Salve,
avrei bisogno di un parere relativo alla liberazione di un immobile occupato dall'esecutato, senza titolo. Mi sono aggiudicato l'immobile ad un'asta giudiziaria; dall’ordinanza di vendita, risulta "occupato dall’esecutato e libero per la procedura".
In base all’art. 560 del codice di procedura civile:
e alle modalità di applicazione indicate dall’ordinanza di vendita dell’immobile de quo:
mi sembra di capire che il giudice può emettere il decreto di liberazione dell’immobile quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione, ed il provvedimento di rilascio è eseguito a cura del custode.
In seguito all'aggiudicazione, ho fatto richiesta al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile, ancor prima dell’emissione del decreto di trasferimento. Questi sostiene che non rientra tra i suoi compiti e che dovrò occuparmene io una volta che venga emesso il decreto di trasferimento.
Qualcuno può aiutarmi a dirimere la questione?
Grazie per l'attenzione.
avrei bisogno di un parere relativo alla liberazione di un immobile occupato dall'esecutato, senza titolo. Mi sono aggiudicato l'immobile ad un'asta giudiziaria; dall’ordinanza di vendita, risulta "occupato dall’esecutato e libero per la procedura".
In base all’art. 560 del codice di procedura civile:
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, [...]
IV. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano
e alle modalità di applicazione indicate dall’ordinanza di vendita dell’immobile de quo:
l’aggiudicatario potrà richiedere (ancor prima dell’emissione del decreto di trasferimento) al custode di procedere alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo. I relativi oneri (anche se sostenuti prima del deposito del decreto di trasferimento) saranno posti a carico esclusivo dell’aggiudicatario
mi sembra di capire che il giudice può emettere il decreto di liberazione dell’immobile quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione, ed il provvedimento di rilascio è eseguito a cura del custode.
In seguito all'aggiudicazione, ho fatto richiesta al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile, ancor prima dell’emissione del decreto di trasferimento. Questi sostiene che non rientra tra i suoi compiti e che dovrò occuparmene io una volta che venga emesso il decreto di trasferimento.
Qualcuno può aiutarmi a dirimere la questione?
Grazie per l'attenzione.