Ciao. Mi sono occupato non molto tempo fa di un amico disabile con una situazione di grave necessità, prossima all’indigenza, che ci ha messo un anno ad entrare in possesso della giacenza di un conto corrente, oltretutto cointestato a lui e al padre deceduto, di cui era unico erede, perché Deutsche Bank sollevava in maniera capziosissima eccezioni di qualsiasi tipo per non liberare i fondi, neppure per la quota che era certamente sua. La situazione si è sbloccata solo con un decreto ingiuntivo, e siamo ancora in attesa della decisione per la richiesta di risarcimento seguita al comportamento dilatorio della banca. Questo per dire che ti auguro di non trovarti a che fare con gente col medesimo pelo sullo stomaco, come sembrerebbe da quello che racconti, perché l’importo di cui parli naturalmente non giustificherebbe nessun tipo di difesa strutturata.
Detto questo, per il vero il “torto” del recapito disguidato dell’assegno è imputabile a tuo zio, in quanto non ha tempestivamente informato la banca della nuova situazione né del nuovo domicilio; nel provvedere al versamento per bonifico, la banca potrebbe trattenergli eventuali costi di “ricerca” e di annullamento dell’assegno non incassato (sempre sperando che effettivamente non lo sia stato, perché in tal caso occorrerebbe almeno un disconoscimento della firma). A proposito della “denuncia” di smarrimento richiesta dalla banca: le FF.OO. tendono a non accettare più “denunce” che non contengano realmente notizie di reato.
In ogni caso nessuno che non sia rappresentante legale di tuo zio può presentare richiesta o fare dichiarazioni in sua vece. Se tuo zio non ha un rappresentante legale ed è in grado di firmare, ti consiglio di tentare con una raccomandata con allegato il suo documento, contenente:
- la dichiarazione di non avere ricevuto l’assegno per la situazione che hai descritto e la temporanea impossibilità di comunicarlo alla banca, eventualmente documentata con l’inizio del ricovero nella RSA;
- l’indicazione di un IBAN sul quale bonificare la somma di spettanza, specificando che nessuna denuncia può essere presentata alle FF.OO. in quanto non solo il mancato recapito dell’assegno non attiene alla sfera del destinatario, e pertanto costui non potrebbe dichiararne lo smarrimento (se come di norma avviene l’assegno non è stato spedito con posta tracciata, la banca potrebbe anche non averlo mai spedito; tuo zio può al massimo dichiarare di non averlo mai ricevuto), ma tale fattispecie non è idonea ad essere ricevuta dagli Uffici di P.G. in quanto non costituisce notizia di reato;
- la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale liquidare la somma spettante, specificando che la missiva deve intendersi a tutti gli effetti come avviso di mora;
- la delega a concordare una soluzione e a fornire e ottenere ogni utile informazione alla persona di fiducia indicata nelle generalità e nei recapiti.
Non aspettarti miracoli, ma se scritta a modo, anche per l’esiguità dell’importo, può essere che la banca ritenga più conveniente, in ogni caso, non impuntarsi. Altrimenti le forme di tutela stragiudiziali sono sempre le stesse: reclamo, ABF ed eventualmente esposto a BdI. Sicuramente no il GdP perché comunque troppo costoso per la materia del contendere.
Auguri per lo zio.