Tu insisti nel dire che non si capisce dal sito. Io insisto nel dire che vuoi la pappa pronta invece di passare qualche minuto a leggere... vediamo chi si stanca prima!
Solidarieta_Veneto_Nota_Informativa
Cerca "anticipazioni e riscatti" e "trasferimenti".
Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Salvo diversa richiesta dell’aderente, la prestazione pensionistica è interamente erogata sottoforma di rendita periodica.
Per l’erogazione in forma di rendita il Fondo ha stipulato, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in collaborazione con
Assofondipensione, apposita convenzione con Assicurazioni Generali SpA (Convenzione “Assofondi” - 2013) . A seguito
dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, al netto della eventuale
quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una
rendita vitalizia calcolata applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell’andamento demografico
della popolazione e sono differenziati per età e per sesso.
La convenzione predisposta da Solidarietà Veneto – Fondo Pensione consentirà di scegliere tra le seguenti opzioni:
1) Rendita vitalizia immediata rivalutabile (viene corrisposta vita natural durante);
2) Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile (totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato);
3) Rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e successivamente vitalizia);
4) Rendita vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio dell’importo assicurato, nel caso in cui per l’assicurato principale
sopraggiunga uno stato di non autosufficienza (LTC - Long Term Care).
5) Rendita vitalizia immediata rivalutabile CONTROASSICURATA (consente il tendenziale recupero del montante finale
accumulato e destinato all’attivazione della rendita stessa).
Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
Si sottolinea che l’eventuale opzione dell’aderente, finalizzata all’erogazione in forma capitale (fino al 50% del montante),
comporta una riduzione della pensione complementare necessaria ad integrare quella pubblica di cui l’aderente beneficerà.
Anticipazioni: prima del pensionamento, e data la sussistenza di alcune situazioni particolari, è possibile richiedere una
anticipazione della posizione individuale. Si sottolinea che il prelievo di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione
individuale e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali in seguito erogabili.
E’ comunque possibile reintegrare la posizione decrementata a seguito di anticipazione.
Le ipotesi di Anticipazione previste dalla vigente normativa sono tre:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime
attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto, costruzione o manutenzione della prima
casa di abitazione per sé o per i figli;
c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per altre esigenze.
Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n°174 ha introdotto la possibilità di poter richiedere anticipazioni a condizioni agevolate per
gli aderenti residenti nelle zone terremotate della provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Si
veda a tal proposito il documento sulle anticipazioni.
Riscatti: sono altresì ammesse le seguenti ipotesi di riscatto:
Riscatto parziale (ex Art. 14, c.2, lett. b, DLgs 252/05). L’aderente potrà riscattare il 50% della posizione individuale maturata
nei casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e
non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria (dopo 12 mesi, oppure prima della maturazione dei 12 mesi qualora sia comprovato che la
CIG avrà durata superiore a tale limite).
Riscatto totale (ex Art. 14, c.2, lett. c, DLgs 252/05). L’aderente potrà riscattare l’intera posizione individuale maturata in
caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia
consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari, nel qual caso ricorre la prestazione previdenziale;
Si rinvia all’Art.10 dello Statuto per un quadro completo delle condizioni e dei limiti di esercizio dell’opzione per la
liquidazione della prestazione in forma di capitale.
Si rinvia all’Art. 13 dello Statuto e al “Documento sulle anticipazioni” per maggiori dettagli relativamente ai requisiti
di accesso, alle modalità, alla misura ed alle tempistiche delle anticipazioni. Nota informativa – pag. 29 di 52 Caratteristiche della Forma Pensionistica complementare – pag. 9 di 12
Si sottolinea il fatto che la fiscalità applicata ad alcune ipotesi di anticipazione e riscatto risulta difforme da quelle previste per
la prestazione previdenziale. Per maggiori dettagli si rimanda quindi al Documento sul regime fiscale.
Riscatto “immediato” (ex Art. 14, c.5, DLgs 252/05). ). L’aderente, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
prima dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale, potrà riscattare la posizione individuale maturata in misura intera
(100%) o in misura parziale (75%) ai sensi dell’Art. 14. C.5 del Decreto. Il Riscatto in misura parziale può essere esercitato
un’unica volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro(Attenzione: fiscalità non agevolata).