* Ho eliminato tutti i boldati presenti nel documento originale cosi' da renderlo neutro.
a.3.c.iv Con il conferimento di Obbligazioni Esistenti in adesione all’Invito Globale (inclusa l’Offerta di
Scambio), gli Obbligazionisti rinunceranno a significativi diritti e interessi, ivi incluso il diritto di far
valere le proprie pretese attraverso azioni giudiziarie relativamente alle Obbligazioni Esistenti
conferite nei confronti della Repubblica Argentina, del trustee e del fiscal agent di tali Obbligazioni
Esistenti.
Gli Obbligazionisti, all’atto del conferimento di Obbligazioni Esistenti in adesione all’Invito Globale
(inclusa l’Offerta di Scambio), rinunceranno a significativi diritti e interessi nei confronti della Repubblica
Argentina, del trustee e del fiscal agent delle Obbligazioni Esistenti conferite, ivi incluso il diritto ad agire (sia
individualmente sia come membri di una classe) circa pretese relative all’Offerta di Scambio (fatto salvo, in
caso di valida adesione, il diritto al Corrispettivo) e alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione. Per una
descrizione delle azioni certificate come class action o per le quali è stata avanzata richiesta di certificazione
come class action attualmente pendenti dinanzi la Federal District Court per il Southern District di New York
(giudice Griesa) (la “Corte Distrettuale”), si veda il paragrafo b.1.10.8. In particolare, ogni possessore delle
obbligazioni emesse dall’Argentina con cedola 11,375% e scadenza il 30 Gennaio 2017, nonché delle
obbligazioni con cedola 11,75% e scadenza il 7 aprile 2009, che porti in adesione tali obbligazioni all’Invito
Globale (di cui l’Offerta di Scambio è parte) rinuncerà al diritto di partecipare come attore membro della classe
alla class action Urban c. Repubblica Argentina, 02 Civ. 5899 (TPG) (si veda “Il contenzioso negli Stati Uniti –
Class action” nel paragrafo b.1.10.8 per una breve descrizione di cosa è una “class action”). Inoltre, gli
Obbligazionisti acconsentiranno all’abbandono di ogni procedimento già instaurato contro l’Argentina in
relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e rinunceranno all’esecuzione di ogni eventuale titolo
esecutivo in loro favore emesso all’esito di una procedura giudiziale già avviata. Essi rinunceranno ancora a
ogni diritto già loro riconosciuto e a ogni provvedimento di sequestro o pignoramento su beni, emesso da un
tribunale in loro favore a seguito di procedimento cautelare, relativamente alle Obbligazioni Esistenti portate in
adesione. Per una descrizione completa dei vari impegni e dichiarazioni richiesti agli Obbligazionisti all’atto
dell’adesione all’Offerta di Scambio, si veda il successivo paragrafo C.5.
Al contrario, l’Obbligazionista che deciderà di non aderire all’Offerta di Scambio potrà promuovere
azioni giudiziarie o proseguire nelle azioni eventualmente da esso intentate nei confronti della Repubblica
Argentina (nei limiti consentiti dai regolamenti obbligazionari, dal diritto applicabile e dalla specifica situazione
processuale in cui si trovano le eventuali azioni in corso) per far valere le proprie pretese relative alle proprie
Obbligazioni Esistenti non portate in adesione. In tal caso, l’Argentina si difenderà in giudizio, facendo valere,
tra l'altro, la propria immunità, come stato sovrano, dalla giurisdizione di cognizione e di esecuzione, nonché lo
stato di necessità.
a.3.c.v Gli Obbligazionisti che non aderiscono all’Invito Globale potrebbero impedire lo svolgimento o il
perfezionamento dell’Invito Globale promovendo provvedimenti cautelari in tal senso o con altre
azioni legali.
L’Argentina è esposta al rischio che creditori che rifiutino di aderire all’Invito Globale promuovano
azioni dirette a bloccare o impedire il perfezionamento dell’Invito Globale. Di recente, alcuni creditori hanno
intrapreso due diverse iniziative giudiziali per impedire l’offerta di scambio promossa dalla provincia argentina
di Mendoza. In uno di questi casi, l’exchange agent, il trustee e altre parti sono state citate in giudizio. Per
quanto l’autorità giudiziaria abbia successivamente annullato i provvedimenti sfavorevoli all’Argentina emessi
in precedenza, tali azioni giudiziali dei creditori sono state inizialmente accolte e hanno temporaneamente
impedito il perfezionamento dell’offerta di scambio. Non si può quindi escludere che un’autorità giudiziaria
competente possa emettere provvedimenti che blocchino o differiscano l’Invito Globale.
