Periodo di comporto e residenza / domicilio all'estero

casamia

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Come da titolo, @Lawyer2020 , @camp e tutti quelli che gentilmente ci sono gia' passati, chiedo conferma sul fatto che si possa chiedere la revoca delle dimissioni lavorative entro 7 gg ( ma da cosa, dall'invio o dalla ricezione della lettera cartacea ) dall'invio della pec , senza conseguenza giuridica alcuna.

E anche sul fatto che il periodo di comporto possa sussistere anche all'estero e se l'iscrizione all'Aire ha rilevanza o meno.
Per chiarire

lavoro svolto in Italia da dipendente, richiesta periodo di comporto e domicilio ( o residenza ) all'estero per motivi di cura.
 
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Se vuoi dare le dimissioni dal tuo posto di lavoro dovrai seguire una procedura online di Dimissioni Volontarie. Per accedere alla procedura, puoi collegarti al sito Servizi.lavoro.gov.itApre in una nuova scheda

L’autorità competente responsabile della procedura è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura, visita l'URP onlineApre in una nuova scheda.

Puoi inviare personalmente il modulo, accedendo al portale con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Puoi ottenere:

In alternativa, puoi rivolgerti ad uno dei seguenti soggetti autorizzati: patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso non ti serve né lo SPID, né la carta d’identità elettronica (CIE). In caso tu ti rivolga ad un soggetto autorizzato, verrai identificato e ti verrà chiesto di firmare una delega, prodotta dal sistema del Ministero, prima di poter procedere con la trasmissione delle dimissioni.

Dopo aver effettuato l’accesso puoi accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Durante la compilazione ti verranno chiesti alcuni dati identificativi:

  • per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 il sistema recupererà automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.
  • per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2008, dovrai indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo e-mail o PEC. Nello stesso form online, dovrà essere specificata la tipologia di dimissioni che si intende inviare, scegliendo tra dimissioni volontarie o per giusta causa o risoluzione consensuale.
Sempre dopo aver eseguito l’accesso, tu o il soggetto abilitato scelto potrete inviare un modulo di revoca di una dimissione già trasmessa, in questo caso è sufficiente ricercare tramite una specifica funzionalità di ricerca il modulo da revocare e in corrispondenza di questo, attivare l’invio del ripensamento (possibile entro 7 giorni dalla data di trasmissione delle dimissioni da revocare). Non è richiesto alcun dato aggiuntivo rispetto a quanto già trasmesso con le dimissioni.

I dati compilati, una volta confermati, saranno inseriti in automatico in un file in formato PDF ed inviati automaticamente al datore di lavoro dal seguente indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Puoi comunque in ogni momento visionare lo storico delle dimissioni accedendo alla procedura.

Non sono soggetti a questa procedura i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione, le ipotesi di convalida presso l'ITL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

Hai 7 giorni di tempo per revocare la comunicazione di dimissioni. La comunicazione avviene in maniera automatica e ha decorrenza secondo la tempistica indicata da te stesso durante la procedura.

L’obbligo comunicativo è assolto con l’invio della comunicazione obbligatoria, non è prevista nessuna procedura (né di controllo né di validazione) che deve essere espletata da soggetti diversi dagli obbligati e abilitati per l’accettazione della stessa.

La procedura è disponibile in lingua italiana.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - art. 26
 
Come da titolo, @Lawyer2020 , @camp e tutti quelli che gentilmente ci sono gia' passati, chiedo conferma sul fatto che si possa chiedere la revoca delle dimissioni lavorative entro 7 gg ( ma da cosa, dall'invio o dalla ricezione della lettera cartacea ) dall'invio della pec , senza conseguenza giuridica alcuna.
Ciao.
A pena di inefficacia, le dimissioni si comunicano esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
Stessa procedura per la revoca delle stesse.
 
ops, visto ora che ti eri già risposto da solo :D
 
PS. Tieni presente che, decorsi i sette giorni utili per inviare la revoca, è possibile inviare un'altra domanda di dimissioni per lo stesso rapporto di lavoro, ma la seconda volta non sarà più possibile revocarla.
 
Perché un mio collega voleva dare le dimissioni, poi ha scoperto di poter usufruire del comporto, anche se poi domiciliato all'estero ma NON iscritto all'Aire.

Infatti la domanda è ; possibile usufruire del periodo di comporto anche se si è domiciliati ( ma non residenti) all'estero e nel caso invece in cui una persona fosse anche residente all'estero e iscritta all'AIRE?

@umil3
 
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e' scritto sempre nella norma vero? perchè nel sito non lo leggo
sinceramente non trovo il riferimento normativo.
per esperienza personale (ho già dato dimissioni e revocate anni fa) se seguo ora la procedura ho un avviso che alla seconda richiesta sarebbero irrevocabili
 
sinceramente non trovo il riferimento normativo.
per esperienza personale (ho già dato dimissioni e revocate anni fa) se seguo ora la procedura ho un avviso che alla seconda richiesta sarebbero irrevocabili
il periodo di comporto all'estero ( se il lavoro era originariamente in Italia) è fattibile ( esigenze di cura )?

@camp
 
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