Pace Contributiva - il riscatto delle scoperture contributive.

Salve signori e grazie a tutti per i vostri punti di vista sul tema che mi hanno portato a un dubbio….

Guardando la mia simulazione INPS il delta tra la data di pensione anticipata e quella di vecchiaia sono 6 anni e 2 mesi.

Se sfruttando qualsiasi tipo di riscatto come questa “pace”, riuscissi a far coincidere la data di pensione anticipata con quello di un eventuale RITA ovvero 10 anni prima della vecchiaia, quale sarebbe la miglior soluzione economica secondo voi?

Caso 1: 24 mesi NASPI, poi anticipata + complementare da fondo pensione

Caso 2: 24 mesi NASPI poi RITA 10 anni poi pensione vecchiaia più corposa?

A voi…

per me la rita non ha senso...

proviamo a formulare un esempio.
stipendio odierno di 2.000,00 euro mensili ( a spanne 26.000,00 annui ) con pensione di vecchiaia prevista del 70% di quest'ultimo, ovvero 1.400,00 ( a spanne 18.200,00 ) euro e messi nel fondo circa 100.000,00 euro per colmare il 30% a pensione raggiunta.
Visto che la differenza annua sarebbe di 7.800 euro con quei 100.000 euro potresti colmare la differenza per circa 13 anni.

Caso 1: con l'anticipata magari la pensione credo possa essere attorno al 60% e con i 7.800 euro annui arriveresti ad avere circa un 90% della tua ultima busta paga.

Caso 2: se usi il fondo complementare per 10 anni di rita ti ritrovi ad incassare circa 10.000,00 euro annui dal fondo ( che sarebbe circa un 40% del tuo ultimo stipendio ), ma allo stesso tempo non versando contributi in quegli anni ti ritroveresti con pensione assai grama.

L'ideale secondo me sarebbe NASPI per raggiungere la pensione di vecchiaia con cui poi integri l'assegno con quanto maturato sul fondo pensione.
 
per me la rita non ha senso...

proviamo a formulare un esempio.
stipendio odierno di 2.000,00 euro mensili ( a spanne 26.000,00 annui ) con pensione di vecchiaia prevista del 70% di quest'ultimo, ovvero 1.400,00 ( a spanne 18.200,00 ) euro e messi nel fondo circa 100.000,00 euro per colmare il 30% a pensione raggiunta.
Visto che la differenza annua sarebbe di 7.800 euro con quei 100.000 euro potresti colmare la differenza per circa 13 anni.

Caso 1: con l'anticipata magari la pensione credo possa essere attorno al 60% e con i 7.800 euro annui arriveresti ad avere circa un 90% della tua ultima busta paga.

Caso 2: se usi il fondo complementare per 10 anni di rita ti ritrovi ad incassare circa 10.000,00 euro annui dal fondo ( che sarebbe circa un 40% del tuo ultimo stipendio ), ma allo stesso tempo non versando contributi in quegli anni ti ritroveresti con pensione assai grama.

L'ideale secondo me sarebbe NASPI per raggiungere la pensione di vecchiaia con cui poi integri l'assegno con quanto maturato sul fondo pensione.
Comunque la pensione “grama” del caso 2 non sarebbe comunque più alta di quella del caso 1?
 
Comunque la pensione “grama” del caso 2 non sarebbe comunque più alta di quella del caso 1?
non credo...
nel primo caso hai pensione anticipata che nel mio caso arriverebbe a 66 anni e rotti... ( per quella di vecchiaia a 69 e rotti oggi come oggi ci perderei un 10% )
nel secondo caso tu intorno ai 60 anni usi la RITA per circa 10 anni e quindi non versi più contributi all'inps che quindi a 69 anni e rotti ti ben meno della pensione anticipata ( 6 anni in meno di contributi versati )
 
non credo...
nel primo caso hai pensione anticipata che nel mio caso arriverebbe a 66 anni e rotti... ( per quella di vecchiaia a 69 e rotti oggi come oggi ci perderei un 10% )
nel secondo caso tu intorno ai 60 anni usi la RITA per circa 10 anni e quindi non versi più contributi all'inps che quindi a 69 anni e rotti ti ben meno della pensione anticipata ( 6 anni in meno di contributi versati )
Non capisco scusa…..
Ma se diciamo a 60 anni blocco i versamenti smettendo in entrambi i casi di lavorare, congelo il montante INPS e sopravvivo con la Rita. Ma dopo 10 anni l’aspettativa di vita è più bassa e quindi il montante accumulato non rende di più?
L’esempio era quello di avere come data di partenza Rita=anticipata=10 anni prima della vecchiaia.
 
Non capisco scusa…..
Ma se diciamo a 60 anni blocco i versamenti smettendo in entrambi i casi di lavorare, congelo il montante INPS e sopravvivo con la Rita. Ma dopo 10 anni l’aspettativa di vita è più bassa e quindi il montante accumulato non rende di più?
L’esempio era quello di avere come data di partenza Rita=anticipata=10 anni prima della vecchiaia.
forse ti eri spiegato male...
nel primo caso avevi scritto :
Caso 1: 24 mesi NASPI, poi anticipata + complementare da fondo pensione

quindi io ho inteso che facevi 24 mesi di NASPI tipo dai 64 ai 66 anni, quindi pensione anticipata + fondo complementare.

