 fin qui corrisposti.
In forza del contratto, in caso di ritardo nelle consegne degli aereogeneratori, la
Società potrebbe richiedere ad Ascent una penale pari a €2.000,00 a settimana
per ogni impianto consegnato in ritardo.
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Il Collegio Sindacale ha richiesto delucidazioni a riguardo al Consiglio di
Amministrazione. La Società, tramite l’amministratore delegato ha precisato che
(i) i pagamenti sono stati fatti in conformità alle condizioni contrattuali posto che
gli importi corrispondenti alle comunicazioni di “merce pronta” prescindono
contrattualmente dalla effettiva consegna degli impianti; (ii) è stata KRE Wind a
richiedere ad Ascent di non consegnare gli aereogeneratori e trattenerli in
custodia finché “non sia possibile completare le operazioni propedeutiche per
l’installazione”; (iii) che sarebbero imminenti per altre tre “pale” mentre “Ascent
è disponibile a consegnare i residui 15“ aerogeneratori “a semplice richiesta” di
KRE WIND; e che dunque Ascent non sarebbe incorsa in alcun ritardo.
Non è stata fornita al Collegio Sindacale documentazione riguardo i punti (ii) e (iii)
sopra indicati.
Punti 4) e 6) Italidro-BBE-ERVA
A) La richiesta di indagini
Per comodità espositiva, il Collegio tratta il punto 4 unitamente al punto 6 della
denuncia.
L’operazione su cui si chiede di indagare riguarda l’acquisizione da parte di Italidro
s.r.l. (“Italidro”), società controllata da KRE, di un impianto idroelettrico in fase di
realizzazione in provincia di Bergamo.
Si chiede di verificare:
(i) quale sia stata la valutazione del progetto prima della prospettata
acquisizione e quali conclusioni fossero state raggiunte in merito dal management
di KRE (punto 4);
(ii) quali garanzie siano state richieste e ottenute sulla esecuzione
dell’accordo a fronte del versamento di €900.000,00 (punto 4);
(iii) se, a seguito della risoluzione del contratto tra Italidro e ERVA,
quest’ultima abbia provveduto alla regolare restituzione della somma di
€900.000,00 a favore di Italidro (punto 6).
 
Credo proprio che l'intera ciurma di Marenco volerà via... sembra proprio esserci un cambio di testa e le indagini facciano luce su vari comportamenti tenuti dal consiglio di amm... sembra anche che KRE debba ricevere diversi soldini ancora dai compratori dei vecchi impianti :eek:

Interessante come sia nato tutto da questo Giovanni Borgini che fino ad oggi non si è mai sentito ... e che grazie al tetto del 5% di Consob si è pappato un bel 3,45% del capitale sociale a prezzi bassi , rimanendo nel totale anonimato
 
B) La vicenda contrattuale
L’accordo riguardante l’operazione in esame è intervenuto il 23 febbraio 2016 fra
Italidro e ERVA S.p.A. (“ERVA”) che si accingeva ad acquisire BBE s.r.l. (“BBE”),
società proprietaria dell’impianto idroelettrico, di cui avrebbe assicurato la
cessione a Italidro.
In base al contratto Italidro ha versato €900.000,00 a ERVA a titolo di
“corrispettivo” a fronte di un prezzo complessivo di €3.000.000,00, suscettibile di
aggiustamenti secondo le tariffe che sarebbero state riconosciute.
A Italidro è stata inoltre concessa opzione gratuita per l’acquisizione di altri tre
impianti idroelettrici nella futura disponibilità di BBE.
L’operazione è stata approvata dal Comitato Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016
e, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo con ERVA, sottoposta
all’esame del Consiglio di Amministrazione di KRE del giorno 8 marzo 2016. In
quella occasione, come pure nella successiva riunione del Consiglio di
Amministrazione del 22 marzo 2016, alcuni consiglieri e il Collegio Sindacale
ebbero a richiedere chiarimenti all’amministratore delegato in merito:
(a) all’esistenza di eventuali rapporti fra parti correlate fra il fondo
Whiteridge, socio di maggioranza di KRE, ed ERVA nel quadro di una più complessa
serie di rapporti fra la Società, Italidro e il dott. Gianluigi Facchini, consulente della
Società in forza di contratto di stipulato fra la prima e Steel s.r.l. il 25 giugno 2015;
(b) all’assenza di garanzie per la restituzione dell’importo di €900,000,00;
(c) alle problematiche legate al funding dell’operazione in considerazione delle
risorse, attuali e prospettiche della Società.
