Polizze vita valide per la successione?

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

Per il resto non c'è una distinzione tra unit, index o gestione separata ... la discrimanante è "la congruità e la logica dell'operazione" ... credo ...

Ciao :)
La differenza l'ha evidenziata la cassazione nelle linked (se ritrovo la sentenza la posto sul forum).

Non so se lo stesso principio si possa applicare anche alle polizze vita legate alla gestione separata.

Difatti sulla prestazione di linked e vita si paga il 12,5% sulla plusvalenza, quindi potrebbere essere equiparate ad una rendita finanziaria e non essere tutelate dall'art.1920 c.c.

Sicuramente non è applicabile su un indennizzo caso morte perchè i premi pagati sono serviti per pagare una prestazione al verificarsi di uno specifico evento.

Difatti il capitale erogato caso morte non è soggetto a tassazione, non va dichiarato ed anche se convertito in rendita vitalizia non va aggiunto al proprio reddito.

Al verificarsi dell'evento il credito è unicamente tra il beneficiario e la compagnia assicuratrice. Il contraente non può rivendicare nessun diritto, e di conseguenza neppure gli eredi.

Per quanto ne so non sono mai state poste obiezioni di legittima sul capitale caso morte ma solo sui premi pagati per il conseguimento del capitale di riscatto caso vita. Il caso morte è altra cosa.

Ciò che vorrebbe ottenere l'amico lambda è fattibile, ma va pianificato correttamente.
 
La differenza l'ha evidenziata la cassazione nelle linked (se ritrovo la sentenza la posto sul forum).

Non so se lo stesso principio si possa applicare anche alle polizze vita legate alla gestione separata.

Difatti sulla prestazione di linked e vita si paga il 12,5% sulla plusvalenza, quindi potrebbere essere equiparate ad una rendita finanziaria e non essere tutelate dall'art.1920 c.c.

Sicuramente non è applicabile su un indennizzo caso morte perchè i premi pagati sono serviti per pagare una prestazione al verificarsi di uno specifico evento.

Difatti il capitale erogato caso morte non è soggetto a tassazione, non va dichiarato ed anche se convertito in rendita vitalizia non va aggiunto al proprio reddito.

Al verificarsi dell'evento il credito è unicamente tra il beneficiario e la compagnia assicuratrice. Il contraente non può rivendicare nessun diritto, e di conseguenza neppure gli eredi.

Per quanto ne so non sono mai state poste obiezioni di legittima sul capitale caso morte ma solo sui premi pagati per il conseguimento del capitale di riscatto caso vita. Il caso morte è altra cosa.

Ciò che vorrebbe ottenere l'amico lambda è fattibile, ma va pianificato correttamente.

Tuareg fidati il caso morte o riscatto non cambiano nulla, se nella polizza metti soldi che ledono la legittima quella polizza è a super rischio (meglio non farla)...
ho avuto personalmente un'esperienza simile (qualche anno fa, adesso la cosa è ancor più consolidata) per una lite con un famigliare per una eredità nel quale questo famigliare aveva fatto mettere tutto il patrimonio del de cuius in una polizza vita (se ricordo a gestione separata) due anni prima della morte con lui come unico beneficiario...
bene, dopo una letterina del mio avvocato che elencava un certo numero di casistiche simili e le sentenze dei tribunali, non è neanche stato necessario andare in causa, il suo avocato gli ha consigliato di transaree chiudere la questione perchè la lesione di legittima era troppo palese:rolleyes:
che poi si raccontino molte "palle" a proposito delle polizze è altro discorso, ma i tribunali poi decidono e la questione è ormai assai consolidata
 
Tuareg fidati il caso morte o riscatto non cambiano nulla, se nella polizza metti soldi che ledono la legittima quella polizza è a super rischio (meglio non farla)...
ho avuto personalmente un'esperienza simile (qualche anno fa, adesso la cosa è ancor più consolidata) per una lite con un famigliare per una eredità nel quale questo famigliare aveva fatto mettere tutto il patrimonio del de cuius in una polizza vita (se ricordo a gestione separata) due anni prima della morte con lui come unico beneficiario...
bene, dopo una letterina del mio avvocato che elencava un certo numero di casistiche simili e le sentenze dei tribunali, non è neanche stato necessario andare in causa, il suo avocato gli ha consigliato di transaree chiudere la questione perchè la lesione di legittima era troppo palese:rolleyes:
che poi si raccontino molte "palle" a proposito delle polizze è altro discorso, ma i tribunali poi decidono e la questione è ormai assai consolidata

fever nel tuo esempio parli ancora di una polizza vita a capitalizzazione.

