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cloanto

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Se ho due veicoli a me intestati con la seguente situazione:

Veicolo A: ATR completo
veicolo B: ATR 1 annualità

Se vendo veicolo A (quindi passo da 2 a 1 veicolo) posso recuperare l'ATR completo e trasferirlo su B?

C'è un divieto esplicito da Ivass?
Almeno io ricordavo che avviene il trasferimento ma solo se contestuale alla vendita del veicolo A.
 
Se ho due veicoli a me intestati con la seguente situazione:

Veicolo A: ATR completo
veicolo B: ATR 1 annualità

Se vendo veicolo A (quindi passo da 2 a 1 veicolo) posso recuperare l'ATR completo e trasferirlo su B?

C'è un divieto esplicito da Ivass?
Almeno io ricordavo che avviene il trasferimento ma solo se contestuale alla vendita del veicolo A.
Alcune compagnie concedono la sospensione di polizza del veicolo A. Giunta a scadenza la polizza del veicolo B, la polizza viene stornata per riattivare quella del veicolo A con contestuale cambio di veicolo.
Altre compagnie concedono il cambio di veicolo solo se quello da assicurare è acquistato o volturato per la prima volta.
 
Il caso a cui mi riferisco io è di recupero dell'ATR del veicolo A, assicurato fino alla vendita, e utilizzo sul rinnovo a scadenza su veicolo B.

Banalmente:
Veicolo A - copertura 1/2023-1/2024
Veicolo B - copertura 4/2023-4/2024

Se vendo A a 5/2023 vorrei recuperare l'ATR di A e usarlo in B dal 4/2024 col rinnovo 4/2024-4/2025.

Mi sembra assurdo che se non sostituisco la polizza perché vendo A il giorno dopo l'acquisto (e quindi 1 giorno dopo che ho assicurato B) perdo la storia assicurativa di 5 anni
Se la polizza del veicolo A è cessata, non è possibile "trasferire" la classe di merito al veicolo B.
Come dicevo, alcune compagnie, consentono la sostituzione esclusivamente su polizze attive/sospese.
L'attestato del veicolo A potrà essere usato fino al 01/2029 nel caso di acquisto di un veicolo C.
 
IVASS - Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018

Art. 7 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)
[...]
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

La classe di merito può essere utilizzata solo un veicolo appena acquistato.
 
IVASS - Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018



La classe di merito può essere utilizzata solo un veicolo appena acquistato.
Ma nei chiarimenti interpretativi (successivi al provvedimento) non dice questo.
Almeno io deduco che è sufficiente che il precedente veicolo non sia più circolante e che trascorsi i 15 giorni dalla scadenza del veicolo A si possa recuperare l'ATR dietro dichiarazione di mancata circolazione.

Comunque non parlo di ereditare la CU da veicolo con medesimo proprietario.
Parlo di ereditare l'ATR di A (validità 5 anni) cessato successivamente all'acquisto del veicolo B.
 
Ultima modifica:
Ma nei chiarimenti interpretativi (successivi al provvedimento) non dice questo.
Almeno io intendo che è sufficiente che il precedente veicolo non sia più circolante e che trascorsi i 15 giorni dalla scadenza del veicolo A si può recuperare dietro certificazione
Puoi recuperare l'attestato di rischio, ma solo nel caso di acquisto di ulteriore veicolo.
Il veicolo che hai già acquistato ed assicurato ha una propria attestazione di rischio e non può beneficiare di quella del precedente mezzo.
La frase che ho sottolineato nel provvedimento, è quella che nel tuo caso non consente il recupero della classe di merito.
 
Puoi recuperare l'attestato di rischio, ma solo nel caso di acquisto di ulteriore veicolo.
Il veicolo che hai già acquistato ed assicurato ha una propria attestazione di rischio e non può beneficiare di quella del precedente mezzo.
La frase che ho sottolineato nel provvedimento, è quella che nel tuo caso non consente il recupero della classe di merito.
Sì ma lì si parla di ereditare la CU, non di attestato.
C'è scritto di contestualità relativamente alla CU, non al trasferimento dell'ATR.
1. Validità dell’attestato di rischio decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto

L’utilizzo dell’attestato di rischio nell’ipotesi di cui alla fattispecie in epigrafe è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente-proprietario, relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione del veicolo.

