CANONE Widiba: come muoversi? – Cap. III [INFO POST #1 e #43]

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

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la pagina di pubblicità è lunga ed ho uno screen do bassa qualità.
Ok, allora se vuoi lasciare quello screen che non è una pubblicità, un'idea di titolo per quella pagina, al postodi "Pubblicità 2015", potrebbe essere "Sintesi pacchetti in area personale dal 2015", o se vuoi essere più sintetico "Sintesi pacchetti dal 2015". Qualcosa del genere.
 
Visco (Bankitalia) indagato a Brescia. Cosa sta succedendo

ciao amici, stò seguendo silente la discussione, ammiro la vostra tenacia, e sono con voi spiritualmente.
inutile che vi ricordi le mie perplessità sulla riuscita dei nostri reclami, sin dalle prime battute di questa lunghissima discussione...
purtroppo abbiamo a che fare con il marcio del marcio made in italy, e quando è così tutti gli sforzi (giustissimi e legittimi) non produrranno nulla, in quanto, ci sono meccanismi oscuri, (favorismi, mazzette, etc etc) dove in tanti sono coinvolti.....

ad ognuno le proprie decisioni....alla fine è solo un banalissimo CC.....
 
Visco (Bankitalia) indagato a Brescia. Cosa sta succedendo

ciao amici, stò seguendo silente la discussione, ammiro la vostra tenacia, e sono con voi spiritualmente.
inutile che vi ricordi le mie perplessità sulla riuscita dei nostri reclami, sin dalle prime battute di questa lunghissima discussione...
purtroppo abbiamo a che fare con il marcio del marcio made in italy, e quando è così tutti gli sforzi (giustissimi e legittimi) non produrranno nulla, in quanto, ci sono meccanismi oscuri, (favorismi, mazzette, etc etc) dove in tanti sono coinvolti.....

ad ognuno le proprie decisioni....alla fine è solo un banalissimo CC.....
Acc....
mi sento sempre meno sereno...
PS, io come forse hai letto ormai non posso fare altro che resistere... non ho decisioni da prendere su questo, solo in merito a come resistere...
 
Acc....
mi sento sempre meno sereno...
PS, io come forse hai letto ormai non posso fare altro che resistere... non ho decisioni da prendere su questo, solo in merito a come resistere...
sono al corrente della tua vicenda.
se io potessi scrivere liberamente tutto ciò che penso di queste canaglie, probabilmente mi metterebbero in prigione!
sono con te amico!
 
Stavo aggiornando il post 44, mi è sfuggita proprio la 15337, ma ce ne sono tante altre. Devo rifare gli allegati... un po' ci litigo con questa nuova gestione degli allegati ...
 
Stavo aggiornando il post 44, mi è sfuggita proprio la 15337, ma ce ne sono tante altre. Devo rifare gli allegati... un po' ci litigo con questa nuova gestione degli allegati ...
Se mettessi soltanto i link ai pdf?
 
Potrei; per ora, lascio così, poi vedrò :); aggiunta anche quella.
 
(y)

Non capisco perché ha scritto che accoglie parzialmente.. boh poi la rileggerò meglio.
da quello che ho capito, leggendo la decisione del secondo link si parla di accoglimento parziale perchè da un lato riconosce all'intermediario la facoltà di esercitare la PMU ma dall'altro nel caso specifico non lo ritiene ammissibile poichè sono state inserite nuove clausole non presenti nel contratto originario. ditemi se sbaglio.

"Tanto premesso il Collegio ritiene di pronunciarsi, seppure parzialmente, a favore della parte ricorrente rinvenendo nel comportamento de quo un esercizio illegittimo dello ius variandi da parte dell’intermediario." ... "la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall’art. 118 TUB non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale."
 
da quello che ho capito, leggendo la decisione del secondo link si parla di accoglimento parziale perchè da un lato riconosce all'intermediario la facoltà di esercitare la PMU ma dall'altro nel caso specifico non lo ritiene ammissibile poichè sono state inserite nuove clausole non presenti nel contratto originario. ditemi se sbaglio.

"Tanto premesso il Collegio ritiene di pronunciarsi, seppure parzialmente, a favore della parte ricorrente rinvenendo nel comportamento de quo un esercizio illegittimo dello ius variandi da parte dell’intermediario." ... "la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall’art. 118 TUB non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale."
Secondo me è corretta la tua interpretazione
 
si esatto, di fatto è un accoglimento totale, per quel che interessa, ovvero che il valore 0 deve rimanere 0 e non può essere valorizzato in positivo (assunto che io giuridicamente non condivido, ma io non conto nulla, e neanche l'ABF a quanto pare conta granché in Italia).
 
da quello che ho capito, leggendo la decisione del secondo link si parla di accoglimento parziale perchè da un lato riconosce all'intermediario la facoltà di esercitare la PMU ma dall'altro nel caso specifico non lo ritiene ammissibile poichè sono state inserite nuove clausole non presenti nel contratto originario. ditemi se sbaglio.
Le altre due non le ho lette e mi riferivo alla prima. Comunque non mi convince la cosa, nel senso che l'accoglimento dovrebbe riferirsi alla richiesta. Ad esempio si richiede A e B e si concede solo B, oppure si chiede un risarcimento di tot euro e il Collegio ne accoglie solo una cifra minore..
Tra l'altro sul discorso delle clausole, se per tale decisione ritengono che la variazione delle spese da zero sia una nuova clausola (cosa che leggo da te ora per la prima volta), allora a maggior ragione il ricorso sarebbe pienamente accolto.

si esatto, di fatto è un accoglimento totale, per quel che interessa, ovvero che il valore 0 deve rimanere 0 e non può essere valorizzato in positivo
Appunto, per cui rimane il dubbio, a meno che non abbiano sbagliato.
 