Nelle ultime settimane, alcuni creditori dell’Argentina hanno intrapreso due procedimenti per bloccare
l’offerta di scambio:
• in data 28 ottobre 2004, nell’azione c.d. di classe (“class action”), Urban c. Repubblica Argentina,
02 Civ. 5899 (TPG), l’attore rappresentante della classe ha depositato un’istanza per ottenere un
provvedimento cautelare dalla Corte Distrettuale. In data 30 novembre 2003, la Corte Distrettuale
già aveva certificato che la classe Urban comprendeva i possessori delle obbligazioni emesse dalla
Repubblica Argentina con cedola 11,375% e scadenza il 30 Gennaio 2017, nonché delle
obbligazioni con cedola 11,75% e scadenza il 7 aprile 2009, inclusi, in forza della decisione della
Corte Distrettuale del 23 novembre 2004, i possessori in Argentina. Tale istanza era diretta a
inibire l’Invito Globale e comunque a impedire che questo fosse rivolto ai presunti membri della
classe, argomentando che ogni offerta costituirebbe un’offerta fatta all’intera classe con il fine di
raggiungere una transazione delle pretese di tale intera classe direttamente con essa piuttosto che
comunicando detta offerta attraverso gli avvocati che rappresentano la classe. In data 16 novembre
2004 la stessa Corte Distrettuale ha in parte accolto ed in parte rigettato l’istanza, affermando che
la Repubblica Argentina ha il diritto di lanciare l’Invito Globale, pur riconoscendo che i membri
potenziali della classe debbano ricevere informazioni in merito alla class action, incluse
informazioni in merito all’esistenza della class action, alla definizione della classe e alla
circostanza che, accettando di aderire all’Invito Globale, un membro potenziale della classe
rinuncerebbe ad ogni diritto di partecipare a tale class action. La Corte Distrettuale ha stabilito che
gli avvocati rappresentanti della classe devono fornire ai potenziali membri della classe le
informazioni relative alla class action.
• In data 5 novembre 2004, l’attore nell’azione per cui è stato richiesto il riconoscimento della
qualità di class action, Seijas c. Repubblica Argentina, 04 Civ. 0400 (TPG), ha presentato presso la
Corte Distrettuale un’istanza per inibire la Repubblica Argentina dall’effettuare un’offerta di
scambio. Il 16 novembre 2004 la Corte Distrettuale ha rigettato l’istanza di inibitoria e si è
riservata ogni ulteriore decisione al riguardo fintanto che non si sarà pronunciata in merito alla
richiesta di certificazione della classe.
L’Argentina intende opporsi con decisione a questi e a ogni altro tentativo di inibire l’Invito Globale
(di cui l’Offerta di Scambio è parte), ma non può fornire alcuna assicurazione in merito al successo delle proprie
difese.
a.3.c.vi I pagamenti del Corrispettivo che l’Argentina dovrebbe effettuare in relazione all’Invito Globale (ivi
incluso ogni pagamento dovuto dall’Argentina alla Data di Scambio) e i pagamenti dell’Argentina ai
titolari di Nuove Obbligazioni emesse in seguito all’Invito Globale potrebbero essere sottoposti a
pignoramento, sequestro o altre azioni consimili anche esecutive da parte di Obbligazionisti che
abbiano deciso di non aderire all’Invito Globale ovvero da altri creditori della Repubblica
Argentina.
Negli ultimi anni, creditori che hanno rifiutato di aderire ad offerte di ristrutturazione del debito hanno
proposto azioni giudiziarie contro Stati sovrani debitori (tra cui, in particolare, Perù e Nicaragua) aventi come
obiettivo ultimo di aggredire o impedire i pagamenti da questi destinati, tra gli altri, a obbligazionisti che
avevano aderito alla ristrutturazione del loro debito e avevano aderito a offerte di scambio con corrispettivo in
nuovi strumenti finanziari. L’Argentina è stata convenuta in vari giudizi diretti a ottenere il pagamento delle
somme dovute ai sensi delle Obbligazioni Esistenti in più giurisdizioni, ivi incluse l’Italia, gli Stati Uniti
d’America e la Germania. Alcuni di quei giudizi si sono conclusi con decisioni sfavorevoli per l’Argentina. Non
si può dunque escludere che altri creditori riescano a ostacolare – attraverso pignoramenti di beni, azioni
inibitorie, provvedimenti di sequestro o altri provvedimenti cautelari – i pagamenti del Corrispettivo in relazione
all’Invito Globale (ivi incluso ogni pagamento dovuto dall’Argentina alla Data di Scambio) ovvero in relazione
alle Nuove Obbligazioni. Per una descrizione del contenzioso nei confronti della Repubblica Argentina, si veda
il successivo paragrafo b.1.10.8.