vizi occulti

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L'Attestazione di Conformità Edilizia, Urbanistica e Catastale solleva il venditore dell'immobile dalla responsabilità nascente da eventuali vizi occulti lamentati dall'acquirente successivamente alla vendita?
 
L'Attestazione di Conformità Edilizia, Urbanistica e Catastale solleva il venditore dell'immobile dalla responsabilità nascente da eventuali vizi occulti lamentati dall'acquirente successivamente alla vendita?
Bisogna vedere a quale vizio occulto ti riferisci. La non Conformità Edilizia, Urbanistica e Catastale è solo uno dei tanti vizi occulti che possono scaturire dopo l’acquisto dell’immobile e probabilmente, anche in presenza di una attestazione rilasciata da un professionista, ma inficiata da irregolarità, la responsabilità del venditore nei confronti dell’acquirente potrebbe sussistere.
 
L'Attestazione di Conformità Edilizia, Urbanistica e Catastale solleva il venditore dell'immobile dalla responsabilità nascente da eventuali vizi occulti lamentati dall'acquirente successivamente alla vendita?
No
 
L'Attestazione di Conformità Edilizia, Urbanistica e Catastale solleva il venditore dell'immobile dalla responsabilità nascente da eventuali vizi occulti lamentati dall'acquirente successivamente alla vendita?
Se compri da privato, si, da impresa no.
 
un impresa garantisce l'immobile nuovo 10 anni, con il privato la casa usata è vista e piaciuta, che vuoi che ti garantisca?
non è proprio così, se l'acquirente riesce a dimostrare che il venditore ha Volutamente nascosto un vizio, quest'ultimo ne risponde.
Esempio, ci sono dei cedimenti strutturali e il venditore copre le crepe e ridipinge prima di vendere.
 
non è proprio così, se l'acquirente riesce a dimostrare che il venditore ha Volutamente nascosto un vizio, quest'ultimo ne risponde.
Esempio, ci sono dei cedimenti strutturali e il venditore copre le crepe e ridipinge prima di vendere.

Devono essere talmente gravi che è impossibile non vederli.


Vizi e difetti dell'immobile dopo la compravendita.​

Vizi e difetti dell'immobile: quali possono essere​

Per vizi occulti si intendono difetti funzionali o strutturali dell'immobile preesistenti all'atto di acquisto e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto.

Non tutti i vizi formano oggetto di garanzia, ma solo quelli così rilevanti da compromettere l'uso per il quale l'immobile è stato acquistato e portare ad una notevole diminuzione del suo valore.
Se si verificano queste condizioni, la legge dispone che il contratto sia nullo e l'acquirente può pretendere la restituzione della caparra versata in misura doppia.

Secondo l'articolo 1669 del codice civile rientrano nei vizi gravi quelli derivanti dalla realizzazione dell'opera con l'uso di materiali non idonei e/o non ad opera d'arte, anche laddove vadano ad impattare su elementi secondari come infissi o pavimenti.
La Cassazione è intervenuta più volte per esplicitare la casistica di vizi per i quali sia applicabile l'art. 1669. Tra questi rientrano:
  • vizi agli impianti idraulici, come le infiltrazioni per carenza di tubazioni o mancanza di guaine di protezione
  • difetti dell'impianto di riscaldamento
  • vizi all'impianto fognario, tra cui un'errata pendenza delle tubazioni di scarico.
 
Devono essere talmente gravi che è impossibile non vederli.


Vizi e difetti dell'immobile dopo la compravendita.​

Vizi e difetti dell'immobile: quali possono essere​

Per vizi occulti si intendono difetti funzionali o strutturali dell'immobile preesistenti all'atto di acquisto e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto.

Non tutti i vizi formano oggetto di garanzia, ma solo quelli così rilevanti da compromettere l'uso per il quale l'immobile è stato acquistato e portare ad una notevole diminuzione del suo valore.
Se si verificano queste condizioni, la legge dispone che il contratto sia nullo e l'acquirente può pretendere la restituzione della caparra versata in misura doppia.

Secondo l'articolo 1669 del codice civile rientrano nei vizi gravi quelli derivanti dalla realizzazione dell'opera con l'uso di materiali non idonei e/o non ad opera d'arte, anche laddove vadano ad impattare su elementi secondari come infissi o pavimenti.
La Cassazione è intervenuta più volte per esplicitare la casistica di vizi per i quali sia applicabile l'art. 1669. Tra questi rientrano:
  • vizi agli impianti idraulici, come le infiltrazioni per carenza di tubazioni o mancanza di guaine di protezione
  • difetti dell'impianto di riscaldamento
  • vizi all'impianto fognario, tra cui un'errata pendenza delle tubazioni di scarico.
Tra privati cmq il termine per la contestazione di vizi occulti è di un anno, non dieci....
 
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