Ultima modifica:
"la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall’art. 118 TUB non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale."
Ma infatti come sappiamo tutta la partita è giocata sulla parola "assenti".
Secondo ABF il valore "zero" si identifica con un'assenza, secondo la banca si identifica con una valorizzazione, quindi una presenza.
Adesso vedremo secondo il giudice ordinario se quel costo era da considerarsi "assente" o "presente".
Che poi widiba abbia garantito e sottoscritto privatamente che il pacchetto smart era da considerarsi gratuito per sempre sembra essere passato in secondo piano e si preferisce concentrarsi sulla filosofia dell'essere.
 
si esatto, di fatto è un accoglimento totale, per quel che interessa, ovvero che il valore 0 deve rimanere 0 e non può essere valorizzato in positivo (assunto che io giuridicamente non condivido, ma io non conto nulla, e neanche l'ABF a quanto pare conta granché in Italia).
Ciao, potresti argomentare il perché non condividi giuridicamente? Probabilmente nello schema abbiamo individuato gli stessi punti deboli.
A prescindere da questo credo che, nel caso in cui la PMU dovesse avere ad oggetto una valorizzazione di una voce a 0 per ristabilire un riequilibrio del sinallagma contrattuale, l'unico mezzo sia il recesso da parte della banca.
Questo sulla base dell'interpretazione maggioritaria a favore del consumatore.
 
Ciao, potresti argomentare il perché non condividi giuridicamente? Probabilmente nello schema abbiamo individuato gli stessi punti deboli.
A prescindere da questo credo che, nel caso in cui la PMU dovesse avere ad oggetto una valorizzazione di una voce a 0 per ristabilire un riequilibrio del sinallagma contrattuale, l'unico mezzo sia il recesso da parte della banca.
Questo sulla base dell'interpretazione maggioritaria a favore del consumatore.
A giudicare da come scrivi sospetto tu sia uno degli avvocati di widiba, anche in considerazione del fatto che sono i tuoi primi messaggi sul forum.
Le tue parole sono molto simili a quelle presenti nelle varie risposte della banca al mio ricorso ABF.
 
Sono un avvocato/correntista che ha fatto reclamo. Se vuoi posso farti lo screenshot via PM. Solitamente è cosa buona e giusta valutare una fattispecie asetticamente e non con una visione di parte. Questo per comprendere appieno la situazione e decidere come muoversi per ottenere dei risultati.
Diversamente il rischio è fare delle cappellate come sta facendo Widiba a cui, se non avessi già una soddisfazione professionale, offrirei consulenza invitandoli a spostare la loro Legal Counsel in un posto dove non possa fare altri danni.
 
Ma infatti come sappiamo tutta la partita è giocata sulla parola "assenti".
Secondo ABF il valore "zero" si identifica con un'assenza, secondo la banca si identifica con una valorizzazione, quindi una presenza.
Adesso vedremo secondo il giudice ordinario se quel costo era da considerarsi "assente" o "presente".
Che poi widiba abbia garantito e sottoscritto privatamente che il pacchetto smart era da considerarsi gratuito per sempre sembra essere passato in secondo piano e si preferisce concentrarsi sulla filosofia dell'essere.
io sinceramente ho interpretato che le decisioni ABF si basano invece proprio sull'assunto che il conto "fosse stato pubblicizzato dall’intermediario quale rapporto «a zero spese e zero canone», nonché «gratuito per sempre»."

In questa ottica risulta illegittima per l'appunto la PMU in quanto fatta "per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale.", cioè il pagamento di spese di tenuta conto.

Diversamente si potrebbe far ricorso verso le pmu relative a tutti i conti on line che da gratuiti sono diventati a pagamento negli ultimi anni.
 
io sinceramente ho interpretato che le decisioni ABF si basano invece proprio sull'assunto che il conto "fosse stato pubblicizzato dall’intermediario quale rapporto «a zero spese e zero canone», nonché «gratuito per sempre»."

In questa ottica risulta illegittima per l'appunto la PMU in quanto fatta "per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale.", cioè il pagamento di spese di tenuta conto.

Diversamente si potrebbe far ricorso verso le pmu relative a tutti i conti on line che da gratuiti sono diventati a pagamenti negli ultimi anni.
I ricorsi hanno trovato accoglimento (tutti o quasi) grazie allo ius variandi.
La pubblicità ingannevole è un'altra storia che ha percorso vie differenti (AGCM) e su cui l'ABF non si è pronunciato, come peraltro era corretto fosse.
Adesso però non mettiamoci a riesumare tutto il passato, c'è il riassunto in copertina nel caso.
 
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