In quella stessa occasione, il Consiglio di Amministrazione ribadì che l’operazione
non aveva ricevuto l’approvazione del Consiglio.
Alla luce di queste considerazioni, la Società decise quindi di abbandonare il
progetto; di accettare la proposta di ERVA di risolvere il contratto con restituzione
dei €900.000,00 e di acquisire gratuitamente un diritto di prelazione sull’acquisto
degli impianti idroelettrici realizzati da ERVA.
A seguito delle verifiche espletate risulta che:
(i) nel settembre 2015 KRE aveva valutato la possibilità di acquisire le
centrali che BBE avrebbe realizzato; l’ipotesi era stata scartata (a) per le oggettive
difficoltà di funding; (b) perché in fase di due diligence tecnica erano emersi profili
di rischi interpretativi sul calcolo del DMV (deflusso minimo vitale) da parte del
GSE;
(ii) il contratto tra Italidro e ERVA non prevedeva alcuna forma di garanzia
per la restituzione del versamento di €900.000,00;
12
(iii) in data 1 aprile 2016 a seguito della risoluzione del contratto con Italidro,
ERVA comunicava a KRE che in pari data aveva provveduto al pagamento di
€900.000,00 a favore di Ascent. Per tale ragione il credito di €900.000,00 era stato
ceduto da Italidro a KRE e da questa a KRE WIND che lo aveva compensato con un
corrispondente debito di pari importo verso Ascent. I corrispettivi delle varie
cessioni sono stati l’equale importo di finanziamenti infra gruppo intercorrenti fra
le varie società interessate.
Il Collegio Sindacale ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di acquisire la
documentazione relativa alla proposta formulata da ERVA per la risoluzione del
contratto di acquisizione dell’impianto e di conoscere se esistano pretese o crediti
di ERVA in relazione al contratto risolto. L’amministratore delegato nella sua
comunicazione del 10 giugno 2016 (pag. 18) precisa che” non vi è documentazione
afferente la proposta di risoluzione della scrittura formulata da ERVA” e che ERVA
non ha alcuna pretesa a riguardo nei confronti di KRE.
Punto 5) KREidro-Rotalenergia
A) La richiesta di indagini
La quarta operazione su cui verte la denuncia ex art. 2408 cod. civ. è l’accordo
preliminare del 29 febbraio 2016 concluso da Kreidro s.r.l. (“Kreidro”), società
controllata da KRE, per l’acquisto di Rotalenergia s.r.l. (“Rotalenergia”), società
trentina titolare di impianti idroelettrici, per un prezzo di €9.100.000,00, per il
quale è stata versata una caparra di €540.000,00.
Si chiede di sapere nella denuncia “se a fronte di tale impegno la società si sia
premunita delle necessarie coperture finanziarie per far fronte all’impegno
medesimo”.
B) La vicenda contrattuale e le indagini del Collegio Sindacale
L’operazione è stata oggetto di esame e di discussione in numerosi Consigli di
Amministrazione della Società. Quello del 29 dicembre 2015 che esaminò le
condizioni per la conclusione dell’accordo preliminare, differendone tuttavia i
tempi in assenza di copertura finanziaria. Quello del giorno 8 marzo 2016 dove si
evidenziarono le problematiche relative alla finanziabilità del progetto, ribadite in
occasione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016; quello del 12
maggio 2016 in cui, tramontata la finanziabilità del progetto da parte del sistema
bancario, venne proposto dal Presidente l’intervento di un terzo finanziatore
13
disponibile ad assumere anche la veste di socio di Kreidro; quello, infine del 30
maggio 2016 nel quale sono stati definite in termini stringenti le condizioni per la
conclusione dell’operazione e per il finanziamento del terzo investitore, a seguito
degli interventi di altri consiglieri, fra i quali il consigliere addetto al controllo, e
dei sindaci, anche alla luce dei rischi connessi alle previsioni del contratto
preliminare segnalati da legali esterni consultati in argomento.
