Che tasso di sconto utilizzare?

Scorretto. Un'emissione cartolare non è emessa sempre per fare funding. Questo il caso proprio delle cartolarizzazioni sintetiche, dove il focus è il trasferimento del rischio di credito.

Ma quando mai, per la legislazione italiana c'è sempre il vincolo giuridico dell'emittente. Se parliamo di Obbligazioni Collateralizzate (CLO).

Se parliamo di cessione pro soluto a veicolo esterno parliamo di altro, non di cartolarizzazione.

La mia banca, stiamo valutando...ma chi è lei Profumo, Geronzi?

A quanto le ha vendute le obbligazioni greche?
 
Ma quando mai, per la legislazione italiana c'è sempre il vincolo giuridico dell'emittente. Se parliamo di Obbligazioni Collateralizzate (CLO).

Se parliamo di cessione pro soluto a veicolo esterno parliamo di altro, non di cartolarizzazione.

La mia banca, stiamo valutando...ma chi è lei Profumo, Geronzi?

A quanto le ha vendute le obbligazioni greche?

Mi sa (anzi ne hai dato prova) che non hai molto chiara la legislazione italiana in fatto di cartolarizzazioni, sopratutto le sintetiche. Se vuoi ti allego la 263 o una tesi di laurea più corta e (manco a dirlo) sintetica che spiega tutto in maniera esauriente.
E come sempre divaghi dal mio problema.
 
Mi sa (anzi ne hai dato prova) che non hai molto chiara la legislazione italiana in fatto di cartolarizzazioni, sopratutto le sintetiche. Se vuoi ti allego la 263 o una tesi di laurea più corta e (manco a dirlo) sintetica che spiega tutto in maniera esauriente.
E come sempre divaghi dal mio problema.

Le do del Lei.


Quelle che Lei chiama cartolarizzazioni sintetiche in termini giuridici si chiamano Cessio pro soluto.

Le avevo chiesto in premessa: pro solvendo o pro soluto?
Evidentemente non recepisce.

Mi stia bene.
 
Le do del Lei.


Quelle che Lei chiama cartolarizzazioni sintetiche in termini giuridici si chiamano Cessio pro soluto.

Le avevo chiesto in premessa: pro solvendo o pro soluto?
Evidentemente non recepisce.

Mi stia bene.

No. Si chiamano cartolarizzazioni sintetiche, come riportato nella normativa di riferimento.

Cito dalla normativa di riferimento

"rientrano in tale categoria (operazioni di cartolarizzazione n.d.r.) (i) la cartolarizzazione c.d. "tradizionale", [...]; (ii) la cartolarizzazione c.d. "sintetica" [...]"

Passo e chiudo.
 
Sono tutti performing loans. Inoltre con chiudere intendo callare l'operazione, ovvero bisogna valutare se callare adesso l'operazione o se non farlo perchè non conviene. Curva benchmark è l'Euribor.

Se avete qualche paper in merito sono ben felice di leggerlo.

ho capito.

Fai così:

1) calcola quanto l'operazione spreadda rispetto all'euribor guarda tutti i flussi attesi dell'operazione, considera i flussi netti, e guarda quanto paga in + rispetto all'euribor (sullo stesso nozionale). Ottieni lo spread implicito dell'operazione , misurato come yield spread, ASW, Zspread o come vuoi tu, che per comodità esprimerai in base annua su 100.

2) confronta questo spread con quello di altre operazioni comparables

3) se spread operazione > spread comparables , devi collare/non collare (non ho capito da che lato sei).
la ratio chiaramente è questa: calli l'operazione quando puoi riaprirla (teoricamente il giorno dopo, tenendo conto dei costi ) a condizioni migliori sul mercato

3a) se non hai comparables, tu dici uso il costo dell'equity come benchmark: in questo caso guarda se lo spread dell'operazione (per spread intendo quanto ti paga o devi pagare in + dell'euribor) è > o < del Ke

4) una volta che ti sei fatto un idea ( se l'operazione spreadda a 12% per esempio rispetto ad un Ke circa dell'8%, a seconda del lato dove sei stai generando o distruggendo valore), ti stimi un Ke fair, fai il report che dice cosa sia meglio fare.

5) tieni conto dell'effetto balancesheet: portare il loans fuori/dentro bilancio ti fa risparmiare capitale regolamentare
 
PS papers sull'argomento non ce ne sono, si tratta solo di fare 2 conti

PPS leggi attentamente le risposte di mhl 2.x , i tuoi capi ragionano proprio con quella forma mentis :eek: ;)
 
Legge 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999

(così come modificata con Legge 14 maggio 2005, n. 80 e con D.Lgs 13 agosto 2010 , n. 141)

Giuridicamente:
E' una Cessio pro soluto verso società veicolo (cessionaria) autorizzate dagli organi di vigilanza. (vedi normativa)

Bilancistica:
Detraibilità fiscale delle perdite sui crediti in sofferenza (risparmio d'imposta)
Pulizia di bilancio, con emersione delle minusvalenze.
Miglioramento dei coefficienti di patrimonializzazione (i crediti incagliati hanno un coefficiente di rischio doppio).


La società cessionaria viene finanziata a tasso corrente di mercato.

Richiamo dei crediti ceduti:
Tasso di rifinanziamento di mercato (Prime loan + spread) ovvero costo della
raccolta integrativa.
Si puo' aver interesse al richiamo di un qualsiasi credito ceduto in funzione di politiche di tesoreria, ove ci sono liquidità in esubero o a costi esigui.