Chiarito che per ogni veicolo vale la coppia Intestatario-ATR e che ogni ATR vale 5 anni, non leggo che se cesso il veicolo A quell'ATR dello stesso intestatario sia inutilizzabile a rinnovo del veicolo B. Mi dice che è sufficiente attestare la mancata circolazione.
 
Ultima modifica:
Sì ma lì si parla di CU, non di attestato.
C'è scritto di contestualità relativamente alla CU, non al trasferimento dell'ATR.
La CU è il dato, assieme alla sinistrosità pregressa, indicato nell'ATR.
Se ritieni che la tua Compagnia sia in difetto, rivolgiti direttamente a lei oppure a IVASS.
Sono d'accordo con te che la normativa così scritta non abbia senso, però le regole evolutive sono queste... se ti rispondono che non è possibile è perchè effettivamente non si può.
 
La CU è il dato, assieme alla sinistrosità pregressa, indicato nell'ATR.
Se ritieni che la tua Compagnia sia in difetto, rivolgiti direttamente a lei oppure a IVASS.
Sono d'accordo con te che la normativa così scritta non abbia senso, però le regole evolutive sono queste... se ti rispondono che non è possibile è perchè effettivamente non si può.
Siamo d'accordo.
Ma ereditare la CU è una cosa. Ereditare un ATR è altra cosa.

Se ho il veicolo A e compro B, posso ereditare la CU di A (Bersani, RC famigliare etc), ma non l'ATR di A (e ci sta).

La questione però è diversa nel caso di vendita di A successiva a B. L'ATR di A è valido 5 anni anche per mancato rinnovo.
Qui per es. dice
https://www.prima.it/glossario/attestato-di-rischio

L'ATR rimane valido per 5 anni anche nel caso in cui la polizza non venga rinnovata per questi casi:

  • Mancato utilizzo
  • Vendita
  • Furto
  • Demolizione
  • Esportazione all'estero
Si calcolano 5 anni considerando la scadenza della polizza precedente e la sottoscrizione della nuova assicurazione RC Auto.

L'attestato di rischio può essere usato su un altro mezzo solo se il precedente viene venduto, demolito, radiato dal PRA per esportazione all’estero oppure rubato.
Non vedo riferimenti alla contestualità, quindi per questo temo che il rifiuto di associare il vecchio ATR sia un escamotage per pagare di più.

Su B posso sempre ereditare la CU da un veicolo del nucleo famigliare, sia in fase di acquisto di una nuova polizza, sia in fase di rinnovo del contratto.
Classe di merito CU: Legge Bersani e RC Familiare – ConTe.it
 
Siamo d'accordo.
Ma ereditare la CU è una cosa. Ereditare un ATR è altra cosa.

Se ho il veicolo A e compro B, posso ereditare la CU di A (Bersani, RC famigliare etc), ma non l'ATR di A (e ci sta).

La questione però è diversa nel caso di vendita di A successiva a B.
Su B posso sempre ereditare la CU da un veicolo del nucleo famigliare, sia in fase di acquisto di una nuova polizza, sia in fase di rinnovo del contratto.
Classe di merito CU: Legge Bersani e RC Familiare – ConTe.it
Ok, qui parliamo di RC famigliare.
Attenzione che:
-Copiare la CU è diverso da trasferire un ATR. Nel primo caso, a differenza del secondo, la sinistrosità pregressa non viene mantenuta. Una CU 1 ottenuta tramite il comma 4 bis dell'art. 134 del CAP non avrà sinistrosità pregressa (le annualità dell'ATR sono tutte NA) e tutte le Compagnie applicheranno un premio maggiore rispetto ad esempio ad una CU 5 con attestato che presenta invece tutte le annualità complete e in assenza sinistri.
-Il citato comma 4 bis dell'art. 134 del CAP consente di copiare la classe merito di un veicolo assicurato alla data di stipula del contratto. Nel caso quindi di un veicolo non assicurato perché la polizza non è stata rinnovata non sarà possibile copiare la classe di merito.
 
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