Il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2016 ha infatti autorizzato
l’operazione di co-finanziamento per l’acquisizione del 100% di Rotalenergia,
subordinatamente all’avveramento delle seguenti condizioni: 1) ottenimento di
una proroga da parte dei venditori di Rotalenergia per la sottoscrizione del
contratto definitivo di acquisizione del 100% del capitale sociale di Rotalenergia;
2) waiver da parte della banca creditrice di Rotalenergia, per la vendita del 100%
del capitale sociale di Rotalenergia a Kreidro; 3) reperimento da parte di KRE dei
fondi sufficienti per consentire alla controllata Kreidro di partecipare
all’operazione di co-finanziamento illustrata, anche verificata la disponibilità della
cassa sulla base di un piano previsionale condiviso; 4) avveramento di tutte le
eventuali ulteriori condizioni di fattibilità, ove necessarie e richieste, per il migliore
perfezionamento dell’operazione descritta, ivi compreso l’ulteriore negoziazione
e variazione degli accordi contrattuali esaminati (“Shareholder Agreement”),
nell’esclusivo interesse della società.
Con comunicato del giorno 1 giugno 2016, la Società ha informato il mercato
dell’intervenuta proroga al 30 giugno 2016 della esecuzione dell’operazione,
condizionata risolutivamente (a) al deposito entro il 16 giugno 2016 di
€6.000.000,00 in un conto intestato a Kreidro, importo da mantenersi fino alla
data della conclusione del contratto definitivo; (b) alla consegna entro il 16 giugno
2016 di una fideiussione di €1.560.000 a prima richiesta a favore dei soci di
Rotalenergia pari al saldo del prezzo di acquisto di Rotalenergia, di cui €540.000,00
già pagati quale caparra e €7m da pagarsi al rogito per complessivi dunque
€9.100m (€540K+€7m+€1.56m).
In verità la delibera del 30 maggio 2016 delegava l’amministratore delegato dott.
Antonio Bruno e il Vice Presidente Giovanni Angelo Vicino a verificare la ricorrenza
di un complesso di condizioni ai fini dell’operazione di co-finanziamento da parte
del terzo investitore (società estone Stock Guru), e quindi della fattibilità della
stessa acquisizione di Rotalenergia, del cui avveramento avrebbero dovuto riferire
al Consiglio per essere poi autorizzati a concludere la relativa operazione.
14
Al di là della tematica non secondaria della decisione dell’amministratore delegato
di KRE di sottoscrivere gli impegni richiamati nel comunicato del giorno 1 giugno
2016 in difformità dalle condizioni previste nella delibera del Consilgio di
Amministrazione di KRE del 30 maggio 2016, rimane il fatto che tali impegni siano
stati assunti senza la preventiva verifica, d’intesa con il Consiglio di
Amministrazione, fra le altre condizioni, del “reperimento da parte di KRE dei fondi
sufficienti per consentire alla controllata Kreidro S.r.l. di partecipare all’operazione
di co-finanziamento illustrata, anche verificata la disponibilità della cassa sulla
base di un piano previsionale condiviso…”, esponendo la Società al rischio di
essere inadempiente agli obblighi contrattuali assunti verso i soci venditori di
Rotalenergia nel caso in cui quelle risorse non fossero rinvenute da KRE entro il 16
giugno 2016, nel contesto di una problematica più generale della “disponibilità di
cassa sulla base di un piano previsionale condiviso”, come precisa la citata delibera
del 30 maggio 2016.
A riguardo, in occasione del successivo Consiglio di Amministrazione del 10 giugno
2016, il sindaco Paola Dall’Oco ha contestato all’amministratore delegato la
congruenza delle informazioni contenute nel comunicato del giorno 1 giugno 2016
con le condizioni e i limiti previsti dalla delibera del 30 maggio 2016 per la
conclusione dell’operazione: in particolare l’obbligo del versamento di
€6.000.000,00 entro il 16 giugno 2016 presso il conto di Kreidro, a dimostrazione
delle capacità finanziaria della società di concludere l’operazione, e la prestazione
di una fidejussione di €1.650.000,00 entro la stessa data a favore dei promittenti
acquirenti. Impegni assunti senza la certezza della relativa copertura finanziaria,
senza la quale, come chiarito nella segnalazione del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili e societari trasmessa dal Presidente del Collegio
Sindacale prima della riunione consiliare, non si ha “evidenza di come la cassa
potrebbe sostenere l’acquisizione” (verbale Consiglio di Amministrazione del 10
giugno 2016 Terzo Punto all’ordine del giorno).
