Il riferimento al conteggio "solare" è una mia ipotetica interpretazione priva di riscontri certi.
L'altra mia interpretazione potrebbe essere che i 3 anni di beneficio decorrano dal 01 maggio 2016, terminando quindi il 30 aprile 2019.
Qual'è l'interpretazione giusta per non incappare nell'errore? Fino ad oggi ho trovato solo articoli e commenti che non entrano nel dettaglio.
"Il requisito dell'età del conduttore, che deve essere compreso tra i 20 ed i 30 anni" termina al compimento dei 30 anni oppure al compimento dei 31 (molti dicono che finché non hai compiuto il 31° anno continui ad averne 30).-
Se tuo figlio ha compiuto i 30 anni nel corso del 2019, il requisito dell'età si ritiene valido per tutto l'anno solare 2019.
Per il periodo residuale da utilizzare, può utilizzare la detrazione per i primi 4 mesi del 2019 (rigo E71 codice 3).
Aggiungo che dal 1.5.2019 al 31.12.2019 può utilizzare un altro tipo di detrazione, meno generosa, purché rientri in alcuni limiti di reddito
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B]Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)[/B]
Art 16, comma 1-ter), del TUIR
Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.
La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1).
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.
Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2).
Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1 )
Art 16, comma 01, TUIR
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).