La proposta Romani da far ingioare alle niu bank .
Di seguito la proposta:
Le proposte della FIRST CISL riguardano i detentori, già classificati 'al dettaglio' dai soggetti sottoposti a risoluzione ai sensi della delibera CONSOB del 29 ottobre 2007 n. 16190, degli strumenti finanziari colpiti dai provvedimenti Bankitalia concernenti l'estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; l'intento è di escludere, dalle proposte infra descritte, i detentori professionali ed istituzionali.
Le proposte non prevedono l'utilizzo di soldi pubblici, sono conformi ai decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015 che hanno recepito la direttiva comunitaria c.d. BRRD.
Ciò premesso, la FIRST CISL propone quanto segue.
1) Si prevede l'assegnazione di azioni degli enti ponte, senza obbligo di corrispettivo, per un valore (nozionale) esattamente corrispondente alle somme originariamente investite per l'acquisto o sottoscrizione di azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle banche sottoposte a risoluzione. (a)
2) Le azioni di cui al punto 1) appartengono a categoria diversa da quella delle azioni detenute dal Fondo Nazionale di Risoluzione, sono prive di diritti di amministrativi ma con diritti patrimoniali, limitati ed esclusivi, attinenti: (b)
- alle plusvalenze derivanti dalla gestione degli attivi deteriorati conferiti nella società
veicolo (c.d. bad bank), ossia all'eventuale maggior valore complessivo di realizzo
rispetto al valore di conferimento ed al corrispondente credito iscritto tra le attività
degli enti ponte;
- alle plusvalenze inerenti la cessione totale o parziale degli enti ponte, ossia
all'eventuale maggior valore di cessione rispetto al valore di sottoscrizione e
conferimento di capitale da parte del Fondo Nazionale di Risoluzione;
- ad una riserva di utili pari almeno al 50% degli utili eventualmente realizzati dagli
enti ponte.
3) Le erogazioni, effettuate dagli enti ponte al ricorrere delle situazioni sopra tipizzate, concorrono indistintamente al recupero delle somme originariamente investite. Si estinguono automaticamente tutti i diritti patrimoniali delle azioni de quo quando il monte erogazioni eguaglia il valore di investimento originario.
4) In ordine ai criteri di distribuzione dei benefici patrimoniali, si terrà conto della tipologia di strumenti finanziari originariamente detenuti, procedendo da quelli ai quali era associato, ex-ante, un rischio più basso sino a quello con rischio più alto rappresentato dalle azioni; in considerazione del criterio di precedenza nella distribuzione delle erogazioni testé esposto, visto il vincolo espresso dall'articolo 2348 del codice civile riguardo all'identico contenuto dei diritti delle azioni appartenenti alla medesima categoria, verranno definite tante categorie di 'nuove' azioni in corrispondenza delle diverse tipologie di strumenti finanziari originari.
5) Gli acquirenti (o cessionari) degli enti ponte, provvedono ad erogazioni di denaro o ad assegnazione di strumenti finanziari, in sostituzione delle speciali categorie di azioni degli enti ponte, diverse da quelle detenute dal Fondo Nazionale di Risoluzione, per le somme residue spettanti al momento della vendita totale o parziale degli stessi (enti ponte). Le modalità di assegnazione degli strumenti finanziari da parte degli acquirenti degli enti ponte, nonché i relativi diritti patrimoniali, sono coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari originari, ossia delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche in risoluzione, avendo però cura di assegnare strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate, ossia con grado di rischio, ex-ante, inferiore; a titolo meramente esemplificativo, all'originario detentore di un'obbligazione subordinata con scadenza 2023, poi azionista dell'ente ponte, potrà essere assegnata un'obbligazione senior con analoga scadenza e, ovviamente, visto il minor rischio assunto, con un tasso di interesse cedolare inferiore.
6) Gli acquirenti degli enti ponte hanno diritto di surroga riguardo alle plusvalenze derivanti dalla gestione degli attivi deteriorati conferiti nella bad bank.
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(a) la proposta è compatibile con le previsioni del D.lgs. 180/2015, art. 42, comma 2.
(b) la proposta è compatibile con gli articoli 2348, 2350 e 2351 del codice civile .