In questo contesto passa quasi in secondo piano l’osservazione che, in caso di
mancata conclusione dell’operazione, sussiste la ragionevole certezza di perdere
la caparra di €540.000,00.
15
Punto 7) Contratto di consulenza KRE- Steel s.r.l.
A) La richiesta di indagini.
La richiesta di indagini si sofferma sul contratto di consulenza del 25 giugno 2015
fra KRE e Steel s.r.l. per avvalersi delle prestazioni del dott. Gianluigi Facchini in
qualità di consulente strategico e gestionale specializzato nel settore delle energie
rinnovabili.
In particolare si chiede di conoscere:
(i) se la Società abbia svolto adeguate verifiche sul profilo professionale del
dott. Luigi Facchini;
(ii) se il dott. Facchini abbia partecipato a tutti i Consigli di Amministrazione
e a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo avvenuti dalla seconda metà
dell’esercizio 2015 sino al mese di marzo 2016 e se lo stesso abbia in qualunque
modo suggerito, raccomandato e/o favorito le operazioni KRE11-Ascent; KreWindAscent e Italidro-Erva.
B) La vicenda contrattuale e le indagini del Collegio Sindacale
Il 25 giugno 2015 l’amministratore delegato di KRE dott. Antonio Bruno stipulava
un contratto di consulenza con Steel s.r.l. per avvalersi del supporto di esperti del
settore delle energie rinnovabili con competenze di natura strategico commerciale
e finanziaria. Il dott. Gianluigi Facchini veniva indicato da Steel s.r.l. quale
collaboratore esterno del quale si sarebbe avvalsa per lo svolgimento delle proprie
prestazioni.
Il contratto aveva durata di 12 mesi rinnovabile di anno in anno, ma è venuto meno
il 7 aprile 2016 a seguito di recesso comunicato da Steel s.r.l.
Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Gianluigi Facchini
ha partecipato quale advisor del gruppo KRE alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione di KRE del 21 Luglio 2015; 28 agosto 2015; 23 settembre 2015;
11 novembre 2015; 9 dicembre 2015; 29 dicembre 2015 e 8 marzo 2016; e a quella
del Comitato Esecutivo di KRE del 26 novembre 2015 e del 9 febbraio 2016. Su
invito del Presidente il dott. Gianluigi Facchini ha presenziato al Consiglio di
Amministrazione del 12 giugno 2015.
In esito alla denuncia si è avuto modo di accertare che, quale advisor di KRE, Steel
s.r.l. tramite il dott. Gianluigi Facchini ha segnalato a KRE l’opportunità di
investimento relativa all’acquisizione di impianti idroelettrici di BBE/ERVA.
16
Il Sindaco unico di KREWIND aveva avuto modo di rilevare che il dott. Gianluigi
Facchini aveva introdotto la società Ascent a KRE WIND per la fornitura degli
aerogeneratori prodotti da Greenstorm s.r.l.
In data antecedente la stipulazione del contratto di consulenza fra KRE e Steel s.r.l.,
Ascent aveva concluso con KRE 11 gli accordi per la vendita degli impianti eolici
(supra Punto 2).
Infine, secondo quanto comunicato al Collegio Sindacale ad esito della richiesta di
chiarimenti formulata in conseguenza della denuncia ex art. 2408 cod. civ., la
Società ha precisato che “non ha svolto alcuna attività di verifica in relazione alle
passate pendenze penali…, aspetti che peraltro non risulterebbero avere rilevanza
per il ruolo di advisor ricoperto dal dott. Gianluigi Facchini per KRENERGY
(Relazione al Collegio Sindacale pag. 18).
