regolamento Consob 11522/98

metello

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Salve,ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a vi è l'obbligo di chiedere informazioni ai fini di individuare il profilo del cliente.
Nel caso di specie è stato fatto,ma la curiosità,se così si può dire, sta nel fatto che il modello prestampato che è stato fatto firmare al cliente,dopo che lo stesso aveva espresso la propria non competenza nell'ambito finanziario, era prestampato anche per quello che riguarda le crocette.
Logicamente le crocette erano apposte in modo prestampato sui quadrati che negavano il fatto che lo stesso cliente avesse dato le informazioni circa la sua poca conoscenza dei rischi.
Saluti
 
Scritto da metello
Salve,ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a vi è l'obbligo di chiedere informazioni ai fini di individuare il profilo del cliente.
Nel caso di specie è stato fatto,ma la curiosità,se così si può dire, sta nel fatto che il modello prestampato che è stato fatto firmare al cliente,dopo che lo stesso aveva espresso la propria non competenza nell'ambito finanziario, era prestampato anche per quello che riguarda le crocette.
Logicamente le crocette erano apposte in modo prestampato sui quadrati che negavano il fatto che lo stesso cliente avesse dato le informazioni circa la sua poca conoscenza dei rischi.
Saluti

Così il PF (e la Rete a cui appartiene) si sono ben tutelati.
Caro cliente, non mi hai dato informazioni sulla tua situazione finanziaria e patrimoniale?? Bene ora non ti puoi lamentare se quello che ti ho convinto a stipulare non era adeguato!
E' la prassi.
 
Re: Re: regolamento Consob 11522/98

Scritto da Atreiu
Così il PF (e la Rete a cui appartiene) si sono ben tutelati.
Caro cliente, non mi hai dato informazioni sulla tua situazione finanziaria e patrimoniale?? Bene ora non ti puoi lamentare se quello che ti ho convinto a stipulare non era adeguato!
E' la prassi.

E' la prassi un c..zo !
 
Re: Re: Re: regolamento Consob 11522/98

Scritto da eremita2
E' la prassi un c..zo !

Confermo! Non è la prassi. Con il contratto con le crocette prestampate puoi fare valere qualsiasi tipo di reclamo per perdita su operazioni finanziarie.

Ciao,
Marco
 
Re: Re: Re: Re: regolamento Consob 11522/98

Scritto da marcotrader
Confermo! Non è la prassi. Con il contratto con le crocette prestampate puoi fare valere qualsiasi tipo di reclamo per perdita su operazioni finanziarie.

Ciao,
Marco




Anche io lo credo, soprattutto ,nel caso di specie, la somma investita rappresentava anche l'intero avere del cliente.
Qualcuno ha qualche riferimento giurisprudenziale in merito?
Saluti.
 
Re: Re: Re: Re: Re: regolamento Consob 11522/98

Scritto da metello
Anche io lo credo, soprattutto ,nel caso di specie, la somma investita rappresentava anche l'intero avere del cliente.
Qualcuno ha qualche riferimento giurisprudenziale in merito?
Saluti.


La presenza delle croci già stampate è...., o dovrebbe essere, una clausola vessatoria del contratto.
 
Re: Re: Re: Re: Re: Re: regolamento Consob 11522/98

Scritto da Apache71
La presenza delle croci già stampate è...., o dovrebbe essere, una clausola vessatoria del contratto.


Ciao, quello che tu sostieni, potrebbe essere sorretto dalla lettera dell'art 1469 ter ultimo comma,ma vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di sentenze di merito in questo senso.
Saluti e grazie.
 
Scritto da Apache71
La presenza delle croci già stampate è...., o dovrebbe essere, una clausola vessatoria del contratto.

mi ero perso che le CROCI erano prestampate. Nella fretta avevo "letto" "modulo prestampato". In questo caso concordo con voi.
Quanto alla PRASSI da me citata, dire che lo fanno se non tutti quasi tutti i PF non significa approvarlo. Cmq fare compilare al cliente un modulo in cui egli dichiara di non voler dare info alla Società sulla propria situaz patrimoniale contabile serve alla rete del PF! E quasi tutti i PF lo fanno fare
 
L'intermediario deve raccogliere i dati sull'esperienza del cliente in tema di investimenti. Se il cliente non desidera comunicarli, l'intermediario deve raccogliere la volontà del cliente tramite un'apposita dichiarazione (barrare la casella e firmare).

Il fatto che questa casella sia barrata preventivamente (modulo già stampato in tal senso) può certamente significare che l'intermediario in questione cerchi di indirizzare preventivamente il cliente verso quella che è solo un'opzione. Inoltre, l'opzione è a sfavore del cliente, in quanto il non comunicare la propria esperienza in tema di investimenti può precludere, o comunque menomare, le probabilità di risarcimento in caso di effettuazione di operazioni non adeguate.

Anche se l'intermediario fosse fornito di moduli prestampati e di moduli liberi (e non lo si comprende, dato che sarebbe prestampata una sola casella, preventivamente barrata), ciò non costituirebbe una prova a suo discarico, secondo me.
 
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