Occupiamoci ora dei quorum necessari alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, e ricordiamo quanto abbiamo già detto in occasione dello studio dell'assemblea ordinaria, riportando il primo comma dell'art. 2369 novellato dal d.lgs. 27\2010.
Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.
Come si vede per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, anche per l'assemblea straordinaria la regola sarà l'unica convocazione, mentre l'eccezione, statutaria, sarà nella seconda convocazione o anche in convocazioni successive alla seconda, sempre per previsione dello statuto.
Vediamo allora quali i quorum di questa unica convocazione.
È necessaria la presenza di almeno 1\5 del capitale sociale (quorum costitutivo) o la maggiore percentuale prevista dallo statuto; la delibera sarà approvata con il voto favorevole di almeno i 2\3 del capitale presente in assemblea (quorum deliberativo). Lo statuto (o la stessa legge) può comunque prevedere maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.