Punto 8) Informazioni fornite al Consiglio di Amministrazione al Collegio
Sindacale in merito ai rapporti sopra descritti e adozione delle
procedure previste dallo statuto e dai regolamenti interni
A) La richiesta di indagini
In merito alle operazioni sopra descritte al n. 2 (KR 11 - Ascent); al n. 3 (KRE WINDAscent) e ai nn. 4 e 6 (Italidro-BBE-ERVA), si chiede al Collegio Sindacale di
conoscere quali informazioni siano state fornite al Consiglio di Amministrazione e
agli stessi sindaci in merito ad un conflitto di interesse - ipotizzato sulla base di
ricostruzioni concernenti la identità delle sedi legali delle società intervenute nelle
operazioni; i rapporti fra i legali rappresentanti nonché fra i soci di appartenenza
di queste ultime - che avrebbe caratterizzato le indicate operazioni, concluse a
beneficio del solo advisor del socio Whiteridge, Steel s.r.l. e del dott. Gianluigi
Facchini e/o anche a vantaggio del socio Whiteridge.
A riguardo va segnalato che per le operazioni:
(i) KRE 11 – Ascent. All’atto della sottoscrizione delle intese preliminari (LOI
del 4 giugno 2015) Ascent ebbe a dichiarare che “la presente operazione non
costituisce operazione fra parti correlate secondo la normativa vigente”.
(ii) KRE WIND-Ascent. All’atto della stipulazione del contratto, Ascent ebbe
a precisare che, in relazione al contratto di fornitura “non potevano configurarsi
rapporti con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob” in materia.
17
(iii) Italidro-BBE-ERVA. L’operazione è stata approvata dal Comitato
Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016 e, successivamente alla sottoscrizione
dell’accordo con ERVA in data 23 febbraio 2016, sottoposta all’esame del Consiglio
di Amministrazione di KRE del giorno 8 marzo 2016. In quella occasione
l’amministratore delegato dott. Antonio Bruno, di fronte alla richiesta di
delucidazioni di altro consigliere (Canonica) se ERVA e BBE fossero parti correlate,
escluse tale circostanza in assenza di indicazioni in tal senso dai legali incaricati di
seguire l’operazione. L’inesistenza di un tale rapporto venne confermata
dall’amministratore delegato in una relazione fornita agli amministratori e al
Collegio Sindacale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 22
marzo 2016.
Infine, nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo
2016, ove alcuni consiglieri e il Presidente del Collegio Sindacale richiesero
ulteriori chiarimenti all’amministratore delegato della Società in merito all’
esistenza di rapporti fra parti correlate fra il fondo Whiteridge, socio di
maggioranza di KRE, ERVA e Steel s.r.l., nonché sulla base di un più complesso
quadro di rapporti intercorrenti fra la Società, Italidro e il dott. Gianluigi Facchini,
consulente della Società, il Presidente della Società, prof. Umansky ebbe ad
escludere la sussistenza di rapporti fra parti correlate sulla base di parere legale
richiesto in merito “… in quanto il dott. Gianluigi Facchini non avrebbe ricoperto la
carica di amministratore delegato né dirigente strategico del gruppo KR Energy”
(verbale CdA KRE del 22 marzo 2016 pag. 10 in basso) e che gli incarichi svolti dal
dott. Gianluigi Facchini per conto di Whiteridge avrebbero riguardato altra società
per una precedente operazione.
In sintesi. Nelle operazioni sopra richiamate sia alcuni amministratori diversi dal
Presidente e dell’amministratore delegato sia i sindaci, a cominciare dal suo
Presidente, hanno ripetutamente richiamato l’attenzione del Consiglio sulla
eventuale sussistenza di rapporti fra parti correlate fra il socio di maggioranza della
Società e fra le controparti e/o di eventuali conflitti di interesse, ricevendone le
risposte appena ricordate circa la inesistenza di qualsiasi rapporto fra parti
correlate e/o di conflitto di interesse.
