Salute a tutti .
Riporto in calce l'art.5 della Legge Bersani ( Liberalizzazioni - bis ) appena approvata al Senato x chiedere un vs. parere :
........ omissis
Assicurazioni (articolo 5). Divieto alle compagnie assicurative e loro agenti di stipulare clausole di distribuzione esclusive di polizze relative a tutti i rami danni. Il divieto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, fatta salva la possibilità di adeguare i contratti già stipulati entro il 1° gennaio 2008. L’impresa di assicurazione in caso di nuovo contratto relativo a un veicolo ulteriore acquistato da una persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente convivente del nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto all’ultimo attestato di rischio ottenuto sul veicolo già assicurato. Qualsiasi variazione della classe di merito è subordinata all’accertamento dell’effettiva responsabilità del contraente, in quanto responsabile principale del sinistro, come risulta dalla liquidazione del danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale al quale l’assicurazione dovrà conformarsi. Se manca un responsabile principale del sinistro o in via provvisoria e salvo conguaglio la responsabilità si conteggia pro quota per il numero di conducenti coinvolti. A carico delle assicurazioni l’obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative della classe di merito. Prevista la realizzazione di un servizio informativo, sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che consenta ai consumatori di comparare le tariffe applicate dalle assicurazioni, in relazione al proprio profilo individuale. Si utilizzerà il sistema tariffario organizzato dall’Isvap, completo di tutte le estensioni. Nei contratti diversi dal ramo vita di durata poliennale gli assicurati possono recedere annualmente dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni (la novità è efficace per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre la facoltà di recesso può essere esercitata solo se il contratto di assicurazione ha avuto una durata di almeno 3 anni). Per questa ultima novità, prevista dal comma 4, il termine di adeguamento è il 1° agosto 2007. Nulle le clausole contrattuali in contrasto con le nuove previsioni introdotte dall’articolo. Gli operatori hanno la facoltà di adeguare le clausole vigenti alla data del 2 febbraio 2007 entro il 3 aprile 2007 (prevista solo una deroga limitata all’applicazione del comma 4, per il quale il termine di adeguamento scade il 1° agosto 2007).
La domanda è la seguente :
Poichè con la stessa Compagnia assicurativa ho in essere 2 contratti ( il primo con vettura A , 1 classe di merito , già rinnovato ; il secondo con vettura B , 12 classe di merito , che scadrà il 04.04.2007 ) , alla scadenza del secondo contratto potrò avvalermi della facoltà di cui all'art. 5 della legge Bersani ????
Riporto in calce l'art.5 della Legge Bersani ( Liberalizzazioni - bis ) appena approvata al Senato x chiedere un vs. parere :
........ omissis
Assicurazioni (articolo 5). Divieto alle compagnie assicurative e loro agenti di stipulare clausole di distribuzione esclusive di polizze relative a tutti i rami danni. Il divieto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, fatta salva la possibilità di adeguare i contratti già stipulati entro il 1° gennaio 2008. L’impresa di assicurazione in caso di nuovo contratto relativo a un veicolo ulteriore acquistato da una persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente convivente del nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto all’ultimo attestato di rischio ottenuto sul veicolo già assicurato. Qualsiasi variazione della classe di merito è subordinata all’accertamento dell’effettiva responsabilità del contraente, in quanto responsabile principale del sinistro, come risulta dalla liquidazione del danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale al quale l’assicurazione dovrà conformarsi. Se manca un responsabile principale del sinistro o in via provvisoria e salvo conguaglio la responsabilità si conteggia pro quota per il numero di conducenti coinvolti. A carico delle assicurazioni l’obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative della classe di merito. Prevista la realizzazione di un servizio informativo, sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che consenta ai consumatori di comparare le tariffe applicate dalle assicurazioni, in relazione al proprio profilo individuale. Si utilizzerà il sistema tariffario organizzato dall’Isvap, completo di tutte le estensioni. Nei contratti diversi dal ramo vita di durata poliennale gli assicurati possono recedere annualmente dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni (la novità è efficace per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre la facoltà di recesso può essere esercitata solo se il contratto di assicurazione ha avuto una durata di almeno 3 anni). Per questa ultima novità, prevista dal comma 4, il termine di adeguamento è il 1° agosto 2007. Nulle le clausole contrattuali in contrasto con le nuove previsioni introdotte dall’articolo. Gli operatori hanno la facoltà di adeguare le clausole vigenti alla data del 2 febbraio 2007 entro il 3 aprile 2007 (prevista solo una deroga limitata all’applicazione del comma 4, per il quale il termine di adeguamento scade il 1° agosto 2007).
La domanda è la seguente :
Poichè con la stessa Compagnia assicurativa ho in essere 2 contratti ( il primo con vettura A , 1 classe di merito , già rinnovato ; il secondo con vettura B , 12 classe di merito , che scadrà il 04.04.2007 ) , alla scadenza del secondo contratto potrò avvalermi della facoltà di cui all'art. 5 della legge Bersani ????