Ascoltare, tacere, obbedire.
 
L'esecutivo bancario è investito di operazioni della specie solo come materiale esecutore. Non deve determinare nulla.
Al limite danno il loro parere Il Servizio Crediti e il Servizio Contabilità Generale.

Ogni altro aspetto è di stretta competenza degli organi di gestione.
Infatti i riflessi bilancistici e reddituali hanno un impatto elevatissimo sullo standing dell'istituto di credito, talchè si configura come operazione non retail ma di impatto bilancistico, tale da modificare immediatamente e nel tempo i bilanci d'esercizio e di vigilanza dell'istituto di credito.
 
Legge 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999

(così come modificata con Legge 14 maggio 2005, n. 80 e con D.Lgs 13 agosto 2010 , n. 141)

Giuridicamente:
E' una Cessio pro soluto verso società veicolo (cessionaria) autorizzate dagli organi di vigilanza. (vedi normativa)

Bilancistica:
Detraibilità fiscale delle perdite sui crediti in sofferenza (risparmio d'imposta)
Pulizia di bilancio, con emersione delle minusvalenze.
Miglioramento dei coefficienti di patrimonializzazione (i crediti incagliati hanno un coefficiente di rischio doppio).


La società cessionaria viene finanziata a tasso corrente di mercato.

Richiamo dei crediti ceduti:
Tasso di rifinanziamento di mercato (Prime loan + spread) ovvero costo della
raccolta integrativa.
Si puo' aver interesse al richiamo di un qualsiasi credito ceduto in funzione di politiche di tesoreria, ove ci sono liquidità in esubero o a costi esigui.

Ascoltare, tacere, obbedire.


Per me tu hai il cervello fuso. Gradirei che tu leggessi quello che scrivo nei post prima di rispondermi. Siccome non sapevi cosa era una cartolarizzazione sintetica(specificato nel post numero 1) sei partito per la tangente. Io desideravo sapere il tasso di sconto, non il processo decisionale della banca e/o la legge in materia.
 
Ultima modifica:
Per me tu hai il cervello fuso. Gradirei che tu leggessi quello che scrivo nei post prima di rispondermi.


Allora, se vuole rispondere in maniera aspra a mhl può farlo, non sarò certo io a contenerla.

Ma evitiamo insulti. Mastro avrà tanti difetti ma la "fusione" appare ancora lontana (pur presupponendo la stessa un rilascio di energia che da qualche parte dovrà pur finire)

Grazie stately, (tra 2minuti cancello questa mia e la sua)
 
Gradirei che tu leggessi quello che scrivo nei post prima di rispondermi. Siccome non sapevi cosa fosse una cartolarizzazione sintetica(specificato nel post numero 1) sei partito per la tangente. Io desideravo sapere il tasso di sconto, non il processo decisionale della banca e/o la legge in materia.
 
Per me tu hai il cervello fuso. Gradirei che tu leggessi quello che scrivo nei post prima di rispondermi. Siccome non sapevi cosa era una cartolarizzazione sintetica(specificato nel post numero 1) sei partito per la tangente. Io desideravo sapere il tasso di sconto, non il processo decisionale della banca e/o la legge in materia.

Lei non apprezza.
Pazienza.
Chieda ai suoi superiori, non ad un forum.
 
Mi sia consentita una piccolissima replica.
I credit enhancement e/o liquidity enhancement e l'obbligo di valutare costantemente la quali/quantità dell'oversizing delle garanzie rende difficile affermare che il cedente si estranei del tutto dalle vicende del credito ceduto.
 
Non posso ovviamente dire troppo, ma per come è costruita questa operazione (considerando anche quando è stata fatta) è stato fatto un buon lavoro, potrei dire che l'esposizione al rischio credito è limitata così come quella al rischio sistemico.
 
Non posso ovviamente dire troppo, ma per come è costruita questa operazione (considerando anche quando è stata fatta) è stato fatto un buon lavoro, potrei dire che l'esposizione al rischio credito è limitata così come quella al rischio sistemico.

In materia sono abbastanza arrugginito.
Ho partecipato alla costituzione di una SGR ma prima del 2005 ed era piu' una bad bank che altro. Crediti deteriorati e non in bonis.

Quello che mi sfugge allo stato attuale è la convenienza di un riacquisto dei crediti se non in casi abbastanza specifici.

Inoltre dal punto di vista normativo sono operazioni che devono essere assistite da clausola di riacquisto (call option) specifica. La banca d'Italia è abbastanza rigida. Una volta rientrati i crediti il Tier 1 e i ratios di patrimonializzazione non si devono deteriorare.

Disegnato questo scenario la convenienza al riacquisto la si inquadra

- carenza di sviluppo degli impieghi
- surplus di liquidità con un costo sotto a quello medio e con duration almeno triennale
- previsione di rialzo tassi
- la cedola media dei crediti richiamati deve avere un tasso maggiore prevedibile della raccolta in house.

i crediti richiamati vanno valutati/scontati al tasso

R = PLR * (1+PI)

PLR = prime loan rate o suo proxy
PI = Probabilità d'insolvenza ponderata dei crediti

Ci sono delle variabili da valutare come la tipologia del veicolo (fondo o veicolo ad hoc) capacità e professionalità dei valutatori del rating.
 
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