Fermo quindi il pieno rispetto dell’adozione da parte del Collegio Sindacale delle
procedure per l’identificazione dei soggetti definibili “parti correlate” così come
disciplinata dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione
di KRE il 25 novembre 2010 e fermo altresì il conseguente pieno rispetto di tutte
le norme di riferimento in materia di conflitto di interesse che, come noto, ai sensi
dell’art.2391 cod. civ. deve essere dichiarato dall’amministratore, al momento
18
dell’adozione delle deliberazioni consiliari cui ha preso parte, il Collegio Sindacale
ha sempre richiamato l’attenzione sull’eventuale sussistenza di rapporti di
correlazione sia in base alla normativa statutaria sia ai regolamenti interni.
Punto 9) Operazioni e poteri degli amministratori
L’ultima richiesta di informazioni riguarda la verifica se le operazioni prima
descritte siano state approvate a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione o dal solo Comitato Esecutivo o dal solo amministratore
delegato.
Dalle verifiche svolte risulta che:
(i) Operazione Coser-EVA. Gli aspetti rilevanti a riguardo attengono a due
accordi distinti. Uno è quello della conclusione dell’accordo per la vendita di Cover
a EVA il 17 aprile 2015 nel quale l’amministratore delegato dott. Antonio Bruno è
intervenuto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile
2015. L’altro è quello della transazione della controversia insorta con EVA per la
quale l’amministratore delegato della Società era stato delegato a trattare al fine
di ottenere il miglior risultato per il recupero del proprio credito “con obbligo di
rendiconto e di ratifica ai prossimi consigli di amministrazione” (supra sub 1) pag.
4). Alla data odierna l’amministratore delegato non ha provveduto ad aggiornare
il Consiglio di Amministrazione sugli accordi intervenuti ed eseguiti con EVA.
(ii) Operazione KRE 11-Ascent. Il Contratto preliminare per l’acquisto di due
impianti eolici da Ascent è stato sottoscritto il giorno 5 giugno 2015
dall’amministratore delegato di KRE 11, dott. Antonio Bruno quale legale
rappresentante della società. Il Consiglio di Amministrazione di KRE il 12 giugno
2015 ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a finanziare la
controllata KRE 11 per permetterle di acquistare i predetti impianti da Ascent.
Parimenti, il contratto preliminare del giorno 8 maggio 2015 per l’acquisizione
della torre T8 è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di KRE 11, dott.
Antonio Bruno.
(iii) Operazione KRE WIND-Ascent. Il contratto di fornitura di 30 (poi ridotti a 20)
aereogeneratori è stato sottoscritto il 31 agosto 2015 dal dott. Antonio Bruno
quale amministratore delegato di KRE WIND e di KRE, obbligata in solido. Il
Consiglio di Amministrazione di KRE WIND nella stessa data del 31 agosto 2015
aveva autorizzato l’amministratore delegato dott. Antonio Bruno a perfezionare il
19
Progetto Mini eolico Sicilia, secondo le sopradescritte linee operative, compresa
la stipulazione del contratto di approvvigionamento, fornitura e montaggio di 30
aereogeneratori con Ascent. Il Progetto Mielico Sicilia era sostenuto da un
finanziamento da destinare alla controllata KRE WIND. Inoltre in data 26 agosto
2015 il Comitato Esecutivo di KRE aveva autorizzato a riguardo l’amministratore
delegato di KRE WIND. Il contratto di fornitura è stato infine ratificato dal Consiglio
di Amministrazione di KRE del 23 settembre 2015.
(iv) Operazione Italidro-BBE-ERVA. Italidro ha sottoscritto con ERVA il contratto di
acquisto dell’impianto idroelettrico il 23 febbraio 2016 con l’intervento del legale
rappresentante dott. Antonio Bruno. L’operazione era stata approvata dal
Comitato Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016. Il 22 marzo 2016 il Consiglio di
Amministrazione di KRE ribadiva inoltre l’assenza di approvazione del Consiglio di
Amministrazione e l’operazione veniva abbandonata.
(v) Operazione KRE-Rotalenergia. Le condizioni a cui è subordinato l’acquisto sono
state definite nella delibera del 30 maggio 2016 e del 10 giugno 2016. Il contratto
preliminare del 26 febbraio 2016 è stato sottoscritto dal dott. Antonio Bruno quale
amministratore unico di Kreidro, malgrado nel corso dell’adunanza del 29
dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione lo autorizzasse ad ottenere la sola
proroga dell’esclusiva fino al 15 gennaio 2016 e a differire la sottoscrizione del
preliminare al momento in cui sarebbe stata reperita la copertura finanziaria per
l’intera operazione. Come appena detto (supra sub Punto 5), l’amministratore
delegato dovrà verificare la ricorrenza di alcune condizioni indicate dal Consiglio
per poter concludere l’operazione, previa espressa approvazione dello stesso
Consiglio.
