trading on line e responsabilità della banca: prime decisioni

Verm & Solitair

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in caso di trading on line, la banca intermediaria che offre servizi telematici è responsabile nei confronti dell'investitore se non predispone dispositivi idonei a bloccare operazioni prive di copertura (allo scoperto); nè ha rilievo la clausola di esonero da responsabilità.

Così Trib. Frosinone (ordinanza). Si precisa nel testo dell'ordinanza che è compito dell'intermediario dotarsi di strumenti tecnici adeguati.
 
Attendo sempre la sentenza che ribalti la raccomandazione Consob sulla presenza di un servizio alternativo (telefonico) nel caso in cui il servizio telematico non funzioni: la presenza dell'alternativa è solo "raccomandata", infatti, ed ecco che i clienti dei servizi TOL che non dispongono di call center corrono rischi che si potrebbero tranquillamente evitare.

Se la vosta banca non dispone di call center "allegato" al TOL, dotatevi almeno del servizio tradizionale di banca telefonica, per evitare difficoltà legate al blocco del TOL.
 
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