vivaslan
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Sono intestatario di un immobile come prima casa e attualmente mi da un buon rendimento con la locazione. Però vorrei venderlo tra uno o due anni.
Vivo nella casa di mia moglie che è intestata come prima casa a lei.
Devo comprare un importante immobile all’asta giudiziaria e non volevo pagare una barcata di quattrini intestandomela come seconda casa.
Sono stato dal notaio e mi ha prospettato questo. Posso fare l’asta e in caso di aggiudicazione del lotto, potrei intestarmi la nuova proprietà come prima casa facendo una donazione a mia moglie o mio figlio entro 12 mesi del primo immobile.
Il problema poi sarebbe la scarsa vendibilità della casa donata quando deciderò di venderla.
Questo si potrebbe risolvere facendo un mutuo dissenso, cioè lo scioglimento volontario della donazione.
Il mutuo dissenso serve a recuperare la commerciabilità dell'immobile o per consentire che sull'immobile possa essere concessa ipoteca a garanzia di un finanziamento.
Si è quindi prospettata la necessità che le parti dell'atto di donazione (donante e donatario) addivengano al preventivo scioglimento consensuale della donazione effettuata, in modo da ripristinare la situazione anteriore alla donazione e per far alienare il bene direttamente dal donante anziché dal donatario.
L’operazione è giuridicamente possibile.
Il punto è che possa essere considerata una elusione fiscale, la quale consiste in un comportamento che si concretizza in una serie di operazioni che prese singolarmente non violano specifiche norme di legge, ma nel loro complesso sono da considerarsi illecite perché consentono un indebito risparmio fiscale.
Ai sensi dell’art. 10 bis. L. 27/07/2000 n. 212, come modificato dall’art. 7 d.lgs 24/09/2015 n. 156 “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
La norma precisa che per operazioni prive di sostanza economica si intendono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.
Nel caso prospettato, pertanto, può concretizzarsi una ipotesi di abuso del diritto?
Vivo nella casa di mia moglie che è intestata come prima casa a lei.
Devo comprare un importante immobile all’asta giudiziaria e non volevo pagare una barcata di quattrini intestandomela come seconda casa.
Sono stato dal notaio e mi ha prospettato questo. Posso fare l’asta e in caso di aggiudicazione del lotto, potrei intestarmi la nuova proprietà come prima casa facendo una donazione a mia moglie o mio figlio entro 12 mesi del primo immobile.
Il problema poi sarebbe la scarsa vendibilità della casa donata quando deciderò di venderla.
Questo si potrebbe risolvere facendo un mutuo dissenso, cioè lo scioglimento volontario della donazione.
Il mutuo dissenso serve a recuperare la commerciabilità dell'immobile o per consentire che sull'immobile possa essere concessa ipoteca a garanzia di un finanziamento.
Si è quindi prospettata la necessità che le parti dell'atto di donazione (donante e donatario) addivengano al preventivo scioglimento consensuale della donazione effettuata, in modo da ripristinare la situazione anteriore alla donazione e per far alienare il bene direttamente dal donante anziché dal donatario.
L’operazione è giuridicamente possibile.
Il punto è che possa essere considerata una elusione fiscale, la quale consiste in un comportamento che si concretizza in una serie di operazioni che prese singolarmente non violano specifiche norme di legge, ma nel loro complesso sono da considerarsi illecite perché consentono un indebito risparmio fiscale.
Ai sensi dell’art. 10 bis. L. 27/07/2000 n. 212, come modificato dall’art. 7 d.lgs 24/09/2015 n. 156 “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
La norma precisa che per operazioni prive di sostanza economica si intendono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.
Nel caso prospettato, pertanto, può concretizzarsi una ipotesi di abuso del diritto?