Ripartizione spese di riscaldamento in un condominio

  • Ecco la 65° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Nell’ultima settimana ha prevalso il sentiment positivo sui principali listini internazionali, in un clima di rinnovata propensione al rischio con l’attenuarsi dei rischi geopolitici, mentre l’attenzione torna a focalizzarsi sui dati macro e sugli utili societari. Gli operatori hanno seguito da vicino le trimestrali delle big tech americane (5 titoli dei Magnifici 7). I conti di Tesla hanno deluso le aspettative ma il titolo è balzato in scia alla promessa di nuovi veicoli elettrici più economici. I risultati solidi di Microsoft e Alphabet hanno poi spinto l’indice S&P 500 a registrare la sua settimana migliore da novembre 2023. Per continuare a leggere visita il link

JacquesLeGoff

Nuovo Utente
Registrato
26/5/21
Messaggi
88
Punti reazioni
8
La sentenza n. 28282 della 2a sezione civile della Cassazione, pubblicata il 4 novembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1:

"le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio".

Domanda: questo principio giuridico deve quindi essere applicato automaticamente in tutti i condomini in Italia ?
 
No. L' amministratore deve convocare l'assemblea, anche su richiesta da parte del condomino, con inserimento di un punto specifico all' ordine del giorno.
Per adottare la nuova tabella è necessario il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi. Qualora non venga raggiunto il quorum, ogni condomino è legittimato a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 1137 del Codice civile.
 
Indietro