L'interpello presso l'Agenzia delle Entrate non ha dato l'esito sperato.
Ometto tutta la descrizione del problema, che si sostanzia nella richiesta se ad un ETF domiciliato in Olanda come il TRET debba o meno essere applicata la tassazione cosiddetta "netto frontiera", e passo direttamente alla risposta datami.
La soluzione proposta dal contribuente non è condivisibile per le motivazioni di seguito indicate.
Gli Etf, Exchange trade funds, sono una particolare categoria di fondi comuni d'investimento. Si tratta di fondi comuni d'investimento o Sicav negoziati in mercati regolamentati
Le questioni fiscali di maggiore rilevo hanno trovato soluzione nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 15 maggio 2003 (a cui si rimanda integralmente).
Nel caso di fondi esteri, occorre distinguere a seconda che si tratti di fondi istituiti nell'Unione europea il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza, oppure di un fondo di altro genere. Per gli Etf Ue vigilato i proventi periodici e quelli compresi nella somma rimborsata o nel prezzo di cessione, percepiti attraverso un intermediario italiano, sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 26% ai
sensi dell'articolo 10-ter, commi 1, 2 e 4, della legge 77/1983.
La base imponibile può essere ridotta in proporzione alla quota del fondo investita in titoli pubblici italiani o di Stati esteri white list, inclusi nel Dm 4 settembre 1996. Tale ritenuta può sommarsi a una eventuale ritenuta operata all'estero, senza che questa possa essere dedotta dall'imponibile né detratta dall'imposta italiana.
Teniamoci, quindi la doppia tassazione ... e muti!