bonus mobili rigettato!!

5 anni dopo l'ultimo rateo.. tu hai cominciato a detrarre nel 2014, finirai nel 2024, potranno fare l'ultimo controllo nel 2029



per questi CAF, sognatori, funzionari ... oggi ti dicono tutto ok... tanto fino al 2029... hai voglia di ricordare quello che ti avevano detto....
 
devo compilare il bonifico per bonus arredi.
Alla voce causale metto questo?

Bonifico relativo al bonus arredo che dà diritto alla detrazione prevista ART.16 c.2 d.l. 63/2013
Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________
partita Iva _________________
Beneficiario della detrazione ___MIO NOME______ codice fiscale_____MIO COD FISC_________


Va bene scritto cosi? Io ho fatto intestare la fattura solo a nome mio e pago dalmio conto corrente ma vi chiedo
nel mio caso detraggo solo io anche se la pratica edilizia e la casa sono intestate alla mia compagna ma sapete se Devo far riferimento nel bonifico al codice fiscale della mia compagna oppure no?
 
gli oggetti di poco valore li pago con il bancomat. Cosa devo conservare ricevuta della transazione, la fattura del prodotto e l'estratto conto di quel mese può bastare?
 
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per questi CAF, sognatori, funzionari ... oggi ti dicono tutto ok... tanto fino al 2029... hai voglia di ricordare quello che ti avevano detto....

Non so se ti riferivi a me con questo commento...
Io, come dicevo, ho ricevuto da entrambi i CAF da me interpellati la stessa versione: ovvero che l'acquisto di un condizionatore con le giuste caratteristiche dà diritto, oltre alla detrazione del 50% in 10 anni, anche ad accedere al bonus mobili e questo senza fare alcuna pratica.
Per cui se a maggio 2018 in fase di dichiarazione dei redditi il CAF effettivamente mi caricherà entrambe le detrazioni (oltre a quella ovvia del condizionatore anche quella sui mobili in seguito acquistati), a quel punto in caso di eventuali contestazioni future presumo che responsabile ne sarà anche il CAF... o sbaglio?
 
Non so se ti riferivi a me con questo commento...
Io, come dicevo, ho ricevuto da entrambi i CAF da me interpellati la stessa versione: ovvero che l'acquisto di un condizionatore con le giuste caratteristiche dà diritto, oltre alla detrazione del 50% in 10 anni, anche ad accedere al bonus mobili e questo senza fare alcuna pratica.
Per cui se a maggio 2018 in fase di dichiarazione dei redditi il CAF effettivamente mi caricherà entrambe le detrazioni (oltre a quella ovvia del condizionatore anche quella sui mobili in seguito acquistati), a quel punto in caso di eventuali contestazioni future presumo che responsabile ne sarà anche il CAF... o sbaglio?

sbagli. il responsabile sei sempre tu: il contribuente.
 
Sostituzione caldaia = manutenzione straordinatia ed e' l unica che nn prevede la cila.
Chiesto all ade e mi hanno confermato l accesso al bonus mobili..e' scritto anche nelle loro guide

Io devo cambiare i condizionatori. la ratio della norma che consentirebbe la detrazione è la stessa, quindi credo possa valere per il Bonus Mobili. Ma tanto la certezza non si avrà mai, quindi mi arrendo. Compro i mobili che devo comprare, bonifici parlanti, e poi li porto in detrazione. Se poi vale bene, altrimenti pazienza.

Ma cosa succede nel caso lo rigettino? Si restituisce quanto detratto o ci sono sanzioni?

Cmq non si può vivere così! C'è da diventare scemi.
 
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Ma cosa succede nel caso lo rigettino? Si restituisce quanto detratto o ci sono sanzioni?
l'AdE rettificherà la tua dichiarazione dei redditi ricalcolando l'IRPEF dovuta, e procedendo al recupero della differenza + sanzioni e interessi.
Se vuoi cautelarti presenta un interpello all'Agenzia delle Entrate, dovrebbero rispondere entro 90 giorni (e facci sapere...)
 
