Dai fatti raccontati sull'altro forum c_0_ non ha mai accettato nemmeno tacitamente l'eredità della nonna. Per regolarizzare la sua posizione può recarsi in Tribunale per verbalizzare la sua rinuncia all'eredità e poi presentare all'AdE una successione rettificativa.
Cassazione sentenza 29 marzo 2017, n. 8053
L’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione trattandoci di un atto di natura meramente fiscale che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede che consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
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Nella specie, dopo il decesso di G.C., avvenuto in data 20.11.1992, la ricorrente provvedeva tardivamente a rinunciare all’eredità, ossia in data 18.4.2005, quando in data 20.5.1993 era stata presentata presso l’Ufficio del Registro una dichiarazione di successione in cui, tra gli eredi, era stata indicata anche M.G.C..
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Orbene, ritiene questa Corte, che, tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità, ma della relativa prova l’Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.
Nella specie, la dichiarazione di rinuncia è stata proposta in data 18.4.2005, decorso il termine di dieci anni per accettare l’eredità, dovendosi ritenere in concreto del tutto inutile, in quanto riguardava un’eredità rispetto alla quale il diritto ad accettare si era ormai prescritto. Invero, la giustificazione causale dell’atto di rinunzia tardiva si è espressa nell’interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di <<non essere erede>>.
Ai sensi dell’art. 521 cod.civ., la rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse stato mai chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (art. 459 cod. civ.), e ne condivide la medesima funzione: l’erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.
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Nondimeno, un atto di rinuncia tardivo, effettuato senza le formalità stabilite dalla legge [successione rettificativa] perché sia opponibile all’Amministrazione finanziaria, determina la conseguenza che quest’ultima è legittimata a notificare al contribuente rinunciatario gli atti impositivi, e costui è tenuto a costituirsi in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, e quindi la sua estraneità ai debiti tributari del de cuius. Mentre l’Amministrazione finanziaria, se vuole far valere la pretesa fiscale, è onerata della prova che il contribuente è decaduto dal diritto di esercitare una valida rinuncia, ad esempio per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità. Onere processuale a cui, nella specie, l’Agenzia delle Entrate non ha ottemperato.