(vi) Incarico STEEL. In data 25 giugno 2015, l’amministratore delegato di KRE
in forza dei poteri allo stesso in quel momento attribuiti, provvedeva alla
sottoscrizione del contratto con STEEL, contratto che in nessuna altra successiva
occasione è strato oggetto di analisi e/o discussione da parte degli organi societari.
Punto 10 Le conclusioni e le proposte del Collegio Sindacale
A) Le proposte che il Collegio Sindacale intende formulare sono logicamente
influenzate dall’esito delle indagini svolte.
Le verifiche espletate si sono soffermate (i) sul contenuto delle delibere assunte
dal Consiglio di Amministrazione di KRE, sia nelle operazioni in cui è direttamente
intervenuta quale parte contrattuale sia in quelle in cui è intervenuta quale società
20
capo-gruppo in relazione alla definizione delle linee strategiche e agli interventi di
supporto finanziario delle società controllate; (ii) sulle delibere assunte dal
Comitato Esecutivo di KRE e sulle operazioni e sugli atti compiuti dagli organi
delegati; (iii) sulle vicende contrattuali oggetto di denuncia anche a confronto con
le decisioni assunte dagli organi di governo societario.
In estrema sintesi:
(i) Operazione Coser-EVA. L’accordo transattivo è stato concluso ed
eseguito dall’amministratore delegato senza che il Consiglio di Amministrazione
fosse stato informato dell’esito della trattativa con EVA per autorizzarlo alla
conclusione dell’accordo. Tutto ciò a prescindere dal merito delle pattuizioni
concordate (supra sub 1) pag. 4).
(ii) Operazione Italidro-BBE-ERVA. La vicenda contrattuale, anche in
considerazione dell’intervento di taluni consiglieri e dello stesso Collegio
Sindacale, si è conclusa con la risoluzione del contratto e la restituzione a KRE di
€900.000,00. Tuttavia, non si può non rilevare l’anomalia delle modalità di
estinzione del relativo debito di €900.000.00 realizzata mediante cessione del
credito che perviene a KRE WIND per estinguere un suo corrispondente debito
(futuro) verso Ascent in dipendenza del contratto di fornitura degli
aereogeneratori.
A ulteriore commento dell’anomalia si può aggiungere che il pagamento sarebbe
avvenuto direttamente su iniziativa di ERVA, “all’insaputa della Società”, di cui
l’amministratore delegato di KRE si è limitato a prendere atto (verbale Consiglio di
Amministrazione del 14 aprile 2016, pag. 51) e che non esiste documentazione
circa la proposta di ERVA di risolvere il contratto preliminare con Italidro né
pretesa alcuna di ERBA a riguardo.
(iii) Operazione KRE WIND-Ascent. Ad oggi KRE WIND ha pagato ad Ascent
€3.760.000,00, ossia il 65,7% del prezzo per 20 aereogeneratori e sono state
consegnate solo cinque turbine rispetto alle venti concordate e già dichiarate
come “merce pronta”. Nella sua comunicazione del 10 giugno 2016 la Società,
tramite l’amministratore delegato, ha rilevato che non sussisterebbe alcun
inadempimento da parte di Ascent per le ragioni ricordate prima al Punto 3).
(iv) Operazione KREnergy 11-Ascent. KR11 ha versato a vario titolo ad Ascent
la somma complessiva di €480.000, ma due impianti (T13 e T18) non sono stati
21
ancora allacciati alla rete del GSE, mentre l’impianto T8 non ancora stato acquisito.
Non risulta che la Società abbia assunto alcuna iniziativa a riguardo.
