Notifica sentenza esecutiva e atto di precetto

  • Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link

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La notifica della sentenza esecutiva deve essere fatta prima della notifica del precetto tenuto conto che ci sono 30 gg per ricorrere in appello....

oppure può essere anche notificata contestualmente ?

in tal caso qual'è la differenza in caso di ricorso in appello ?
 
479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (1).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

-----------------------


Non c'è nessuna differenza per l'appello: in ogni caso se si vuole la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, bisogna chiederla al giudice dell'appello.
 
479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (1).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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Non c'è nessuna differenza per l'appello: in ogni caso se si vuole la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, bisogna chiederla al giudice dell'appello.


quando arriva il precetto si è intimati a pagare entro 10 giorni prima che arrivi l'UG per il pignoramento...
dunque non ci sarebbero i tempi per fare ricorso in appello (30gg) e ottenere la sospensiva ?
perchè in teoria l'UG si potrebbe presentare all'undicesimo giorno per eseguire il pignoramento..
 
quando arriva il precetto si è intimati a pagare entro 10 giorni prima che arrivi l'UG per il pignoramento...
dunque non ci sarebbero i tempi per fare ricorso in appello (30gg) e ottenere la sospensiva ?
perchè in teoria l'UG si potrebbe presentare all'undicesimo giorno per eseguire il pignoramento..

Se chi ha in mano il titolo esecutivo è deciso ad arrivare al pignoramento nel più breve termine (quello da te indicato), non hai praticamento modo per bloccarlo; puoi solo sperare di arrivare a bloccare il processo esecutivo se riesci ad ottenere la sospensiva.
 
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