Venezuela e PDVSA (vol.151) Quota "Aran2" .... il sogno ricorrente!

Stato
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Infatti la sinistra al governo la prima cosa che ha fatto è lottare strenuamente per abolirla ah ah ah ah , rispondi nel merito in Italia c’è la patrimoniale o no? Se perdi il reddito perdi il patrimonio o no? È una vergogna o no?

Non capisco perchè te la prendi con la sinistra se è una legge promulgata dalla destra.....

La stangata sui conti titoli vale quasi 9 miliardi - Il Tempo

ti ho volutamnete linkato un giornale di destra cosi' ti senti 'rappresentato'. Studia prima di parlare.
 
Non mi sono soffermato sulla loro operatività . Conosco Celestino da un paio di anni per altre cose . Gli ho girato una domanda a bruciapelo . Sapevo che aveva in mano uno o dei clienti che sono in acquisto sul Venezuela . Volevo capire se aveva clienti che vendevano e lui mi ha detto only buy. È tutto .

Grazie, molto interessante
 
questi sono proprio POKER FACE, giocassero a poker invece che scrivere su forum di finanza, bluffano, fanno finta, seminano panico e poi vogliono accaparrarsi tutto.... wow...questi sono i veri falsi amici!

Si voglio i tuoi titoli inducendoti a Svendere non c'è nessun dubbio :yes::yes:
 
Grazie mille.

Dunque da quello che capisco mediano uno a molti.

Dove uno è un'istituzione con una particolare esigenza di acquisto/vendita ed i molti sono mediati da illiquid per cercare di esaudirla.

Dunque deduco che nello specifico delle VV c'è "uno" (banca o fondo) che ha "esigenza" di comprare (a 9) e perciò si è rivolto ad Illiquid.

Ma anche che nessuno (banca o fondo) si è rivolto finora ad Illiquid per vendere VV.

Questa quotazione di 9 continua a girare come oro colato , ma ancora non ho letto niente del tipo :
Ho avuto un contatto con tizio che è disponibile a comprare , ovviamente il tizio non deve essere il solito cassaro da tastiere
Se qualche utente ha notizie attendibili è invitato a postare la sua esperienza
Grazie
 
Non mi sono soffermato sulla loro operatività . Conosco Celestino da un paio di anni per altre cose . Gli ho girato una domanda a bruciapelo . Sapevo che aveva in mano uno o dei clienti che sono in acquisto sul Venezuela . Volevo capire se aveva clienti che vendevano e lui mi ha detto only buy. È tutto .

Hai chiesto a che prezzo ?
 
Non capisco perchè te la prendi con la sinistra se è una legge promulgata dalla destra.....

La stangata sui conti titoli vale quasi 9 miliardi - Il Tempo

ti ho volutamnete linkato un giornale di destra cosi' ti senti 'rappresentato'. Studia prima di parlare.

Vuoi dire che la patrimoniale non è di sinistra? Un suo cavallo di battaglia storico? Non vi vergognate a difendere L indifendibile ? Cosa credete che la sinistra per caso perde tutte le elezioni????
 
Cattura.jpg


denigrate il fol ma continuate a sbirciare..eh..birbantelli...:D

dai Sandri' ascolta il tuo amico Damedos.. te ne vendo un po io,
quante ne vuoi? ce la fai ad arrivare a 20k euro? o è troppo
te ne vendo 220k nominali.. :D

ah ... dove lo vedi il derby? in curva? affrettati che costa poco... ;)
 
Bollo auto , tassa sulla prima casa ? Siamo a reddito dello stato,,, come fate a non vergognarvi ???

Io voto a destra da parecchio tempo ma devo dire che per tremonti non nutro nessuna stima, in primis per l'assurda battaglia contro San Marino del 2009 nata con "Il re è nero" dopo che ha lavorato anni proprio la col suo studio.... e poi con l'introduzione della patrimoniale (bollo titoli), aumento aliquote capital gain... c'è da dire ad onor del vero che il tutto poi è stato aggravato da monti letta e compagnia ladroni.
 
Bollo auto , tassa sulla prima casa ? Siamo a reddito dello stato,,, come fate a non vergognarvi ???

Non capisco di cosa stai parlando: il bollo auto c'è da quando hanno fatto la prima macchina, la tassa sulla prima casa (credo che tu ti riferisca all'Imu) è stata tolta da dopo Monti (2013). Quello che ribadisco è che per quanto riguarda le tasse non c'entra nulla destra o sinistra, se vogliamo mantenere welfare, reddito di cittadinanza, quota 100 le risorse vanno trovate e l'unico modo è la tassazione. Non piace a nessuno essere tassato ma se vuoi che il paese funzioni (almeno parzialmente) bisogna pagare.
 
Vuoi dire che la patrimoniale non è di sinistra? Un suo cavallo di battaglia storico? Non vi vergognate a difendere L indifendibile ? Cosa credete che la sinistra per caso perde tutte le elezioni????

Dai non insistere con i comunisti brutti e cattivi e anche .....

