LEGGE 3 novembre 2003, n. 329
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001. (GU Serie Generale n.275 del 26-11-2003)
ARTICOLO V
Nazionaiizzazione ed Esproprio
1. a) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti
Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od
indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati,
espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi
effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni:
i. che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di
pubblica utilita', ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di
interesse nazionale;
ii. che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di
legge previste;
iii. che essi non siano discriminatori ne contrari rispetto ad un
diverso impegno assunto;
iv. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento
di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.
b) Il giusto risarcimento sara equivalente all'effettivo valore di
mercato deil'investimento immediatamente prima del momento in cui le
decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o
rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici
internazionalmente accettati. Qualora il valore di mercato non possa
essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato
sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e
distintivi di impresa nonche' delle componenti a dei risultati delle
correlate attivita imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli
interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del
LIBOR ed a partire dalle data di nazionalizzazione o di esproprio. Il
risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella
valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in
valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara'
autorizzato il rimpatrio.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si
applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche',
in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
3. Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel
territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al
presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali
provvedimenti da parte delle competenti Autorita' giudiziarie od
arnministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e,
questo, allo scopo di accertarne la validita' nonche' la
corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.
… non sono tanto sicura che questo articolo possa applicarsi ai bonos, che sono investimenti, ma di tipo finanziario. Questa norma si riferisce a beni nazionalizzabili o espropriabili e tali non sono gli investimenti obbligazionari. Sono diversi anche i presupposti di applicabilità della norma (nazionalizzazione ed espropriazione), che nulla hanno a che vedere con l’inadempimento del debitore sovrano. Non mi sembra che vi siano similitudini che giustifichino l’applicazione analogica di questo articolo ai bond Venezuela.
Scusa, dove hai trovato la conferma che si possa procedere in via analogica ?
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