(v) Operazione Kreidro-Rotalenergia. In caso di mancato reperimento delle
risorse per la conclusione dell’operazione, non solo vi è la ragionevole certezza che
la Società perda la caparra di €540.000,00, ma sono stati assunti impegni nei
confronti dei venditori di Rotalenegia senza che l’amministratore avesse ricevuto
i relativi poteri da parte del Consiglio di Amministrazione anche in relazione alla
problematica generale del reperimento delle risorse necessarie, considerata
“anche la disponibilità della cassa sulla base di un piano previsionale condiviso”.
Si ritiene che le situazioni sopra descritte dimostrino come Comitato Esecutivo ed
amministratore delegato di KRE e delle sue controllate abbiano agito in modo
difforme dalle direttive degli organi di governo societario o in assenza delle
suddette direttive.
Gli aspetti critici attengono sia alla concreta attuazione delle deleghe sia
all’adeguata ed efficiente gestione dei flussi informativi fra organi delegati, organi
gestori e organi di controllo.
Ciò soprattutto per quanto attiene i sistemi di governance delle società
partecipate e le iniziative assunte dagli organi delegati che hanno agito senza le
preventive indicazioni della società capogruppo e, sovente, dando comunicazione
solo successiva di quanto effettuato, in modo tale da rendere assai difficoltoso il
controllo preventivo degli organi della capogruppo.
In particolare, la gestione dei flussi informativi, anche secondo le certamente non
adeguate previsioni del Modello Organizzativo attualmente in essere, suscita
notevole perplessità, considerato come le previsioni di procedure finalizzate alla
corretta diffusione delle informazioni rilevanti e dei documenti di corredo delle
stesse, ai fini dell’adozione delle opportune determinazioni da parte degli organi
gestori e di controllo della società capogruppo, siano rimaste sostanzialmente
inapplicate e/o non adeguatamente implementate, tanto da rendere assai
difficoltoso il dato di conoscenza effettiva della gestione dei rapporti con le società
controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF.
Preme sottolineare come rilievi simili risultino essere già stati effettuati dall’ODV
della società capogruppo, a partire dal settembre 2015, e che le attività di più
approfondita verifica - sollecitate al Collegio Sindacale con la denuncia ex art. 2408
cod. civ. – abbiano certamente dimostrato l’inadeguatezza della gestione dei
suddetti flussi informativi, rilevanti ai fini della concreta possibilità di verifica delle
22
modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o
da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, ha
dichiarato di attenersi.
Ciò costringe il Consiglio di Amministrazione a intervenire solo in via successiva,
limitando l’intervento ad una ratifica ex post dell’operazione avviata, con scarsa
capacità di incidere o modificare su condizioni già definite, ovvero alla bocciatura
tour court dell’operazione, con ciò determinando sia un’anomalia rispetto ad una
gestione efficiente sia un obiettivo rischio di danno in capo alla Società.
Le operazioni sopra descritte ne sono un significativo esempio.
B) Le conclusioni esposte inducono pertanto il Collegio Sindacale, dopo
l’odierna assemblea, a convocare d’urgenza un Consiglio di Amministrazione
di KRE Energia S.p.A. che sarà chiamato a deliberare in ordine:
1. alla revoca del Comitato Esecutivo e ai poteri ad esso conferiti con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015;
2. alla revoca di tutti i poteri delegati conferiti dal Consiglio di Amministrazione
con la citata delibera del 21 luglio 2015 con il recupero dei pieni poteri gestori
in capo all’intero Consiglio di Amministrazione che andrà a definire nuove
deleghe operative;
3. alla conseguente valutazione – ai fini di una corretta gestione del sistema di
governo societario con riferimento alle società controllate- della necessità, di
assumere ogni più opportuna iniziativa in merito, anche con riguardo ai poteri
delegati agli amministratori di queste ultime al fine di rendere più coerente il
sistema di corporate governance con la necessaria definizione delle nuove
deleghe operative che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della
capo-gruppo KREnergy S.p.A.;
4. alla valutazione dei fatti e delle conclusioni esposti nella presente Relazione al
fine di proporre ad una convocanda assemblea l’adozione di ogni delibera
opportuna e conseguente, ferma altresì l’adozione di ogni più opportuna
iniziativa del Collegio Sindacale;
5. all’adozione di ogni opportuna iniziativa per eliminare ogni criticità connessa
alla attuale gestione dei flussi informativi, sia con riferimento alla corretta...
 
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