Art. 53 : definizione e storia II

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Le prime analisi svolte sull’articolo 53 della Costituzione portarono ad un’interpretazione svalutativa del concetto di capacità contributiva, attraverso l’attribuzione di un senso vago ed indeterminato. Gli economisti, i primi ad analizzare questo concetto, lo considerarono come una “scatola vuota” a cui il legislatore poteva attribuire la portata più varia a seconda delle scelte di politica fiscale contingenti. Prevalse però presto l’idea che l’articolo 53 fosse una norma programmatica, quindi non di immediata applicazione:il legislatore aveva la possibilità di procedere successivamente a una più completa determinazione e specificazione di tale concetto. La conseguenza di tale interpretazione del principio di capacità contributiva fu che una norma che avesse potenzialmente violato tale principio, non potesse essere sottoposta al vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale. Dopo poco, però, con la storica sentenza n. 1 del 1956, la Consulta modificò tale impostazione, stabilendo che la verifica della legittimità costituzionale di una norma può anche derivare dal contrasto con una norma programmatica.

La lezione è stata curata da Roberta Alfano, ricercatrice IUS 12
Art. 53 : definizione e storia II

La capacità contributiva è l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti, fenomeni, cioè, sempre suscettibili di valutazione economica. Sono invece incostituzionali imposte che colpiscano fenomeni diversi non suscettibili di una tale valutazione, per esempio imposte che incidano lo stato civile di una persona. La Corte, con la sentenza numero 45 del 1964 ha stabilito che: “Per capacità contributiva si deve intendere l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta”. Lentamente, dunque, viene meno l’originario significato vago ed indeterminato attribuito dagli economisti, per rivelare un concetto importante quale quello di forza economica. Di conseguenza l’articolo 53 della Costituzione cessa di essere una norma meramente programmatica, per diventare una norma precettiva, cioè con efficacia vincolante per il legislatore ordinario.
Nella nozione di capacità contributiva occorre dunque individuare sia l’elemento solidaristico tutelato dall’art. 2 della Cost., sia l’elemento economico: la capacità contributiva esprime la funzione di garanzia e tutela dei diritti, costituendo un vero e proprio limite costituzionale al potere d’imposizione.
Art. 53 Cost.: funzione solidarististica e principio di uguaglianza

L’art. 53 Cost. garantisce costituzionalmente la partecipazione alle spese pubbliche dei singoli che pongano in essere manifestazioni economicamente valutabili. Tutti gli individui che vengono a contatto con una certa comunità sono tenuti a contribuire secondo le modalità fissate dall’autorità politica, a contribuire alle spese pubbliche. E’ questa la funzione solidaristica dell’art. 53 Cost: il tributo è un dovere di convivenza sociale, di cooperazione fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo sociale, al fine di dividere le spese comuni.
Al legislatore spetta decidere quali devono essere le spese pubbliche, in relazione ai compiti che lo Stato si attribuisce e alle condizioni economiche del Paese. La scelta politica di come finanziare tali spese deve tener conto di diversi interessi, fra loro a volte contrapposti: promozione dello sviluppo, meritevolezza della promozione di alcuni settori della vita sociale, rispetto dell’integrità patrimoniale dei singoli, necessità di contemperare semplicità e certezza del prelievo a fronte di manifestazioni economiche molto diverse e complesse da individuare e quantificare.
L’art. 53, I comma, rappresenta non solo un criterio di misurazione del prelievo di ricchezza, ma anche il presupposto di legittimità dell’imposizione tributaria e si collega strettamente al principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 Cost. Infatti da esso si desume che le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività, su soggetti che hanno manifestazioni di ricchezza differenti.
Art.53 e limite quantitativo alla misura della prestazione

Il sacrificio patrimoniale che viene imposto ai consociati deve essere proporzionale alla concreta possibilità del singolo di potersi privare di una parte della propria ricchezza per metterla a disposizione della collettività, dopo aver soddisfatto i suoi bisogni essenziali.
Un reddito minimo non può in alcun modo essere considerato un indice di capacità contributiva, per cui lede l’art. 53 Cost. ogni tributo che possa incidere su tale minimo. Vi è dunque un limite massimo alla misura del tributo: spetta al legislatore, nella sua discrezionalità, fissare tale tetto, nel rispetto del principio di ragionevolezza e tenendo conto di tutti i tributi che gravano su di una medesima manifestazione di ricchezza. Un tributo deve rispettare quanto previsto dall’art. 53, collegandolo sinergicamente agli altri principi garantiti dalla Costituzione, fra i quali, in particolare,il diritto alla salute ex art. 32 Cost.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 134 del 1982, stabilì, in tema di detraibilità delle spese mediche dal reddito imponibile, che tale detrazione non può essere generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale.
Art. 53 Cost.: uguaglianza e coerenza interna del sistema

