"L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!"

tutti i messaggi degli utenti sono riferibili a loro personali considerazioni salvo che non citino espressamente terze fonti.

quindi le considerazioni che ho fatto prima sono esclusivamente opinione personale. opinione però mi pare suffragata da tanti fatti oggettivi.

riguardo l'avv.to Rimini certamente l'ho sentito. da quanto risulta dagli atti e dalle comunicazioni societarie non pare abbia fatto alcuna azione 'ufficiale'. cosa avvenuta invece lato fonsai e di cui è stata data ampia comunicazione.

in merito alla percentuale di azioni che il fol o altri potrebbero controllare ovviamente non ho notizie. come ho scritto nell'altro forum sono molto scettico sulla possibilità di mettere insieme un azionariato veramente parcellizzato come quello delle milano risparmio.
Ancor di più dopo il colpo di mano di Unipol con l'opa porcata con cui ha blindato (26%) nei fatti l'assemblea di risparmio.

Ovviamente nel caso teorico in cui Milano risparmio non partecipi alla fusione i dividendi arretrati dovranno essere corrisposti.

Ma se fino a qualche tempo fa questo scenario era, non dico probabile, ma possibile ora mi pare del tutto tramontato. IMHO :D
Quindi le Milano Risparmio hanno perso l'appeal speculativo che prima potevano avere.

Poi ognuno ragioni con la propria testa.

Per curiosita', quando lo hai sentito Rimini e cosa ti ha detto?
 
era pura solidarietà (con te chiaramente):D

chiaro. :D

mi par di capire che siamo gli eretici qua dentro... :D

comunque non capisco perché non ci si possa confrontare serenamente senza far scadere il dibattito.
se si allontana chi la pensa diversamente si finisce per discutere tra tifosi. e che utilità c'è?
 
Va' ricordato....

Infine, il 4° comma dell’art. 147 TUF stabilisce che l’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio.Va comunque precisato che gli spazi attribuiti all’autonomia statutaria non possono ritenersi illimitati ed appaiono anzi abbastanza contenuti, se si considera che tale autonomia incontra inevitabilmente due limiti: da un lato, quello della incomprimibilità della tutela legale, dall’altro, quello dell’inammissibilità di una estensione di poteri che entri in conflitto con la normativa inderogabile dettata dal legislatore in ordine alla struttura organizzativa ed all’assetto di poteri della società per azioni, nonché con il principio della riservatezza e dell’efficiente svolgimento dei processi deliberativi.62

lascerei fuori dalle millanterie persone che hanno nome e cognome. Imbarazzi inutili e controproducenti.
 
Va' ricordato....

Infine, il 4° comma dell’art. 147 TUF stabilisce che l’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio.Va comunque precisato che gli spazi attribuiti all’autonomia statutaria non possono ritenersi illimitati ed appaiono anzi abbastanza contenuti, se si considera che tale autonomia incontra inevitabilmente due limiti: da un lato, quello della incomprimibilità della tutela legale, dall’altro, quello dell’inammissibilità di una estensione di poteri che entri in conflitto con la normativa inderogabile dettata dal legislatore in ordine alla struttura organizzativa ed all’assetto di poteri della società per azioni, nonché con il principio della riservatezza e dell’efficiente svolgimento dei processi deliberativi.62

lascerei fuori dalle millanterie persone che hanno nome e cognome. Imbarazzi inutili e controproducenti.

Esatto! Questo e' rivolto Randolph.
 
Segnalo la terza chiusura a fila di Mir abbondantemente sopra il concambio.
Singolare per un titolo la cui fusione sia scontata. :cool:
 
Va' ricordato....

Infine, il 4° comma dell’art. 147 TUF stabilisce che l’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio.Va comunque precisato che gli spazi attribuiti all’autonomia statutaria non possono ritenersi illimitati ed appaiono anzi abbastanza contenuti, se si considera che tale autonomia incontra inevitabilmente due limiti: da un lato, quello della incomprimibilità della tutela legale, dall’altro, quello dell’inammissibilità di una estensione di poteri che entri in conflitto con la normativa inderogabile dettata dal legislatore in ordine alla struttura organizzativa ed all’assetto di poteri della società per azioni, nonché con il principio della riservatezza e dell’efficiente svolgimento dei processi deliberativi.62

lascerei fuori dalle millanterie persone che hanno nome e cognome. Imbarazzi inutili e controproducenti.

conveniente anche un ripasso sualla responsibilità penali degli amministratori.
Sopratutto quelli pregiudicati
 
panicooooooooo

..i cioti panicanoooooooooo
 
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