Nel caso morte i premi non sono rivendicabili perchè sono un costo "a perdere" in caso vita.

Seguendo il tuo ragionamento potresti rifarti sul capitale caso vita, ma in caso morte questo viene azzerato perchè viene pagato il caso morte.
Nel caso vita invece si azzera il caso morte e viene pagato il caso vita (e qui potrebbe sorgere il contenzioso di legittima o di pignorabilità limitatamente ai premi versati).

Può sembrare confuso, ma la ripartizione delle componenti del premio è molto chiara e distingue le differenti prestazioni per tipo e quantità.

Il capitale d'indennizzo caso morte è trattato fiscalmente e giuridicamente in modo differente di un capitale caso vita, perchè ha origine da un diverso trattamento della corrispondente componente di premio.

E per finire consentimi di ricordare che l'art.1920 del codice civile sulle assicurazioni vita non è esattamente una "palla raccontata a proposito delle polizze" ma è una delle norme del codice su cui si basa la procedura forense.
 
Ultima modifica:
il punto è che se io faccio una caso morte in età avanzata, pago ovviamente un premio molto elevato

a quel punto si potrebbe ipotizzare che questa polizza che ho fatto non è un caso morte ma una polizza vita mascherata

se poi spunta fuori qualcuno a reclamare la sua quota di eredità, un suo credito, ecc. ecco che un giudice può fare 1 + 1 = 2 e la tua polizza caso morte te la puoi scordare
 
il punto è che se io faccio una caso morte in età avanzata, pago ovviamente un premio molto elevato

a quel punto si potrebbe ipotizzare che questa polizza che ho fatto non è un caso morte ma una polizza vita mascherata

se poi spunta fuori qualcuno a reclamare la sua quota di eredità, un suo credito, ecc. ecco che un giudice può fare 1 + 1 = 2 e la tua polizza caso morte te la puoi scordare

esatto... ed è così da moltissimo...
nel mio caso premio unico, caso vita era rendimento gestione, caso morte rendimento gestione forse +0,1% quindi 100,1% (tipico di queste polizze e per età avanvate). i giudici una cosa del genere con lesione di legittima non la accettano più da un bel pezzo, è un aggiramento di altre leggi del codice civile (parte sulle eredità).
e il bello è che le banche o le assicurazioni le vendono ancora così... e i tribunali son pieni di sentenze e cause...
 
poi non c'è problema, se uno non mi crede la faccia, ma speri di non ledere la legittima o speri di avere dei coeredi che dormono :D
nel qual caso tutto va bene ;)
 
citazione "assinews risponde"

L'articolo 1923 del codice civile - diritti dei creditori e degli eredi - al primo comma dice: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita quali le caso morte, caso vita, miste, in valuta, index e unit linked, ecc. non sono sequestrabili o pignorabili.
Qualcosa è cambiato quando la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 25 gennaio - 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all'articolo 1923 con l'obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse uno scudo giuridico al riparo dei creditori.

La Corte di Cassazione ritiene che, oggetto delle speciali tutele previste dall'articolo 1923 come impignorabilità e insequestrabilità, siano la rendita o il capitale erogati a favore del contraente o del beneficiario al verificarsi dell'evento per cui è stato stipulato il contratto.

L'indennizzo finale che l'assicuratore paga a favore dei beneficiari nel caso morte e il capitale e/o rendita a favore del contraente o del beneficiario nel caso vita sono esenti da pignoramento, da sequestri e anche dal fallimento.
Il raggiungimento dell'evento assicurato rappresenta la concretizzazione del contratto stipulato e l'indennizzo finale la sua conclusione.

Diversa è l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha sentenziato riguardo ai riscatti effettuati prima che l'evento oggetto di contratto si sia realizzato.
Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell'assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono essere aggredite dai creditori e confluiscono nel fallimento.

In pratica, l'impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked,…sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell'evento assicurato, altrimenti, se si effettua un disinvestimento anticipato si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori.