Il principio di uguaglianza non impedisce che vi possano essere trattamenti in apparenza differenti rispetto ad alcune fattispecie. Il sistema, infatti, legittima trattamenti di favore, quali agevolazioni , se ciò risponde a scopi costituzionalmente riconosciuti: è il caso, per fare alcuni esempi, di norme che agevolino la famiglia (art.31), la salute (art.32), il lavoro (art.35), il risparmio (art.47)
Corollario del principio di uguaglianza, che impone al legislatore di trattare in modo uguale le situazioni che esso stesso mostra di considerare tali, è che la legge non deve contenere disposizioni intrinsecamente contraddittorie, esigendo coerenza interna.
Di fronte a situazioni che il legislatore considera uguali non sono ammissibili contraddizioni: il canone di coerenza riferito alla disciplina di un tributo comporta che, assunto un presupposto quale indice di capacità contributiva, ogni fattispecie imponibile deve essere espressione di quella particolare ipotesi di capacità contributiva. In tal senso la CC, con la sentenza n.13 del 1986, in tema di imposta di successioni, dichiarò incostituzionali le norme dell’imposta de qua che trattavano i discendenti dei figli adottivi del de cuis in modo più sfavorevole rispetto ai discendenti dei figli legittimi .
Art. 53: progressività del sistema I

La funzione solidaristica è presente anche nel riferimento alla progressività, consistente in un’imposizione proporzionalmente maggiore man mano che la base imponibile aumenta. La progressività è la caratteristica di un’imposta la cui aliquota aumenta all’aumentare dell’imponibile. L’imposta da pagare aumenta quindi più che proporzionalmente rispetto all’aumento dell’imponibile.
La progressività trova la sua tipica espressione nella progressività per scaglioni: l’aliquota del prelievo fiscale, infatti, ha una tendenza a crescere ma, al contempo, è costante per intervalli di imponibile.
La progressività dell’imposta ha la funzione di redistribuzione della ricchezza prodotta, contribuendo, con spirito solidaristico, al benessere della collettività.
Esempio di imposta progressiva a scaglioni:

reddito da 0 a 10.000; aliquota d’imposta 10%; imposta 1.000; imposta complessiva 1.000
reddito da 10.001 a 20.000; aliquota d’imposta 20%; imposta 2.000; imposta complessiva 3.000

Esempio di progressività a scaglioni è quella applicata al reddito delle persone fisiche.
Art. 53: progressività del sistema II

Un’imposta non deve necessariamente essere progressiva. E’ possibile che vi siano imposte proporzionali, se l’ aliquota non varia al variare dell’imponibile, ovvero imposte regressive se l’aliquota decresce al crescere dell’imponibile. L’imposta progressiva, proporzionale o regressiva è un’imposta variabile. Al contrario si ha un’imposta fissa qualora questa sia predeterminata in un ammontare fisso, prescindendo cioè dall’imponibile. Va notato che l’imposta fissa ha sempre carattere di regressività.
La progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso, cioè l’insieme dei tributi. Possono, dunque, legittimamente essere presenti imposte proporzionali o addirittura regressive, purchè esistano rilevanti imposte progressive che caratterizzino il sistema: la più importante imposta progressiva è quella sul reddito delle persone fisiche.
Art. 53 Cost.: gli indici di capacità contributiva

La capacità contributiva permette di collegare la tassazione a vicende rilevanti sul piano economico. La tassazione deve essere improntata a criteri quali la certezza , la semplicità, la realizzabilità concreta del prelievo, la cautela contro frodi ed evasioni, la necessità di realizzare un sistema di controlli adeguato. Tali criteri devono essere fra loro contemperati per realizzare la massima efficienza del prelievo.
La capacità contributiva è data dall’insieme delle manifestazioni economicamente rilevanti riferite ad una persona ed è influenzata da innumerevoli arricchimenti, impoverimenti, consumi, investimenti, possesso di beni patrimoniali; in ogni caso non è possibile fare un’elencazione tassativa degli indici di capacità contributiva. Il fatto espressivo di capacità contributiva per eccellenza e’ il reddito.
Misurare in modo preciso la capacità contributiva globale è praticamente impossibile: tutti i sistemi sottopongono a tassazione manifestazioni determinate di capacità economica, ma molte di esse sfuggono alla individuazione ed alla determinazione diretta ed indiretta; per tale motivo si utilizzano molteplici criteri di imposizione forfetaria o forme di presunzione per l’individuazione del reddito stesso

Abbiamo una costituzione comunista :eek::eek:
 

Il prezzo corretto sara' quello che avranno qualora venissero riammesse sul mercato.Nel caso Portugal Telecom c'era una societa' o fondo estero che era disposto ad acquistare i lotti da 50 e 100k a prezzi intorno a 15 nonostante non fossero sospese e quotassero il doppio.Vedremo intanto armiamoci di pazienza e cerchiamo di rimanere fiduciosi.
 
Il prezzo corretto sara' quello che avranno qualora venissero riammesse sul mercato.Nel caso Portugal Telecom c'era una societa' o fondo estero che era disposto ad acquistare i lotti da 50 e 100k a prezzi intorno a 15 nonostante non fossero sospese e quotassero il doppio.Vedremo intanto armiamoci di pazienza e cerchiamo di rimanere fiduciosi.

:no:
Anche se piccolo è l'unico aperto senza se e senza ma
Che piaccia o meno queste sono le regole del gioco , tutte le possibili considerazioni o aspettative non hanno nessun valore finanziario
 
Stato
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