Redditometro IMPAZZITO?

evidentemente non ti rendi conto che non esistono soluzioni giuridiche se chi fa le leggi le fa in modo tale da non lasciarti altre possibilità se non i soliti magheggi.

"Che mortificazione chiedere a chi ha i poteri di riformare il potere ... che ingenuità!" Giordano Bruno

Ti prego..per questo genere d'interventi in questo forum c'è una sezione ad hoc e si chiama Arena Politica..qui, ti ripeto, parliamo di diritto.
Quanto da te postato dopo questo intervento dimostra che le soluzioni giuridiche ci sono e qui è proprio di quelle soluzioni che parliamo.
Mi secca molto usare i miei poteri di moderatore..(a buon intenditor poche parole)
 
Ti prego..per questo genere d'interventi in questo forum c'è una sezione ad hoc e si chiama Arena Politica..qui, ti ripeto, parliamo di diritto.
Quanto da te postato dopo questo intervento dimostra che le soluzioni giuridiche ci sono e qui è proprio di quelle soluzioni che parliamo.
Mi secca molto usare i miei poteri di moderatore..(a buon intenditor poche parole)

Grande SATURA-come soluzione satura-LAN-come linea lan-X-come pareggio...!!! :DOK!
 
La contitolarità di un conto comporta la presunzione della comproprietà del saldo in parti uguali in testa ai contitolari.
Ma tenete presente che questa è un presunzione relativa non assoluta; il che significa che è suscettibile di prova contraria.
Per cui se il conto cointestato è alimentato solo da redditi di uno dei cointestatari, e di ciò si riesce a fornire prova, un eventuale pignoramento c/o terzi per debiti del contitolare non 'comproprietario' è opponibile con successo da parte del contitolare unico proprietario del saldo.
non ti avevo spiegato che il conto è alimentato solo dalla pensione dell invalido, ma la giacenza , più di 50000 euro sono stati versati dall altro cointestatario(ricavati dalla vendita di un suo immobile, l'unico) che poi non ha versato più nulla , e viene utilizzato per le spese di quest ultimo che non ha quasi più reddito. Il debito è costituito da multe per violazione del codice stradale, causa da un passaggio di proprietà non fatto, da un concessionario fallito, che non ha pagato bollo e multe, autovelox etc.Ora irreperibile.
Ora il debito è salito a circa 15000 euro. Che fare?
 
non ti avevo spiegato che il conto è alimentato solo dalla pensione dell invalido, ma la giacenza , più di 50000 euro sono stati versati dall altro cointestatario(ricavati dalla vendita di un suo immobile, l'unico) che poi non ha versato più nulla , e viene utilizzato per le spese di quest ultimo che non ha quasi più reddito. Il debito è costituito da multe per violazione del codice stradale, causa da un passaggio di proprietà non fatto, da un concessionario fallito, che non ha pagato bollo e multe, autovelox etc.Ora irreperibile.
Ora il debito è salito a circa 15000 euro. Che fare?

Intanto comincia a fare la pratica di perdita di possesso dell'auto altrimenti continui ad essere responsabile di bollo multe e anche di eventuali danni che quest'auto può causare. Se hai prove della vendita dell'auto ed il nome dell'acquirente si potrebbe anche provare ad ottenere una sentenza che ordini al PRA la trascrizione della vendita in favore dell'acquirente anche con effetto retroattivo.
 
Intanto comincia a fare la pratica di perdita di possesso dell'auto altrimenti continui ad essere responsabile di bollo multe e anche di eventuali danni che quest'auto può causare. Se hai prove della vendita dell'auto ed il nome dell'acquirente si potrebbe anche provare ad ottenere una sentenza che ordini al PRA la trascrizione della vendita in favore dell'acquirente anche con effetto retroattivo.
Il passaggio è stato fatto l'anno successivo e non ricordo più nemmeno la targa dell'auto_Ora le vecchie multe sono diventate cartelle esattoriali di Equitalia, ti preciso che qualche multa è anche mia, ma non le ho pagate perché non avevo soldi e mi sono tranquillizzato solo ora vendendo la casa. Ma le cartelle per multe emesse dai vigili urbani , e non pagate, è vergognoso che vengano considerate come evasione fiscale.Io non ho mai ricevuto una cartella dalla Agenzia delle Entrate perché non ho mai evaso nulla, perché ho sempre guadagnato pochissimo, ho dovuto vendere la casa e mettere la mamma in casa di riposo, perché non potevo più pagare le spese condominiali.Può Equitalia pignorarmi questo conto, cointestato con mia madre?
 
Sì. E non solo..mentre prima tu creditore dovevi sapere se il debitore aveva qualcosa e dovevi indicarlo all'Ufficiale Giudiziario per evitare di ritrovarti con un verbale di pignoramento negativo, adesso con il d.l. n. 132/2014 convertito in legge 10/11/2014 n. 162, hanno inserito un bel articolo, il 492-bis, nel codice di procedura civile che, se utilizzato (il compenso per l'Ufficiale Giudiziario se si opta per questa procedura è un tantino esoso), renderà praticamente impossibile sfuggire ai propri creditori.

Leggitelo attentamente e..decidi (:o:o:eek::eek:) di conseguenza:
492-bis. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare(1).

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari :eekk::grrr:, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

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