questa la risposta della agenzia delle entrate
Gentile sig......
gli immobili oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire del c.d. “bonus facciate”:
- possono rientrare in qualsiasi categoria catastale (quindi sia ad uso abitativo che ad uso diverso);
- devono essere esistenti (non rilevano pertanto gli interventi eseguiti nella fase di costruzione);
- devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444/68.
Se per i lavori che effettuerà è necessaria una abilitazione amministrativa deve chiederlo all’ufficio tecnico del Comune;
nel caso non siano necessarie, è possibile predisporre un'autocertificazione che attesti la data di inizio lavori e la detraibilità delle spese sostenute.
È previsto che si possa esercitare l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura , ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), le modalità sono state stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.
Le segnaliamo anche a Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.
Troverà tutte le informazioni al seguente link:
Cittadini - Bonus facciate - Agenzia delle Entrate
Distinti saluti