Io devo cambiare i condizionatori. la ratio della norma che consentirebbe la detrazione è la stessa, quindi credo possa valere per il Bonus Mobili. Ma tanto la certezza non si avrà mai, quindi mi arrendo. Compro i mobili che devo comprare, bonifici parlanti, e poi li porto in detrazione. Se poi vale bene, altrimenti pazienza.

Ma cosa succede nel caso lo rigettino? Si restituisce quanto detratto o ci sono sanzioni?
Cmq non si può vivere così! C'è da diventare scemi.

E' un tema che ritorna spesso sul forum, se cambi la caldaia hai accesso al bonus mobili, se installi un condizionatore no (a meno che non riscaldi la casa esclusivamente con quello, cioè non hai alcuna caldaia).

Qui ci sono un po' di circolari ed alcune indicazioni:
ristrutturazione bagno

Per non rischiare poni un interpello all'AdE, è l'unico modo per pararti le terga altrimenti in caso di accertamento oggi non esiste uno straccio di circolare che ti protegga.
 
io ho chiamato l agenzia e mi hanno confermato che cambiando il condizionatore si ha diritto al bonus mobili.
ho fissato un appuntamento all agenzia di Firenze e me hanno confermato, basta non richiedere la detrazione al 65%
 
5 anni dopo l'ultimo rateo.. tu hai cominciato a detrarre nel 2014, finirai nel 2024, potranno fare l'ultimo controllo nel 2029

mi permetto di aggiungere: se al primo controllo ti viene riconosciuta la detrazione conserva tutta la documentazione (ovvero prima lettera ADE con il ricalcolo e lettera di sgravio dopo che hai presentato i documenti) e in caso di ulteriore controllo sulle stesse detrazioni a distanza di anni consegna solo copia di queste e non di nuovo tutta la documentazione.

questo perchè purtroppo si va ad umore (non fatemi pensare altro , tipo premi sul recuperato) di chi ti controlla ed è già successo che qualche contribuente 'fesso' abbia riportato di nuovo tutta la documentazione e abbia avuto risposta negativa...
 
io ho chiamato l agenzia e mi hanno confermato che cambiando il condizionatore si ha diritto al bonus mobili.
ho fissato un appuntamento all agenzia di Firenze e me hanno confermato, basta non richiedere la detrazione al 65%

Ho acquistato i condizionatori. Ora ho tempo fino alla fine dell'anno per capire con certezza se ho diritto al bonus mobili!

All'appuntamento a cui sei andato ti hanno rilasciato qualcosa di scritto? Non mi fido per niente delle parole. In caso faccio così anche io.

Grazie

(Cmq, per quanto valga, ho trovato anche questo articolo che supporta tale tesi)
 

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Leggo su internet che tra le spese che danno diritto al bunus mobili c'e' anche la sostituzione degli infissi. Quindi se sostituisco solamente la finestra della camera da letto, ho diritto al bonus mobili relativo a quella stanza? dovro' fare anche la Scia? Grazie.
 
Vorrei acquistare un climatizzatore per poter usufruire del bonus mobili 2018, come prima cosa vi chiedo conferma sulla possibilità di accedere al bonus mobili. In caso positivo quale condizionatore mi consigliate?

grazie
 
Vorrei acquistare un climatizzatore per poter usufruire del bonus mobili 2018, come prima cosa vi chiedo conferma sulla possibilità di accedere al bonus mobili. In caso positivo quale condizionatore mi consigliate?

grazie


E' un tema già ampiamente discusso e dissezionato in passato, cerca nei vecchi messaggi.
L'acquisto di un climatizzatore può essere usato come grimaldello per accedere al bonus mobili a patto che esso rappresenti l'unico impianto di riscaldamento dell'immobile. Se hai già una caldaia (termoautonoma o centralizzata) non basta acquistare un climatizzatore per accedere al bonus mobili. E nemmeno basta acquistare un infisso.

Altrimenti con 300 euro di condizionatore ci si potrebbero comprare 10000 euro di mobili con detrazione del 50%, suvvia....
 
