Stiamo cmq parlando di Repubblica e de Il sole 24 ore, ridurre il tutto ad articoletti in rete mi sembra eccessivo.
Che poi non abbiano la verità in tasca d'accordo, ma neanche derubricare il tutto a cavolate in men che non si dica.
Ad ogni modo, non mi sono limitato a leggere gli articoletti, sono andato alle fonti.
Circolare 11/E 2014
L'agenzia delle entrate afferma:
"Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,
del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]”.
La pompa di calore è considerata fonte rinnovabile. Ho già letto vari passaggi in merito, anche se un po' fumosi. Appena ne trovo uno chiaro e semplice, io chiudo la questione, e accedo al bonus.
Inizialmente la pompa di calore era annoverata tra le fonti rinnovabili nella legge del 1991 poi purtroppo è stata stralciata da una successiva legge del 2006.
Per esempio l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce intervento presupposto per l'accesso al bonus mobili in quanto sfrutta una delle fonti rinnovabili descritte nell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991 comma 3 (emendato dalla successiva legge del 27 dicembre 2006, articolo 1 comma 1120).
Ti riporto il comma 3 emendato della legge del 1991 (
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2015/04/termotecnica1.pdf)
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il
vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici o di prodotti vegetali.
Per cui impianto fotovoltaico OK perchè sfrutta l'energia solare, l'impianto di climatizzazione è stato invece stralciato dalla legge del 2006, articolo 1 comma 1120 che riporto sotto:
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
In particolare il periodo soppresso è il seguente:
"Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi
i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti."
Gazzetta Ufficiale
E' stato quindi soppresso l'appiglio per considerare il montaggio di una pompa di calore "manutenzione straordinaria".