Congeli si il montante e sicuramente la pensione anticipata sarà più bassa di quella che richiederai dopo alcuni anni di vecchiaia, ma non versando più nulla secondo me ti ritroverai con pensione assai "magra".

Io già adesso sulla simulazione tra l'andar con l'anticipata a 66 anni ( versando fino all'ultimo ) e quella di vecchia a 69 ( versando fino all'ultimo ) mi ritrovo con un 10% di differenza.
Quindi smettere già tipo a 60-62 pur non richiedendo pensione anticipata porterà sicuramente ad avere una pensione più leggera visto che si tratta degli ultimi anni lavorativi se hai avuto una carriera senza alti e bassi se per quella di vecchiaia dovresti fare 45/46 anni di lavoro e stacci 6/7 anni prima dovrai togliere dal simulatore inps un 15/20% da quello che arriveresti a percepire con quella di vecchiaia.
 

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi ((tra l'anno del primo e quello)) dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria (( parificandoli a periodi di lavoro)).
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere ((per il riscatto di cui al comma 1)) può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in ((un massimo di 120)) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti))

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Art. 1
126. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
127. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi dei commi da 126 a 130, con conseguente restituzione dei contributi.
128. La facoltà di cui al comma 126 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
129. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
130. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
Le due versioni della pace contributiva sono sostanzialmente identiche. Però nella nuova versione (2024-2025) non è più prevista la detrazione al 50%. Quindi mi chiedo se potrà essere portata almeno in deduzione dal momento che nel testo nulla dice.
Esiste forse una regola generale circa la deducibilità delle spese contributive come avviene ad esempio per i versamenti ai FP?
 
ah manco la detrazione c'è?!? e chi li riscatta sti anni, i matti?!?
 
Le due versioni della pace contributiva sono sostanzialmente identiche. Però nella nuova versione (2024-2025) non è più prevista la detrazione al 50%. Quindi mi chiedo se potrà essere portata almeno in deduzione dal momento che nel testo nulla dice.
Esiste forse una regola generale circa la deducibilità delle spese contributive come avviene ad esempio per i versamenti ai FP?
bella domanda !

in effetti la convenienza di questa nuova pace non è per niente chiara
 
bella domanda !

in effetti la convenienza di questa nuova pace non è per niente chiara
io già ho deciso di cestinare quella vecchia che mi è arrivata mese scorso e se questa è così manco ci penso a chiedere magari una copertura assai più breve 5/6 mesi anzichè 3 anni.
Poi se tanto mi da tando ( ora puntano a vendere 4% di Eni per portare a casa 2 miliardi di euro ) in futuro quando non ci consentiranno di fare deficit allegri come negli ultimi anni ste norme verranno continuamente riproposte per portare a casa qualche soldo.

Penso comunque che la detrazione del 50% sia data per scontata.
 
Ultima modifica:
Facciamo una prova, da assoluti incompetenti:

reddito 38'000 € => aliquota 23%

detrazione 50% del pagamento annuale di 5'000 € = 2'500 € => reddito imponibile 35'500 € => imposta 8'165 €

oppure

deduzione 5'000 € da 38'000 € = 33'000 € => imposta 7'590 €

dunque mi pare conveniente la deduzione rispetto alla detrazione


cosa ne dite ??

:wtf: :wtf:
 
Facciamo una prova, da assoluti incompetenti:

reddito 38'000 € => aliquota 23%

detrazione 50% del pagamento annuale di 5'000 € = 2'500 € => reddito imponibile 35'500 € => imposta 8'165 €

oppure

deduzione 5'000 € da 38'000 € = 33'000 € => imposta 7'590 €

dunque mi pare conveniente la deduzione rispetto alla detrazione


cosa ne dite ??

:wtf: :wtf:
A parte che non puoi scegliere tra deduzione e detrazione, una detrazione del 50% è sempre più conveniente di una deduzione, visto che una deduzione nel caso migliore ti va a diminuire l'aliquota più alta dell'IRPEF che è 43%.
 
A parte che non puoi scegliere tra deduzione e detrazione, una detrazione del 50% è sempre più conveniente di una deduzione, visto che una deduzione nel caso migliore ti va a diminuire l'aliquota più alta dell'IRPEF che è 43%.
A parte il non poter scegliere, che è ovvio, non mi hai proprio convinto

Si deve tener conto che la detrazione è dall'imponibile, mentre la deduzione è dalla tassa

nel caso che ho preso per esempio il risultato a te viene diverso ??
 