Il suvvia mi pare davvero fuori luogo;)

SS.jpg
 
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Girano in rete personalissime interpretazioni di architetti e giornalisti che non potrai purtroppo portare come pezza di appoggio in caso di accertamento AdE in quanto non esiste ad oggi una circolare che indichi nero su bianco che se hai già una caldaia e aggiungi un monosplit da 300 Euro puoi detrarre 10000 euro di mobili.

Un altro volo pindarico lo trovi qui:
Condizionatore come presupposto al bonus mobili

Questi articoli da clickbait forzano il concetto di manutenzione straordinaria ignorando che per l'AdE (Circolare 3/E/2016) deve essere
"intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria"

Cioè per essere considerata manutenzione straordinaria, il condizionatore deve costituire elemento essenziale dell'impianto di riscaldamento ovvero essere il sistema di climatizzazione invernale della casa.

In forza di tale interpretazione esplicativa introdotta da AdE è possibile accedere al bonus mobili sostituendo la vecchia caldaia con una nuova caldaia oppure con un condizionatore a pompa di calore.

Poi, per carità, ognuno è libero di prendersi tutti i rischi che vuole e mettersi a detrarre 10K di mobili dopo aver comprato un Pinguino DeLonghi...
Il mio suggerimento è quello di fare un interpello in quanto senza circolari che ti proteggano le terga è l'unica pezza di appoggio che abbia un valore in caso di accertamento.

Se vuoi qualche elemento di valutazione in più ho ritrovato il thread in cui se ne discusse:
ristrutturazione bagno
 
Stiamo cmq parlando di Repubblica e de Il sole 24 ore, ridurre il tutto ad articoletti in rete mi sembra eccessivo.
Che poi non abbiano la verità in tasca d'accordo, ma neanche derubricare il tutto a cavolate in men che non si dica.

Ad ogni modo, non mi sono limitato a leggere gli articoletti, sono andato alle fonti.

Circolare 11/E 2014

L'agenzia delle entrate afferma:
"Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,
del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]”.


La pompa di calore è considerata fonte rinnovabile. Ho già letto vari passaggi in merito, anche se un po' fumosi. Appena ne
trovo uno chiaro e semplice, io chiudo la questione, e penso accederò al bonus.

Circa il suggerimento dell'interpello, è ovviamente la cosa migliore da fare, concordo.

(Nel mio caso si tratta di spendere i 3000 euro che mi rimangono, dopo averne già usufruito negli anni precedenti in seguito a lavori di manutenzione straordinaria...quindi tutto sommato potrei accettare il rischio.)
 
Ultima modifica:
Stiamo cmq parlando di Repubblica e de Il sole 24 ore, ridurre il tutto ad articoletti in rete mi sembra eccessivo.
Che poi non abbiano la verità in tasca d'accordo, ma neanche derubricare il tutto a cavolate in men che non si dica.

Ad ogni modo, non mi sono limitato a leggere gli articoletti, sono andato alle fonti.

Circolare 11/E 2014

L'agenzia delle entrate afferma:
"Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,
del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]”.

La pompa di calore è considerata fonte rinnovabile. Ho già letto vari passaggi in merito, anche se un po' fumosi. Appena ne trovo uno chiaro e semplice, io chiudo la questione, e accedo al bonus.

Inizialmente la pompa di calore era annoverata tra le fonti rinnovabili nella legge del 1991 poi purtroppo è stata stralciata da una successiva legge del 2006.

Per esempio l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce intervento presupposto per l'accesso al bonus mobili in quanto sfrutta una delle fonti rinnovabili descritte nell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991 comma 3 (emendato dalla successiva legge del 27 dicembre 2006, articolo 1 comma 1120).

Ti riporto il comma 3 emendato della legge del 1991 (http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2015/04/termotecnica1.pdf)

3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il
vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici o di prodotti vegetali.


Per cui impianto fotovoltaico OK perchè sfrutta l'energia solare, l'impianto di climatizzazione è stato invece stralciato dalla legge del 2006, articolo 1 comma 1120 che riporto sotto:

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".


In particolare il periodo soppresso è il seguente:

"Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti."

Gazzetta Ufficiale


E' stato quindi soppresso l'appiglio per considerare il montaggio di una pompa di calore "manutenzione straordinaria".
 
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