ARTICOLO VIII
Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti
1)
Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una
Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi
regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta
mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia
medesime.
2)
Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la
controversia potra' essere sottoposta alla competente magistratura
ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio
si trovi l'investimento.
3) Ove tra una Parte Contraente ed un investitore
sussista ancora
controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di
inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al
punto 2, tale controversia
potra' essere sottoposta ad arbitrato
internazionale.
A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte
Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile
affinche' qualsiasi controversia venga sottoposta ad arbitrato
secondo le modalita' in esso stabilite.
4) Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento
arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adottera' ogni
utile iniziativa intesa a far desistere dall'azione giudiziale in
corso.
5) In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia
sara' sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di
arbitrato qui di seguito indicati:
a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie
relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito della Convenzione
sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra
Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma in Washington il
18 marzo 1965 qualora ognuno dei Paesi Pparte nel presente Accordo vi
avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle
Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinche' la
controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformita' alla
regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione
l'arbitrato del predetto Centro Internazionale il Regolamento delle
Controversie relative ad Investimenti.
b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso.
L'arbitrato si effettuera' secondo il Regolamento Arbitrale della
Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale
Internazionale (UNCITRAL), di cui alla
Risoluzione 31/98 del 15
dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli
arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti
Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni
diplomatiche con le Parti Contraenti.
Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di arbitrato della
Camera di Commercio di Stoccolma verra' incaricato della nomina degli
arbitri, in conformita' con il Regolamento sopracitato. La sede
arbitrale sara' Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti.
6) Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia,
potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede
di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul
fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una
polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo 7 del
presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto
o in parte le perdite subite.
7)Il Tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte
Contraente parte nella controversia, comprese le norme di
quest'ultima relative ai conflitti di leggi nonche' sulla base delle
disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali
particolari accordi relativi all'investimento o dei principi di
diritto internazionale applicabili in materia.
8) Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti
nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire
le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed
alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti
Contraenti.
9) Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica
argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario
gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse
e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del
tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale
interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella
sentenza medesimi.