Ultima modifica:
Facciamo una prova, da assoluti incompetenti:

reddito 38'000 € => aliquota 23%

detrazione 50% del pagamento annuale di 5'000 € = 2'500 € => reddito imponibile 35'500 € => imposta 8'165 €

oppure

deduzione 5'000 € da 38'000 € = 33'000 € => imposta 7'590 €

dunque mi pare conveniente la deduzione rispetto alla detrazione


cosa ne dite ??

:wtf: :wtf:
Hai sbagliato il calcolo dell'IRPEF e l'applicazione della detrazione.
Cominciamo con il calcolo dell'IRPEF: un imponibile pari a € 38.000,00 determina un'IRPEF pari a € 9.940,00 (aliquota 23% fino a € 28.000,00 per un importo pari a € 6.440,00 e aliquota 35% su € 10.000,00 per un importo pari a € 3.500,00).
Applicando la deduzione, quindi, l'imponibile ridotto a € 33.000,00 determina un'IRPEF paria a € 8.190,00 (aliquota 23% fino a € 28.000,00 per un importo pari a € 6.440,00 e aliquota 35% su € 5.000,00 per un importo pari a € 1.750,00).
Applicando la detrazione, invece, l'IRPEF pari a € 9.940,00 deve essere diminuita di € 2.500,00 per un importo netto pari a a € 7.440,00.
Nel caso in argomento, quindi, la detrazione è più conveniente della deduzione.
 
Non capisco cosa sia questo calcolo e confronto tra deduzione e detrazione come se ci fosse una possibilità di scelta e non una legge che la regoli...
 
Hai sbagliato il calcolo dell'IRPEF e l'applicazione della detrazione.
Cominciamo con il calcolo dell'IRPEF: un imponibile pari a € 38.000,00 determina un'IRPEF pari a € 9.940,00 (aliquota 23% fino a € 28.000,00 per un importo pari a € 6.440,00 e aliquota 35% su € 10.000,00 per un importo pari a € 3.500,00).
Applicando la deduzione, quindi, l'imponibile ridotto a € 33.000,00 determina un'IRPEF paria a € 8.190,00 (aliquota 23% fino a € 28.000,00 per un importo pari a € 6.440,00 e aliquota 35% su € 5.000,00 per un importo pari a € 1.750,00).
Applicando la detrazione, invece, l'IRPEF pari a € 9.940,00 deve essere diminuita di € 2.500,00 per un importo netto pari a a € 7.440,00.
Nel caso in argomento, quindi, la detrazione è più conveniente della deduzione.
mmm ... No!

Che io sappia la detrazione è dall'imponibile, mentre la deduzione è dalla tassa

Sbaglio ??

Il confronto è fra la nuova pace contributiva e la vecchia, che mi pare comportasse la deduzione, come il riscatto di laurea

Certo posso sbagliare
 
Non capisco cosa sia questo calcolo e confronto tra deduzione e detrazione come se ci fosse una possibilità di scelta e non una legge che la regoli...
Il calcolo serve solo a far capire come applicare correttamente la deduzione o la detrazione, atteso che la pace contributiva della quale è possibile usufruire oggi non prevede la possibilità della detrazione che, invece, era una caratteristica della pace contributiva della quale è stato possibile usufruire tra il 2019 e il 2021.
Non dimenticare, poi, che in alcuni casi il legislatore lascia la scelta tra detrazione e deduzione al contribuente, come, ad esempio, per le donazioni alle ONLUS.
 
mmm ... No!

Che io sappia la detrazione è dall'imponibile, mentre la deduzione è dalla tassa

Sbaglio ??

Il confronto è fra la nuova pace contributiva e la vecchia, che mi pare comportasse la deduzione, come il riscatto di laurea

Certo posso sbagliare
Sbagli, perché... è esattamente il contrario: la deduzione comporta la diminuzione dell'imponibile, mentre la detrazione comporta la diminuzione dell'imposta.
 
Scusa ma continuo a non capire.
Se la legge non prevede un trattamento fiscale di favore ad una spesa, perché dovreste pensare che si possa dedurre o detrarre?!? Se non è previsto , non si può fare... dove sbaglierei?!?
 
Scusa ma continuo a non capire.
Se la legge non prevede un trattamento fiscale di favore ad una spesa, perché dovreste pensare che si possa dedurre o detrarre?!? Se non è previsto , non si può fare... dove sbaglierei?!?
Non ho mai scritto che sbagli e, senza alcuna polemica, ripeto che il calcolo che ho postato serve solo a far capire come applicare correttamente la deduzione o la detrazione, atteso che la pace contributiva della quale è possibile usufruire oggi non prevede la possibilità della detrazione che, invece, era una caratteristica della pace contributiva della quale è stato possibile usufruire tra il 2019 e il 2021.
In alcuni casi, invece, il legislatore lascia la scelta tra detrazione e deduzione al contribuente, come, ad esempio, per le donazioni alle ONLUS.
 
Sbagli, perché... è esattamente il contrario: la deduzione comporta la diminuzione dell'imponibile, mentre la detrazione comporta la diminuzione dell'imposta.
Grazie del chiarimento !!

È quasi da un anno che non bazzico col 730 :asd: :boh:
 
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