Innovativa è invece la pronuncia del Tribunale di Parma del 10.08.2010, con la quale si dichiara la non applicabilità del divieto di pignoramento delle polizze vita a quelle rientranti nelle categorie unit ed index linked.


Poi, ovviamente, ciascuno tragga le sue conclusioni.

ciao :)
 
siamo d'accordo, ma puoi essere sicuro al 100% che un domani non spunti fuori un giudice e poi altri di vari grado che dicano che una caso morte sottoscritta a 60 anni serve a nascondere soldi e quindi te la pignora?

tieni conto che fino all'anno 2000 non esisteva una cassazione sulla pignorabilità delle polizze, poi da quel momento la musica cambiò
 
...che poi si raccontino molte "palle" a proposito delle polizze è altro discorso, ma i tribunali poi decidono e la questione è ormai assai consolidata
Le "palle" vengono spesso raccontate da ambo le parti ... :o ... smettiamola di fare i superiori e discutiamo serenamente ... :cool:
Come fai a "mischiare" un indennizzo con un rimborso ? :mmmm:
Hanno caratteristiche molto diverse, non vorrei che ti stia facendo ingannare dalla copertura caso morte marginale ed accessoria presente nelle varie unit, index e gestione separata (che, per inciso, è una barzelletta...:censored:) dalla copertura "solo" caso morte...
Il caso da te citato non riguarda una polizza solo caso morte ...
...
Il capitale d'indennizzo caso morte è trattato fiscalmente e giuridicamente in modo differente di un capitale caso vita, perchè ha origine da un diverso trattamento della corrispondente componente di premio.

E per finire consentimi di ricordare che l'art.1920 del codice civile sulle assicurazioni vita non è esattamente una "palla raccontata a proposito delle polizze" ma è una delle norme del codice su cui si basa la procedura forense.
OK!
il punto è che se io faccio una caso morte in età avanzata, pago ovviamente un premio molto elevato

a quel punto si potrebbe ipotizzare che questa polizza che ho fatto non è un caso morte ma una polizza vita mascherata

se poi spunta fuori qualcuno a reclamare la sua quota di eredità, un suo credito, ecc. ecco che un giudice può fare 1 + 1 = 2 e la tua polizza caso morte te la puoi scordare
Qui stiamo sconfinando nella fantascienza ... ma considerando anche gli estremi ci può stare ...
Certo che se io ho un capitale di 100 e faccio un polizza di caso morte con premio pari a 90 e copertura di 1.000 qualche sospetto viene ... :D
Ma la normativa oggi mi obbliga a considerare le caratteristiche dell'investitore ed in un caso limite come questo credo che la compagnia rischia di passare dei guai ...
Poi, per carità, io non mi sorprendo più di nulla da tempo ...

Ciao :)
 
più che il capitale che impiego, è la logica: una caso morte a 65 anni, che costa una barca di soldi rispetto al capitale assicurato, quanto è logica?

se poi spunta fuori un erede o un creditore...vacci tu dal giudice a dire che volevi coprirti dalla morte e non volevi sottrarre soldi a loro :rolleyes:
 
Dispositivo dell'art. 1923 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; l.f. 6 ss.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555] (1).

Note
(1) La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Il legislatore infatti stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare. La legge però considera il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto.
 
più che il capitale che impiego, è la logica: una caso morte a 65 anni, che costa una barca di soldi rispetto al capitale assicurato, quanto è logica?..
Su questo punto lapensiamo uguale...
...Certo che se io ho un capitale di 100 e faccio un polizza di caso morte con premio pari a 90 e copertura di 1.000 qualche sospetto viene ... :D...
Ma dubito che una compagnia si presti a qualcosa di simile ... insomma mi sembra più un caso accademico ...

Ma facendo l'avvocato del diavolo... a fronte di un capitale di 100 ed un'età di 70 anni due polizze a con premio unico pari 5 ai nipoti ... che problemi presenterebbe ? (ammesso che una compagnia li stipuli).

Ciao :)
 
per i più "ricchi" esiste anche una caso morte vita intera :)
 
Cassazione Civile II, sentenza 6351 del 23-03-2006

Successioni e donazioni - Donazioni indirette - Assicurazione sulla vita
Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertato, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi
 
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